XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 958




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Durante l'espiazione di una condanna definitiva a pena detentiva in un istituto penitenziario, i detenuti, fatte salve le misure di cui al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono svolgere attività lavorative finalizzate alla realizzazione di opere socialmente utili o di rilevante interesse pubblico.
        2. La individuazione della attività di cui al comma 1, le modalità di espletamento nonché la remunerazione spettante ai detenuti lavoratori è stabilita annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilita la percentuale della remunerazione da versare allo Stato per le spese di mantenimento del detenuto e quella trattenuta per affluire ad un apposito Fondo nazionale da destinare alle vittime di delitti che non abbiano altrimenti ottenuto il risarcimento dei danni subiti. Della predetta remunerazione la parte residua spetta al detenuto quale remunerazione delle attività svolte.
        4. Sono esclusi dai benefici di riduzione della pena i detenuti che non prestino l'attività lavorativa di cui al comma 1 o non svolgano altra attività di lavoro di cui al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354.



Frontespizio Relazione