XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 920




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Verifica dell'organico).

        1. Al fine di assicurare la corretta utilizzazione dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili, impiegati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano, è avviata entro quindici giorni dalla medesima data, negli uffici provinciali del territorio dell'Agenzia del territorio, di seguito denominati "uffici provinciali", la verifica delle unità lavorative mancanti nell'organico di professionalità tecnica appartenente all'area B, posizione economica B3.


Art. 2.

(Rilevazione della carenza di organico).

        1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituita un'apposita commissione presso gli uffici provinciali con il compito di determinare le carenze di organico nell'ambito degli uffici medesimi.
        2. La commissione incaricata dello studio di cui al comma 1 è composta dai seguenti membri:

                a) il direttore superiore dell'ufficio provinciale;

                b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

                c) i rappresentanti dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili, impiegati nell'ufficio preposto alla realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano.

        3. Ai fini di cui al comma 1, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili, sono istituiti organismi paritetici in ogni ufficio provinciale.
        4. Gli organismi di cui al comma 3 trasmettono all'Agenzia del territorio entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi alle carenze di organico di professionalità tecnica, area B, posizione economica B3, di ogni ufficio provinciale.


Art. 3.

(Selezione di nuovo personale).

        1. Entro due mesi dalla ricezione delle rilevazioni di cui all'articolo 2 l'Agenzia del territorio avvia le procedure per la selezione di nuovo personale negli uffici provinciali, secondo le modalità ed i princìpi stabiliti dalla presente legge, al fine di colmare la carenze riscontrabili.


Art. 4.

(Requisiti e titoli dei candidati e criteri per lo
svolgimento delle prove di esame).

        1. E' richiesto ai partecipanti alla selezione di cui all'articolo 3 l'avere svolto, per almeno dodici mesi, lavori socialmente utili negli uffici preposti alla realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano.
        2. Ulteriori titoli di preferenza possono essere allegati alla domanda di partecipazione alla selezione.
        3. La prova di selezione è finalizzata alla verifica della professionalità acquisita dai lavoratori addetti ai lavori socialmente utili durante il periodo di lavoro svolto presso gli uffici preposti alla realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano. Tale verifica è effettuata esclusivamente sulla base di ciò che attestano i direttori degli uffici provinciali, per ogni lavoratore addetto ai lavori socialmente utili, per quanto concerne le mansioni ed i compiti che il lavoratore ha svolto nell'ambito del progetto finalizzato alla realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano.
        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i direttori degli uffici provinciali devono comunicare all'Agenzia del territorio le attestazioni professionali dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili appartenenti al loro ufficio.
        5. Le attestazioni di cui al comma 4 devono essere controfirmate, per presa visione, dal lavoratore addetto ai lavori socialmente utili interessato, dal direttore dell'ufficio provinciale, dai rappresentanti dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili e delle organizzazioni sindacali. Tale attestazione deve essere riprodotta in triplice copia. Una copia è inviata all'Agenzia del territorio, una è conservata dal direttore e un'altra è consegnata al lavoratore interessato.
        6. Nelle attestazioni professionali di cui al comma 4 devono essere spiegati con precisione compiti e mansioni svolti dal lavoratore addetto ai lavori socialmente utili e le particolari attitudini professionali dello stesso.
        7. La prova di selezione di cui al comma 3 consiste nella verifica della professionalità acquisita dai lavoratori addetti ai lavori socialmente utili durante il lavoro svolto presso l'ufficio preposto alla realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano; tale verifica consiste in una prova pratica individuale seguita da un colloquio, inerente i compiti svolti dal lavoratore nell'ufficio medesimo.


Art. 5.

(Predisposizione delle graduatorie).

        1. I candidati di cui all'articolo 4, comma 1, che hanno superato la prova di selezione prevista dal comma 7 del medesimo articolo sono inseriti nelle graduatorie di professionalità tecnica, area B, posizione economica B3, presso ciascun ufficio provinciale, sulla base delle rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1.
        2. Il punteggio riportato nella prova di selezione, sommato ad eventuali titoli preferenziali posseduti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, determina l'ordine di precedenza per l'immissione in ruolo.
        3. Qualora dagli studi effettuati ai sensi dell'articolo 2 si rilevi un'insufficienza di posti disponibili presso i singoli uffici dove hanno prestato servizio i lavoratori addetti ai lavori socialmente utili, di cui all'articolo 4, si procede alla ridistribuzione dei lavoratori stessi presso gli uffici provinciali nella stessa regione. Nel caso di un'ulteriore carenza di posti, i lavoratori sono distribuiti in posti vacanti nelle regioni limitrofe a quelle di residenza del soggetto ovvero nel resto del territorio nazionale.
        4. Se a seguito dell'operazione di cui al comma 3 non risulti possibile assorbire l'intera graduatoria, i candidati idonei sono impiegati in altre mansioni di professionalità tecnica, area B, posizione economica B3, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria.
        5. Qualora non vi sia disponibilità di posti liberi, i lavoratori addetti ai lavori socialmente utili risultati idonei sono inseriti in speciali graduatorie regionali da cui si attinge non appena si liberi un posto in una delle amministrazioni della regione di appartenenza, di professionalità tecnica, area B, posizione economica B3.
        6. Ogni lavoratore addetto ai lavori socialmente utili concorre per il posto che ha occupato per almeno dodici mesi nell'ufficio preposto alla realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano.
        7. Ogni lavoratore addetto ai lavori socialmente utili può fare richiesta di assegnazione ad altro ufficio provinciale, diverso da quello di appartenenza, solo se nell'altro ufficio provinciale è stata esaurita la graduatoria dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili di appartenenza e sono state espletate tutte le procedure di cui al comma 3.


Art. 6.

(Proroga).

        1. Nelle more dello svolgimento della procedura di selezione per la copertura delle carenze di organico degli uffici provinciali, riscontrate ai sensi dell'articolo 2, la realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano è prorogata fino alla data di effettivo assorbimento dei soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 4.


Art. 7.

(Riconoscimento ai fini pensionistici).

        1. I periodi di attività svolti nell'ambito del progetto finalizzato alla realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano dai lavoratori addetti ai lavori socialmente utili sono riconosciuti sin dalla data del loro inizio ai fini assistenziali e pensionistici.


Art. 8.

(Accesso anticipato al trattamento
pensionistico).

        1. Coloro che sono impiegati nel progetto finalizzato alla realizzazione del nuovo catasto urbano ai sensi del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili, possono accedere entro e non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al trattamento pensionistico di anzianità con un anticipo di dieci anni sull'età anagrafica, ovvero contributiva, prevista dalle disposizioni vigenti.


Art. 9.

(Trattamento economico e normativo).

        1. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili, nell'ambito del progetto finalizzato alla realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano, è adeguato, a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al trattamento cui hanno diritto i pubblici dipendenti, di professionalità tecnica, area B, posizione economica B3, del Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo alle previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle disposizioni vigenti in materia.


Art. 10.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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