XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 920
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Verifica dell'organico).
1. Al fine di assicurare la corretta utilizzazione dei
lavoratori addetti ai lavori socialmente utili, impiegati,
alla data di entrata in vigore della presente legge, nella
realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano, è avviata
entro quindici giorni dalla medesima data, negli uffici
provinciali del territorio dell'Agenzia del territorio, di
seguito denominati "uffici provinciali", la verifica delle
unità lavorative mancanti nell'organico di professionalità
tecnica appartenente all'area B, posizione economica B3.
Art. 2.
(Rilevazione della carenza di organico).
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1, è istituita un'apposita commissione presso gli
uffici provinciali con il compito di determinare le carenze di
organico nell'ambito degli uffici medesimi.
2. La commissione incaricata dello studio di cui al comma
1 è composta dai seguenti membri:
a) il direttore superiore dell'ufficio
provinciale;
b) i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali;
c) i rappresentanti dei lavoratori addetti ai
lavori socialmente utili, impiegati nell'ufficio preposto alla
realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano.
3. Ai fini di cui al comma 1, con la partecipazione delle
organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori
addetti ai lavori socialmente utili, sono istituiti organismi
paritetici in ogni ufficio provinciale.
4. Gli organismi di cui al comma 3 trasmettono all'Agenzia
del territorio entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i dati relativi alle carenze di organico
di professionalità tecnica, area B, posizione economica B3, di
ogni ufficio provinciale.
Art. 3.
(Selezione di nuovo personale).
1. Entro due mesi dalla ricezione delle rilevazioni di cui
all'articolo 2 l'Agenzia del territorio avvia le procedure per
la selezione di nuovo personale negli uffici provinciali,
secondo le modalità ed i princìpi stabiliti dalla presente
legge, al fine di colmare la carenze riscontrabili.
Art. 4.
(Requisiti e titoli dei candidati e criteri per lo
svolgimento delle prove di esame).
1. E' richiesto ai partecipanti alla selezione di cui
all'articolo 3 l'avere svolto, per almeno dodici mesi, lavori
socialmente utili negli uffici preposti alla realizzazione del
nuovo catasto edilizio urbano.
2. Ulteriori titoli di preferenza possono essere allegati
alla domanda di partecipazione alla selezione.
3. La prova di selezione è finalizzata alla verifica della
professionalità acquisita dai lavoratori addetti ai lavori
socialmente utili durante il periodo di lavoro svolto presso
gli uffici preposti alla realizzazione del nuovo catasto
edilizio urbano. Tale verifica è effettuata esclusivamente
sulla base di ciò che attestano i direttori degli uffici
provinciali, per ogni lavoratore addetto ai lavori socialmente
utili, per quanto concerne le mansioni ed i compiti che il
lavoratore ha svolto nell'ambito del progetto finalizzato alla
realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i direttori degli uffici provinciali devono
comunicare all'Agenzia del territorio le attestazioni
professionali dei lavoratori addetti ai lavori socialmente
utili appartenenti al loro ufficio.
5. Le attestazioni di cui al comma 4 devono essere
controfirmate, per presa visione, dal lavoratore addetto ai
lavori socialmente utili interessato, dal direttore
dell'ufficio provinciale, dai rappresentanti dei lavoratori
addetti ai lavori socialmente utili e delle organizzazioni
sindacali. Tale attestazione deve essere riprodotta in
triplice copia. Una copia è inviata all'Agenzia del
territorio, una è conservata dal direttore e un'altra è
consegnata al lavoratore interessato.
6. Nelle attestazioni professionali di cui al comma 4
devono essere spiegati con precisione compiti e mansioni
svolti dal lavoratore addetto ai lavori socialmente utili e le
particolari attitudini professionali dello stesso.
7. La prova di selezione di cui al comma 3 consiste nella
verifica della professionalità acquisita dai lavoratori
addetti ai lavori socialmente utili durante il lavoro svolto
presso l'ufficio preposto alla realizzazione del nuovo catasto
edilizio urbano; tale verifica consiste in una prova pratica
individuale seguita da un colloquio, inerente i compiti svolti
dal lavoratore nell'ufficio medesimo.
