XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 942
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, per i concorsi pronostici il cui
esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) è ridotta al 2 per cento fino ad un imponibile di lire
2.500 miliardi.
2. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi,
stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29
settembre 1965, n. 1117, e l'aliquota del 3 per cento,
riservata all'Istituto per il credito sportivo, ai sensi
dell'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, e successive modificazioni.
3. Per i concorsi di cui al comma 1 la quota di spettanza
del CONI è determinata dall'importo della base imponibile, al
netto dell'imposta unica di cui al medesimo comma, degli
importi dovuti al fondo premi e all'Istituto per il credito
sportivo nonché al netto delle spese di gestione dei concorsi
pronostici.