XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 934




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I soggetti intermediari locali dei patti territoriali e dei contratti d'area costituiti in societą a prevalente capitale pubblico sono organismi di diritto pubblico.
        2. Le societą possono promuovere la costituzione di societą di trasformazione urbana, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 2.

        1. I soggetti intermediari locali dei patti territoriali e dei contratti d'area sono soggetti mutuatari della Cassa depositi e prestiti e possono accedere al fondo di rotazione per la progettualitą.


Art. 3.

        1. Per la nomina dei commissari straordinari per il completamento di opere totalmente ricadenti all'interno di un'area in cui sia stato approvato un patto territoriale o un contratto d'area, deve essere acquisito il parere della societą.



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