XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 932
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sistema di rappresentanza militare).
1. La rappresentanza militare, quale istituto
dell'ordinamento militare, cura gli interessi generali del
personale militare. A tale fine gli organi collegiali di
carattere elettivo ed autonomo che la compongono partecipano
alle attività di consultazione e di concertazione previste
dagli articoli 5, 6 e 7 e possono avanzare proposte, pareri ed
istanze collettive nelle materie attinenti alla condizione, al
trattamento, alla tutela di natura giuridica, economica,
sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale
militare, secondo quanto previsto dalla presente legge. Gli
organi della rappresentanza militare hanno come autorità di
riferimento i corrispondenti comandanti.
2. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza
militare il rapporto gerarchico funzionale e, fatti salvi i
riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale
militare, l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il
settore logistico-operativo e l'impiego del personale
militare.
Art. 2.
(Organi della rappresentanza
a livello centrale).
1. A livello nazionale ed interforze è istituito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), che
si articola:
a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o
Corpo armato per le questioni che riguardano specificamente
l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma
dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza;
b) per comparti;
c) per commissioni di categoria, istituite
all'interno dei COCER, delle sezioni autonome o dei comparti,
per l'esame delle questioni di esclusivo interesse di una
determinata categoria.
2. Il COCER delibera:
a) ordinariamente per sezioni autonome per le
questioni che riguardano l'Esercito, la Marina militare,
l'Aeronautica militare, l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo
della Guardia di finanza;
b) in modo unitario per le materie di comune
interesse;
c) per comparti;
d) per commissioni di categoria.
3. I comparti di cui alla lettera c) del comma 1
sono: Difesa, Sicurezza e Leva. Essi sono composti
rispettivamente dai rappresentanti del personale:
a) dell'Esercito, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, con esclusione di quello di leva e
dei volontari ed assimilati in ferma breve;
b) dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, con esclusione di quello di leva;
c) di leva delle Forze armate, compresi quello
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
ed i volontari ed assimilati in ferma breve delle Forze
armate.
4. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, reca le
disposizioni necessarie affinché le deliberazioni dei COCER di
cui alle lettere a) e b) del comma 2, quelle di
comparto di cui alla lettera c) del comma 2 e quelle
delle commissioni interforze di categoria di cui alla lettera
d) del comma 2 siano adottate a maggioranza delle
sezioni o delle categorie, indipendentemente dalla loro
effettiva consistenza numerica.
Art. 3.
(Organi della rappresentanza a livello intermedio o
locale).
1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono
istituiti:
a) consigli intermedi della rappresentanza
militare (COIR), a livello di alto comando; nell'ambito della
Marina militare è istituito un COIR per il Corpo delle
Capitanerie di porto, il presidente del quale partecipa anche
alle riunioni della sezione COCER della Marina militare
allorché si trattino questioni di specifico interesse del
Corpo;
b) consigli di base della rappresentanza militare
(COBAR) a livello delle unità di ciascuna Forza armata; per
l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza
tali consigli sono istituiti, ove possibile, a livello
regionale.
2. I comandi presso i quali costituire i consigli di cui
al comma 1 sono individuati:
a) relativamente ai consigli intermedi, dal
Ministro della difesa per le Forze armate e per l'Arma dei
Carabinieri e dal Ministro dell'economia e delle finanze per
il Corpo della Guardia di finanza;
b) relativamente ai consigli di base, dal Capo di
Stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della
difesa, dal Capo di stato maggiore di Forza armata, dal
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e dal Comandante
generale del Corpo della Guardia di finanza, secondo le
rispettive competenze.
3. Per il Corpo delle Capitanerie di porto
l'individuazione dei comandi presso i quali costituire i
consigli di base è effettuata con determinazione del Capo di
stato maggiore della Marina militare, su proposta del
Comandante generale del Corpo.
4. Nel rispetto dei princìpi generali stabiliti dalla
presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro della difesa, sono emanate apposite
norme per disciplinare l'istituzione ed il funzionamento di un
autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali
del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana,
nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il
sistema della rappresentanza militare.
Art. 4.
(Categorie di personale militare).
1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è
ripartito nelle seguenti categorie:
a) categoria "A": dirigenti e direttivi; tale
categoria si suddivide in:
1) A1: ufficiali dirigenti;
2) A2: ufficiali direttivi;
b) categoria "B": personale non dirigente e non
direttivo; tale categoria si suddivide in:
1) B1: marescialli o ispettori;
2) B2: sergenti o sovrintendenti;
c) categoria "C": volontari; tale categoria si
suddivide in:
1) C1: volontari ed assimilati in servizio permanente,
compresi i carabinieri e i finanzieri in ferma
quadriennale;
2) C2: volontari ed assimilati in ferma breve;
d) categoria "D": leva; tale categoria si
suddivide in:
1) D1: ufficiali di complemento di prima nomina;
2) D2: militari di truppa.
Art. 5.
(Partecipazione dei consigli della rappresentanza alle
procedure della concertazione).
1. Il COCER partecipa alle attività di concertazione
interministeriale relative alla definizione dei contenuti del
rapporto di impiego del personale militare per le materie e
con le modalità di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni.
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ambito dei procedimenti di
concertazione il COCER presenta, anche per sezioni o per
comparti, prima della scadenza contrattuale al Ministro della
difesa e, per gli aspetti di interesse del Corpo della Guardia
di finanza, al Ministro dell'economia e delle finanze,
mettendone a conoscenza il Ministro per la funzione pubblica,
le proposte e le richieste relative alla sessione di
concertazione per la definizione ed il rinnovo dei contenuti
del rapporto di impiego del personale interessato".
3. Qualora in ordine a materie oggetto di concertazione ai
sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, e rientranti nella competenza delle
autorità corrispondenti insorgano contrasti interpretativi di
rilevanza generale per il personale interessato, i COIR e i
COBAR possono avanzare all'autorità corrispondente richiesta
scritta di esame della questione controversa, indicando
specificamente le circostanze di fatto e i profili di diritto
oggetto della questione.
4. Qualora il contrasto interpretativo di cui al comma 3
permanga dopo un mese dalla data della richiesta di esame di
cui al medesimo comma 3, il consiglio della rappresentanza
interessato può adire quello superiore affinché la questione
sia risolta al relativo livello di rappresentanza.
5. Decorso inutilmente un mese dalla data di deferimento
ai sensi del comma 4, della questione è interessato COCER,
che, ove ritenga il contrasto interpretativo fondato, attiva
entro un mese la procedura di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni.
Art. 6.
(Competenze consultive e propositive del COCER).
1. Il COCER esprime parere sugli schemi di disegni di
legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in
ordine alle materie rientranti nella relativa competenza.
2. Il parere è espresso entro due mesi dalla richiesta,
decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso
favorevole.
3. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere
acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei
provvedimenti di cui al comma 1.
4. Il COCER può richiedere alle autorità corrispondenti
riunioni informative per l'approfondimento delle questioni
sulle quali esprime il parere.
5. In caso di urgenza illustrata nella richiesta il parere
è espresso entro un mese. In ogni caso il Governo, il Ministro
della difesa o il Ministro dell'economia e delle finanze
possono definire lo schema di provvedimento anche prima di
tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale da non
consentire di attenderne il decorso e il COCER non si sia
espresso tempestivamente.
6. Il COCER è adeguatamente informato dalle autorità
corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli
orientamenti dell'amministrazione concernenti le materie
oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, o comunque
rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza.
L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi
incontri semestrali privi di efficacia negoziale.
7. Il COCER, nelle materie rientranti nella propria
competenza, può attivare scambi di informazione con gli altri
organismi rappresentativi e sindacali interessati alle
attività di contrattazione e concertazione e può partecipare
ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali
organismi, previa intesa con l'autorità corrispondente.
8. Le proposte, i pareri e le istanze collettive di cui
all'articolo 1, comma 1, sono trasmessi al Capo di stato
maggiore della difesa oppure ai Comandanti generali dell'Arma
dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza, che
rispondono entro due mesi dal ricevimento nell'ambito delle
rispettive competenze.
9. Il COCER partecipa, direttamente o indirettamente con
personale designato, ai consigli di amministrazione degli enti
di assistenza del personale militare nominati dai Ministri
della difesa o dell'economia e delle finanze.
Art. 7.
(Competenze consultive e propositive dei consigli della
rappresentanza).
