XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 936
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal
1^ gennaio 2002, nelle aree di cui all'obiettivo 1 degli
interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle
Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché in quelle aree
con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore
del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base
degli indici dell'Istituto nazionale di statistica dei tre
periodi di imposta precedenti, è riconosciuto, per tutto
l'arco temporale della nuova programmazione dei Fondi
strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli
anni 2000-2006, un credito di imposta, pari, per ciascun anno,
al 75 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferibili
proporzionalmente al reddito di impresa o derivante
dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete.
Tale credito è utilizzato per il versamento delle
corrispondenti imposte e non può essere complessivamente
superiore all'importo del contributo "de minimis", come
definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della
Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C
68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non pregiudica la
possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti ed
agevolazioni collegati ad interventi normativi, anche
comunitari, purché non aventi la natura di sgravi fiscali. In
ogni caso, qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla
medesima impresa a titolo della regola "de minimis", non
deve, cumulandosi a quello previsto dal presente articolo,
superare il limite previsto di 100 mila euro su un periodo di
tre anni.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata
ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle
aziende coniugali non gestite in forma societaria, purché
ricorrano le condizioni stabilite dalla norma stessa. In tale
caso, l'importo non utilizzato dai soggetti di cui
all'articolo 5 del citato testo unico, è attribuito, in misura
non eccedente in ogni caso il limite individuale di cui
all'articolo 1 della presente legge, ai soci o associati in
quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili. Per
le aziende coniugali non gestite in forma societaria il
credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a
ciascuno dei coniugi.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente
legge si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per i quali il credito di imposta è
pari, per ciascun anno, al 75 per cento dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale
sulle attività produttive riferibili proporzionalmente al
reddito d'impresa dell'anno cui compete.
Art. 4.
1. Per il calcolo della misura massima dell'agevolazione
prevista dall'articolo 1 seguendo il criterio richiamato al
medesimo articolo 1, la stessa deve essere calcolata in
equivalente sovvenzione lordo, utilizzando come tasso di
sconto il tasso di riferimento in vigore al momento della
concessione dell'aiuto.
Art. 5.
1. La presente legge non si applica ai settori esclusi di
cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità
europee, 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano a valere sulle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse.