XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 926
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità,
di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
comprese quelle del personale della magistratura ed
assimilato, sono rivalutate ed agganciate alla dinamica
retributiva del personale in attività di servizio alla data
del 1^ gennaio 2002 con le modalità stabilite dalla presente
legge.
Art. 2.
1. Le pensioni attribuite al personale di cui all'articolo
1, cessato dal servizio fino alla data del 31 dicembre 2001,
sono riliquidate dalla data 1^ gennaio 2002, sulla base delle
retribuzioni di attività, a parità di qualifica, livello,
grado di anzianità, comprensive di ogni altro assegno di
indennità pensionabile in essere alla stessa data.
Art. 3.
1. Dal 1^ gennaio 2002 tutti i miglioramenti economici che
saranno comunque attribuiti al personale in attività sono
estesi automaticamente ai trattamenti pensionistici con le
stesse percentuali e decorrenze fissate per il personale in
attività.
Art. 4.
1. Al fine di assicurare i benefìci di cui all'articolo 3,
dalla data del 1^ gennaio 2002 si estende al personale di cui
alla presente legge, comunque in quiescenza, la trattenuta in
conto entrata Tesoro con quota percentuale pari al 50 per
cento della trattenuta applicata al personale in attività.
Art. 5.
1. Le direzioni generali dei Ministeri sono tenute ad
emettere i decreti di concessione dei benefìci di cui
all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. I dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia
e delle finanze che hanno in carico le rispettive partite sono
tenuti a riliquidare gli aventi diritto entro tre mesi dalla
ricezione del decreto individuale emanato ai sensi del comma 1
e possono liquidare eventuali arretrati anche con la
corresponsione di buoni poliennali del Tesoro.
Art. 6.
1. Gli aumenti di cui alla presente legge corrisposti
sulle pensioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, sono a carico dei fondi e delle
casse pensioni interessati.
Art. 7.
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge si provvede mediante utilizzazione delle
maggiori entrate conseguenti all'applicazione della medesima,
contabilizzando anche il virtuale onere a carico dello Stato
quale datore di lavoro ed i fondi GESCAL accumulati in conto
Tesoro.