XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 936




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1^ gennaio 2002, nelle aree di cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica dei tre periodi di imposta precedenti, è riconosciuto, per tutto l'arco temporale della nuova programmazione dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 75 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete. Tale credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore all'importo del contributo "de minimis", come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.
        2. L'agevolazione di cui al comma 1 non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti ed agevolazioni collegati ad interventi normativi, anche comunitari, purché non aventi la natura di sgravi fiscali. In ogni caso, qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo della regola "de minimis", non deve, cumulandosi a quello previsto dal presente articolo, superare il limite previsto di 100 mila euro su un periodo di tre anni.


Art. 2.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, purché ricorrano le condizioni stabilite dalla norma stessa. In tale caso, l'importo non utilizzato dai soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, è attribuito, in misura non eccedente in ogni caso il limite individuale di cui all'articolo 1 della presente legge, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili. Per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.


Art. 3.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i quali il credito di imposta è pari, per ciascun anno, al 75 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa dell'anno cui compete.


Art. 4.

        1. Per il calcolo della misura massima dell'agevolazione prevista dall'articolo 1 seguendo il criterio richiamato al medesimo articolo 1, la stessa deve essere calcolata in equivalente sovvenzione lordo, utilizzando come tasso di sconto il tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'aiuto.


Art. 5.

        1. La presente legge non si applica ai settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee, 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.
        2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.



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