XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 926




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, comprese quelle del personale della magistratura ed assimilato, sono rivalutate ed agganciate alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio alla data del 1^ gennaio 2002 con le modalità stabilite dalla presente legge.


Art. 2.

        1. Le pensioni attribuite al personale di cui all'articolo 1, cessato dal servizio fino alla data del 31 dicembre 2001, sono riliquidate dalla data 1^ gennaio 2002, sulla base delle retribuzioni di attività, a parità di qualifica, livello, grado di anzianità, comprensive di ogni altro assegno di indennità pensionabile in essere alla stessa data.


Art. 3.

        1. Dal 1^ gennaio 2002 tutti i miglioramenti economici che saranno comunque attribuiti al personale in attività sono estesi automaticamente ai trattamenti pensionistici con le stesse percentuali e decorrenze fissate per il personale in attività.


Art. 4.

        1. Al fine di assicurare i benefìci di cui all'articolo 3, dalla data del 1^ gennaio 2002 si estende al personale di cui alla presente legge, comunque in quiescenza, la trattenuta in conto entrata Tesoro con quota percentuale pari al 50 per cento della trattenuta applicata al personale in attività.

Art. 5.

        1. Le direzioni generali dei Ministeri sono tenute ad emettere i decreti di concessione dei benefìci di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. I dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno in carico le rispettive partite sono tenuti a riliquidare gli aventi diritto entro tre mesi dalla ricezione del decreto individuale emanato ai sensi del comma 1 e possono liquidare eventuali arretrati anche con la corresponsione di buoni poliennali del Tesoro.


Art. 6.

        1. Gli aumenti di cui alla presente legge corrisposti sulle pensioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono a carico dei fondi e delle casse pensioni interessati.


Art. 7.

        1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione della medesima, contabilizzando anche il virtuale onere a carico dello Stato quale datore di lavoro ed i fondi GESCAL accumulati in conto Tesoro.



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