XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 937




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b), e d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prodotto nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 27 per cento in deroga a quanto disposto dall'articolo 91 del medesimo testo unico. L'applicazione dell'aliquota agevolata non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo de minimis, come definito dal paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.
        2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2006.


Art. 2

        1. La determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per gli utili distribuiti dalle imprese beneficiare del regime agevolato di cui all'articolo 1 della presente legge, è effettuata in relazione alla misura del beneficio ottenuto.
        2. I criteri e le modalità del meccanismo di adeguamento di cui al comma 1 sono stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3

        1. Ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, specifiche norme di attuazione.



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