XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 946




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "1-bis. Per gli imprenditori dell'industria della seta per il periodo di imposta in corso al 1^ gennaio 2001 e per i tre periodi successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 1,9 del 2,6 e del 3,1".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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