1. Salvo quanto previsto nell'articolo 6 per il COCER e
nel rispetto dei princìpi generali fissati dalla legge, i
consigli della rappresentanza, ciascuno relativamente al
rispettivo ambito di rappresentatività e limitatamente ai
provvedimenti di competenza dell'autorità corrispondente, sono
preventivamente consultati in ordine all'emanazione di
disposizioni applicative relative alle materie oggetto di
concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modificazioni.
2. I consigli della rappresentanza esprimono il parere o
avanzano proposte entro due mesi dalla richiesta.
3. In caso di motivata urgenza l'amministrazione può
adottare le relative determinazioni prescindendo dalla
consultazione dei consigli della rappresentanza.
4. I consigli della rappresentanza possono chiedere alle
autorità corrispondenti riunioni informative per le questioni
oggetto di parere.
5. I consigli della rappresentanza possono, d'intesa con
l'autorità corrispondente, intrattenere nelle materie di
competenza rapporti con gli enti pubblici.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1,
i consigli della rappresentanza possono altresì formulare
proposte e pareri in ordine ai seguenti argomenti:
a) articolazione dell'orario di lavoro
obbligatorio settimanale;
b) criteri generali relativi ai trasferimenti del
personale a domanda;
c) disciplina generale della formazione
professionale;
d) alloggi;
e) attività assistenziali, culturali, ricreative e
di promozione del benessere del personale e dei familiari;
f) sicurezza e prevenzione degli infortuni.
Art. 8.
(Rapporti con il Parlamento e con il Governo).
1. Nelle materie di rispettiva competenza il COCER o le
relative articolazioni, nonché il COIR del Corpo delle
Capitanerie di porto per le questioni di esclusiva pertinenza
del Corpo, possono chiedere, tramite il Ministro della difesa
o, per le questioni di specifico interesse del Corpo della
Guardia di finanza, tramite il Ministro dell'economia e delle
finanze, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari
competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le
procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, ovvero di essere ascoltati,
previa autorizzazione del Ministro della difesa o del Ministro
dell'economia e delle finanze secondo la rispettiva
competenza, dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva
competenza. Il COIR del Corpo delle Capitanerie di porto può
chiedere, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui
all'articolo 19, comma 1, di essere ascoltato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli adempimenti previsti al comma 1 per il Ministro
della difesa e per il Ministro dell'economia e delle finanze
sono da essi assolti tempestivamente.
3. Il COCER o le relative articolazioni, nonché il COIR
del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, per
la risoluzione delle questioni attinenti alle materie di
interesse ritenute meritevoli di ulteriore esame, possono
adire:
a) il Ministro della difesa per le questioni
comuni e per quelle attinenti alle Forze armate e all'Arma dei
Carabinieri;
b) il Ministro dell'economia e delle finanze per
le questioni riguardanti specificamente il Corpo della Guardia
di finanza;
c) il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per le questioni riguardanti specificamente il Corpo
delle Capitanerie di porto.
Art. 9.
(Rappresentanti del personale militare di leva delle Forze
armate e del personale ausiliario delle forze di polizia ad
ordinamento militare).
1. I rappresentanti del personale militare di leva delle
Forze armate e dei personale ausiliario delle forze di polizia
ad ordinamento militare hanno specifica competenza nella
formulazione di pareri, proposte e richieste concernenti tale
personale all'interno dei consigli di cui agli articoli 2 e 3
relativamente alle materie di competenza.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 hanno diritto di
riunirsi e deliberare autonomamente nell'ambito dei consigli
di appartenenza e sono sentiti almeno ogni sei mesi dal
Ministro della difesa.
3. Il Ministro della difesa risponde nel merito alle
istanze avanzate in occasione delle consultazioni di cui al
comma 2 nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un
mese.
4. Nell'ambito delle attività di promozione umana e
sociale a favore del personale, il Ministro della difesa, con
proprio decreto, dispone l'istituzione, presso gli stati
maggiori o gli alti comandi, di un servizio di orientamento ed
assistenza ai militari di leva, organizzato anche prevedendo
l'attivazione di specifiche utenze telefoniche o telematiche,
per la soluzione dei particolari problemi di disagio connessi
con la vita privata o con l'inserimento nella collettività
militare che non hanno potuto trovare adeguato soddisfacimento
in ambito locale. Le risultanze di tale servizio sono
periodicamente portate a conoscenza dei corrispondenti
consigli della rappresentanza militare.
