XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 933
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In aggiunta a quanto disposto all'articolo 2, comma 8,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
per tutto l'arco temporale della nuova programmazione dei
Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per
gli anni 2000-2006, il reddito complessivo netto dichiarato
dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo
87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con
l'aliquota del 12,5 per cento per la parte corrispondente al
minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali
nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, e
successive modificazioni, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi, e
quello dei conferimenti in denaro, nonché degli accantonamenti
di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi.
2. Agli effetti del comma 1:
a) gli investimenti devono riguardare beni
destinati a strutture situate nelle aree di cui all'obiettivo
1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione
delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché in
quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale
superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata
sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica
dei tre periodi d'imposta precedenti. I citati investimenti
rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente
le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono
esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le
dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni previsti
dall'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero
1), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tranne quelli
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni
strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad
uso pubblico;
b) i conferimenti in denaro e gli utili
accantonati a riserva devono essere computati, in ciascun
periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
e successive modificazioni, e rilevano per la parte eccedente
i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel
medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera d), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si assumono gli incrementi del fondo di
dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato.
3. Per le società e gli enti commerciali previsti
dall'articolo 87, comma 1, lettera d), del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del presente articolo
si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
Art. 2.
1. Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili, anche
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al
reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e
dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in
regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono
in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse
si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare
degli investimenti indicati nel citato articolo 1 della
presente legge, a condizione che i ricavi dichiarati siano non
inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri
di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, se approvati per il settore di appartenenza.
Art. 3.
1. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui
agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto del
reddito assoggettato alla disciplina della presente legge e
della relativa imposta. Tale reddito rileva, tuttavia, agli
effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti
per i proventi di cui al numero 1) del medesimo comma 4; a
tale fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota pari al 66,22 per cento di detto
reddito.
Art. 4.
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:
"3. L'applicazione delle disposizioni del comma 1
non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore
al 27 per cento, ad eccezione delle società e degli enti
indicati al medesimo comma 1 ed ubicati nell'area di cui
all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della
Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006,
nonché nelle aree con un tasso di disoccupazione su base
provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale
calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi
d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, limitatamente al periodo indicato al
comma 5-bis, per i quali l'aliquota media non può essere
in ogni caso inferiore al 18 per cento".
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Per le società e gli enti indicati al
comma 1 ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 degli
interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle
Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché nelle aree con
un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del
25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli
indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota
agevolata di cui allo stesso comma 1 è applicata nella misura
del 12,5 per cento, limitatamente al periodo intercorrente tra
la data di entrata in vigore della presente disposizione e
l'ultimo periodo d'imposta indicato dalla nuova programmazione
dei citati Fondi strutturali".
3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"2. Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone
fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione
irrevocabile, può essere assoggettato separatamente
all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento, o con
l'aliquota del 12,5 per cento per quelle ubicate nelle aree di
cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali
della Commissione delle Comunità europee per gli anni
2000-2006, nonché nelle aree con un tasso di disoccupazione su
base provinciale superiore del 25 per cento alla media
nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre
periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, limitatamente al periodo indicato
all'articolo 1, comma 5-bis, per la parte corrispondente
all'ammontare agevolato, determinato ai sensi del medesimo
articolo 1, commi 1 e 5-bis. Tale reddito concorre alla
formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei
soci delle società personali ai fini della determinazione
delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni".
Art. 5
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito il
seguente:
"1-bis. Nei confronti dei soggetti d'imposta ubicati
nelle aree di cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi
strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli
anni 2000-2006, nonché nelle aree con un tasso di
disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento
alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT
dei tre periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l'aliquota del
3,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo e dai commi 1 e 2 dell'articolo 45".