XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 934
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I soggetti intermediari locali dei patti territoriali e
dei contratti d'area costituiti in societą a prevalente
capitale pubblico sono organismi di diritto pubblico.
2. Le societą possono promuovere la costituzione di
societą di trasformazione urbana, ai sensi dell'articolo 120
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Art. 2.
1. I soggetti intermediari locali dei patti territoriali e
dei contratti d'area sono soggetti mutuatari della Cassa
depositi e prestiti e possono accedere al fondo di rotazione
per la progettualitą.
Art. 3.
1. Per la nomina dei commissari straordinari per il
completamento di opere totalmente ricadenti all'interno di
un'area in cui sia stato approvato un patto territoriale o un
contratto d'area, deve essere acquisito il parere della
societą.