XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 942




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, per i concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è ridotta al 2 per cento fino ad un imponibile di lire 2.500 miliardi.
        2. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, e l'aliquota del 3 per cento, riservata all'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.
        3. Per i concorsi di cui al comma 1 la quota di spettanza del CONI è determinata dall'importo della base imponibile, al netto dell'imposta unica di cui al medesimo comma, degli importi dovuti al fondo premi e all'Istituto per il credito sportivo nonché al netto delle spese di gestione dei concorsi pronostici.



Frontespizio Relazione