Art. 10.
(Composizione dei consigli della rappresentanza).
1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli,
sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione
alla consistenza di ciascuna delle categorie di cui
all'articolo 4 e comunque non inferiore a due e non superiore
a quattro unità per ogni categoria, in modo da rappresentare,
ove possibile, tutte le sottocategorie di cui al medesimo
articolo 4.
2. I delegati sono eletti in modo da garantire la
continuità del mandato.
Art. 11.
(Modalità di elezione).
1. L'elezione dei rappresentanti delle categorie di
appartenenza presso i COIR ed il COCER è effettuata
direttamente, nel corso di distinte consultazioni, da un corpo
elettorale formato:
a) dai delegati eletti nei COBAR;
b) da rappresentanti dei comandanti eletti in
occasione di apposite elezioni preliminari in numero non
superiore a quelli dei delegati dei COBAR della medesima
sottocategoria tra quelle di cui all'articolo 4; tali
rappresentanti decadono dalla loro funzione al termine delle
operazioni elettorali.
2. Gli eletti al COCER o ai COIR decadono
dall'appartenenza ai COBAR.
3. I delegati non possono essere eletti per più di due
mandati consecutivi.
4. I delegati eletti durano in carica:
a) tre anni per gli eletti nelle categorie A e B e
nella sottocategoria C1 di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), b) e c);
b) un anno per gli eletti nella sottocategoria C2
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
c) sei mesi per gli eletti nella categoria D di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
5. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La
partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita
ed è un dovere.
6. I consigli della rappresentanza di ogni ordine e grado,
in caso di dimissioni di un numero di membri effettivi pari o
superiore al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono
sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per
l'elezione dei nuovi delegati. Nel caso in cui il numero dei
dimissionari sia inferiore al 50 per cento, a ciascun delegato
dimissionario subentra il primo dei non eletti rappresentativo
della medesima categoria o sottocategoria di appartenenza del
delegato dimissionario; in mancanza, sono avviate le procedure
per l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del
mandato originario.
7. I candidati presentano la propria candidatura almeno un
mese prima della data delle elezioni.
8. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali
di cui al presente articolo sono definite con il regolamento
di cui all'articolo 19, comma 1. Il medesimo regolamento può
prevedere che le candidature siano accompagnate da un numero
minimo di sottoscrizioni.
9. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in
carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi
consigli della rappresentanza.
Art. 12.
(Elettorato passivo).
1. Non sono eleggibili presso gli organi della
rappresentanza militare i militari che:
a) abbiano riportato condanne, ancorché non
definitive, per delitti non colposi, a meno che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli
178 e seguenti del codice penale;
b) si trovino sottoposti a misure cautelari
limitative della libertà personale o a misure interdittive;
c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di
un qualsiasi COIR;
d) non debbano svolgere almeno sei mesi se
militari di leva, un anno se militari in ferma breve o tre
anni di servizio se in servizio permanente, a decorrere dalla
data delle elezioni;
e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di
stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio
1954, n. 599, e 31 agosto 1961, n. 833;
f) si trovino in aspettativa.
2. I comandanti corrispondenti dei COBAR sono eleggibili
unicamente nei COIR e nel COCER.
3. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato con
determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato
eletto per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio;
b) trasferimento ad altro alto comando se delegato
del COIR ovvero ad altra unità di base se delegato del
COBAR;
c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui
al comma 1, lettere a), b), c) ed
e);
d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui
all'articolo 4;
e) dimissioni;
f) aspettativa superiore a tre mesi.
Art. 13.
(Propaganda elettorale).
1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei
candidati e dei relativi programmi elettorali è convocata
un'apposita assemblea organizzata per categoria di
appartenenza, autorizzata dal comandante che ne designa il
presidente responsabile del corretto svolgimento. Le assemblee
autorizzate si svolgono durante l'orario di servizio.
Art. 14.
(Facoltà e limiti del mandato).
1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza
nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono
essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le
quali sono stati eletti.
2. Ai fini di cui al comma 1 le autorità corrispondenti
curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata,
compatibilmente con le altre esigenze operative, un'adeguata
disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi
nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di
strumenti idonei per il relativo funzionamento. A tal fine
tutte le spese relative alle elezioni ed al funzionamento
degli organi della rappresentanza militare, comprese le spese
per trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature e
materiali di ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli
degli stati di previsione dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze.
