XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 937
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e
dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1,
lettere a), b), e d), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prodotto nelle aree di
cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, è assoggettabile all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 27 per
cento in deroga a quanto disposto dall'articolo 91 del
medesimo testo unico. L'applicazione dell'aliquota agevolata
non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo
del contributo de minimis, come definito dal paragrafo
3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità
europee 92/C 213/02 del 20 maggio 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del
19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68
del 6 marzo 1996.
2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 si applica fino
al 31 dicembre 2006.
Art. 2
1. La determinazione del credito d'imposta di cui
all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, per gli utili distribuiti
dalle imprese beneficiare del regime agevolato di cui
all'articolo 1 della presente legge, è effettuata in relazione
alla misura del beneficio ottenuto.
2. I criteri e le modalità del meccanismo di adeguamento
di cui al comma 1 sono stabiliti, con proprio decreto, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti
dall'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico
delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui
all'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è autorizzato ad emanare, con proprio
decreto, specifiche norme di attuazione.