XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 958
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Durante l'espiazione di una condanna definitiva a pena
detentiva in un istituto penitenziario, i detenuti, fatte
salve le misure di cui al capo VI del titolo I della legge 26
luglio 1975, n. 354, possono svolgere attività lavorative
finalizzate alla realizzazione di opere socialmente utili o di
rilevante interesse pubblico.
2. La individuazione della attività di cui al comma 1, le
modalità di espletamento nonché la remunerazione spettante ai
detenuti lavoratori è stabilita annualmente con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilita la
percentuale della remunerazione da versare allo Stato per le
spese di mantenimento del detenuto e quella trattenuta per
affluire ad un apposito Fondo nazionale da destinare alle
vittime di delitti che non abbiano altrimenti ottenuto il
risarcimento dei danni subiti. Della predetta remunerazione la
parte residua spetta al detenuto quale remunerazione delle
attività svolte.
4. Sono esclusi dai benefici di riduzione della pena i
detenuti che non prestino l'attività lavorativa di cui al
comma 1 o non svolgano altra attività di lavoro di cui al capo
VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354.