3. L'attività della rappresentanza militare è svolta
durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare una
partecipazione all'attività della rappresentanza militare
adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ogni delegato, per
lo svolgimento delle attività del consiglio in cui è stato
eletto, può utilizzare, compatibilmente con le esigenze
operative e di servizio non altrimenti assolvibili, e previa
intesa con l'autorità competente, periodi di assenza dal
proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di
appartenenza, per un equivalente di quaranta giorni lavorativi
annui se eletto ai COIR o ai COBAR dell'Arma dei Carabinieri o
del Corpo della Guardia di finanza con ambito di competenza
regionale o provinciale, e di venti giorni lavorativi annui se
eletto agli altri COBAR. I delegati che compongono l'ufficio
di presidenza dei COIR e dei COBAR possono usufruire, per le
attività dell'ufficio di presidenza di cui fanno parte, di
ulteriori periodi di assenza fino ad un massimo di un terzo di
quelli stabiliti per il consiglio di cui fanno parte.
4. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per
il proficuo assolvimento del relativo mandato, possono
richiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre
il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture
e degli strumenti messi a loro disposizione. In tal caso le
eccedenze di orario non danno comunque titolo a recuperi
compensativi o a compensi per lavoro straordinario.
5. I delegati eletti al COCER assicurano l'assolvimento
dell'incarico ordinario di servizio attribuito almeno per il
periodo minimo previsto ai fini della redazione della
documentazione caratteristica.
6. Le modalità di partecipazione dei delegati alle
riunioni dei consigli sono previste nel regolamento di cui
all'articolo 19, comma 1.
7. I delegati partecipano ai turni di servizio presso gli
enti di appartenenza in misura proporzionale al tempo in cui
sono presenti.
8. Dal computo dei giorni lavorativi di cui al comma 3
sono esclusi i tempi necessari allo svolgimento di eventuali
riunioni indette su richiesta dei comandanti
corrispondenti.
9. Il comandante corrispondente ai COBAR autorizza, su
richiesta, almeno una assemblea all'anno suddivisa di norma
per categorie.
10. I delegati eletti nel COCER possono partecipare alle
attività di cui all'articolo 6, comma 7, anche a titolo
personale. L'intervento del delegato in rappresentanza di
categorie, sezioni e comparti del COCER può avvenire invece
solo previa delega dell'organismo rappresentato, secondo
modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 19,
comma 1. In ogni caso la partecipazione a tali attività è
effettuata nell'ambito dei periodi di assenza previsti dal
comma 3.
11. I delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le
autorità corrispondenti, possono visitare le strutture ed i
reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente
con l'orario di servizio e con le locali esigenze operative,
possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad
altre iniziative dei COBAR.
Art. 15.
(Tutela e diritti dei delegati).
1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare
l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza
militare o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave
mancanza disciplinare.
2. I militari eletti quali delegati nei consigli della
rappresentanza non sono perseguibili disciplinarmente per le
opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a meno che
queste configurino infrazioni per le quali l'articolo 65,
comma 1, del regolamento di disciplina militare, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545, preveda l'irrogazione della consegna di rigore.
3. I trasferimenti dei delegati ad altre sedi, qualora
comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previa
intesa con il consiglio della rappresentanza del quale fa
parte il delegato di cui si chiede il trasferimento. Ove sorga
questione il trasferimento può avvenire solo previo assenso
del Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei
Carabinieri, del Ministro dell'economia e delle finanze per il
Corpo della Guardia di finanza e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle Capitanerie
di porto.
4. L'espletamento della funzione rappresentativa, in
particolare quella svolta dai delegati del COCER, è riportata
nella documentazione personale e costituisce titolo utile da
valutare ai fini dell'avanzamento.
5. Ai delegati fuori sede per assolvere il mandato, ai
quali non sia applicabile il trattamento di missione previsto
per il restante personale militare, può essere concesso il
rimborso delle spese documentate sostenute durante la missione
per il pernottamento e per i pasti nella misura e nei limiti
previsti per il personale della categoria immediatamente
superiore. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 400
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5,
valutato in lire 400 milioni annue a decorrere dall'anno 2001
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione dei
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 16.
