XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 946
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Per gli imprenditori dell'industria della
seta per il periodo di imposta in corso al 1^ gennaio 2001 e
per i tre periodi successivi, l'aliquota è stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 1,9 del 2,6 e del 3,1".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.