(Organi dei consigli della rappresentanza).
1. Sono organi dei consigli della rappresentanza il
presidente, l'ufficio di presidenza, l'assemblea ed il
segretario.
2. Il presidente è il delegato più elevato in grado ed ha
il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga
secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento
di cui all'articolo 19, comma 1. A tal fine presiede
l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza,
assicurandone il regolare svolgimento; autorizza la
divulgazione delle deliberazioni e degli eventuali comunicati
del consiglio ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
3. L'ufficio di presidenza, quale organo esecutivo del
consiglio, è costituito dal presidente, dal segretario e da un
delegato per ciascuna delle categorie non rappresentate,
eletti dall'assemblea in seduta plenaria.
4. Il segretario è eletto in seno al consiglio in seduta
plenaria. E' organo esecutivo dell'ufficio di presidenza ed ha
il compito di assicurare la continuità dell'attività del
consiglio. In particolare:
a) adotta, tenendone informato l'ufficio di
presidenza ed il presidente, le iniziative conseguenti alle
determinazioni del consiglio;
b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la
predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;
c) procede, secondo quanto previsto dalla presente
legge e dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, alla
convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza.
5. Su delega dell'ufficio di presidenza, il presidente ed
il segretario curano i contatti con l'autorità corrispondente
e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.
6. I consigli della rappresentanza si articolano in
commissioni di categoria, quali organi interni competenti per
l'approfondimento di specifiche questioni proprie delle
categorie di personale di cui all'articolo 4 e per le
conseguenti deliberazioni.
Art. 17.
(Convocazione dei consigli della rappresentanza).
1. I consigli della rappresentanza sono convocati su
decisione dell'ufficio di presidenza o su richiesta di almeno
un terzo dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno
almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali
il termine è ridotto a quarantotto ore.
2. Il COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni
congiunte rispettivamente con i consigli intermedi o di base
confluenti, su richiesta degli stessi e anche limitatamente a
singole categorie tra quelle di cui all'articolo 4.
3. Il COCER è di norma convocato nella relativa sede
istituzionale, salvo che il consiglio abbia deciso che la
riunione abbia luogo in altra sede. Il COCER può costituire
gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di
problematiche specifiche, e può richiedere l'intervento di
personale in servizio esperto delle materie da trattare.
4. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento
delle attività di istituto di ciascun consiglio, le
convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono
concordate con le autorità corrispondenti.
Art. 18.
(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità
delle deliberazioni e comunicati).
1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza e delle
relative articolazioni sono valide, di norma, se è presente la
maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il
regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, può prevedere
casi in cui, per l'importanza delle questioni affrontate, le
deliberazioni dei consigli devono essere adottate con
maggioranze qualificate.
2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della
rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di
base in esso confluenti e, ove necessario, delle unità
elementari in cui si articola l'unità di base.
3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati
dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi
consigli e dai singoli delegati dei consigli, anche attraverso
i mezzi di informazione e gli organi di stampa, purché senza
ulteriori oneri per l'amministrazione militare rispetto a
quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 14.
Art. 19.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei
mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di
regolamento è acquisito preventivamente il parere delle
competenti commissioni parlamentari. Il regolamento di cui al
presente comma sostituisce il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare
definiti:
a) le modalità di svolgimento delle operazioni
elettorali di cui all'articolo 11;
b) il trattamento dei delegati inviati fuori sede
per assolvere al proprio mandato;
c) le modalità di attuazione di quanto previsto
dall'articolo 14, comma 2;
d) gli strumenti di divulgazione degli atti dei
consigli della rappresentanza;
e) le modalità con le quali individuare le materie
di comune interesse sottoposte all'esame del COCER e le
modalità di convocazione delle riunioni congiunte, in rapporto
all'attività ordinaria, delle sezioni, dei comparti e delle
commissioni di categoria.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge
11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24
dicembre 1986, n. 958.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro
della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.
Art. 20.
(Disposizioni finali).
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 19, comma 1, i consigli della rappresentanza in
carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove
consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo
quanto previsto dalla presente legge e dal citato
regolamento.
2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al
comma 1 non è computato ai fini di quanto previsto
all'articolo 11, commi 3 e 4.