Art. 5.
(Predisposizione delle graduatorie).
1. I candidati di cui all'articolo 4, comma 1, che hanno
superato la prova di selezione prevista dal comma 7 del
medesimo articolo sono inseriti nelle graduatorie di
professionalità tecnica, area B, posizione economica B3,
presso ciascun ufficio provinciale, sulla base delle
rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1.
2. Il punteggio riportato nella prova di selezione,
sommato ad eventuali titoli preferenziali posseduti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 4, determina l'ordine di precedenza
per l'immissione in ruolo.
3. Qualora dagli studi effettuati ai sensi dell'articolo 2
si rilevi un'insufficienza di posti disponibili presso i
singoli uffici dove hanno prestato servizio i lavoratori
addetti ai lavori socialmente utili, di cui all'articolo 4, si
procede alla ridistribuzione dei lavoratori stessi presso gli
uffici provinciali nella stessa regione. Nel caso di
un'ulteriore carenza di posti, i lavoratori sono distribuiti
in posti vacanti nelle regioni limitrofe a quelle di residenza
del soggetto ovvero nel resto del territorio nazionale.
4. Se a seguito dell'operazione di cui al comma 3 non
risulti possibile assorbire l'intera graduatoria, i candidati
idonei sono impiegati in altre mansioni di professionalità
tecnica, area B, posizione economica B3, nell'ambito
dell'amministrazione finanziaria.
5. Qualora non vi sia disponibilità di posti liberi, i
lavoratori addetti ai lavori socialmente utili risultati
idonei sono inseriti in speciali graduatorie regionali da cui
si attinge non appena si liberi un posto in una delle
amministrazioni della regione di appartenenza, di
professionalità tecnica, area B, posizione economica B3.
6. Ogni lavoratore addetto ai lavori socialmente utili
concorre per il posto che ha occupato per almeno dodici mesi
nell'ufficio preposto alla realizzazione del nuovo catasto
edilizio urbano.
7. Ogni lavoratore addetto ai lavori socialmente utili può
fare richiesta di assegnazione ad altro ufficio provinciale,
diverso da quello di appartenenza, solo se nell'altro ufficio
provinciale è stata esaurita la graduatoria dei lavoratori
addetti ai lavori socialmente utili di appartenenza e sono
state espletate tutte le procedure di cui al comma 3.
Art. 6.
(Proroga).
1. Nelle more dello svolgimento della procedura di
selezione per la copertura delle carenze di organico degli
uffici provinciali, riscontrate ai sensi dell'articolo 2, la
realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano è prorogata
fino alla data di effettivo assorbimento dei soggetti aventi i
requisiti di cui all'articolo 4.
Art. 7.
(Riconoscimento ai fini pensionistici).
1. I periodi di attività svolti nell'ambito del progetto
finalizzato alla realizzazione del nuovo catasto edilizio
urbano dai lavoratori addetti ai lavori socialmente utili sono
riconosciuti sin dalla data del loro inizio ai fini
assistenziali e pensionistici.
Art. 8.
(Accesso anticipato al trattamento
pensionistico).
1. Coloro che sono impiegati nel progetto finalizzato alla
realizzazione del nuovo catasto urbano ai sensi del decreto
legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, e delle disposizioni in materia di lavori
socialmente utili, possono accedere entro e non oltre dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
trattamento pensionistico di anzianità con un anticipo di
dieci anni sull'età anagrafica, ovvero contributiva, prevista
dalle disposizioni vigenti.
Art. 9.
(Trattamento economico e normativo).
1. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori
addetti ai lavori socialmente utili, nell'ambito del progetto
finalizzato alla realizzazione del nuovo catasto edilizio
urbano, è adeguato, a decorrere dal mese successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, al trattamento cui
hanno diritto i pubblici dipendenti, di professionalità
tecnica, area B, posizione economica B3, del Ministero
dell'economia e delle finanze, con riguardo alle previsioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle
disposizioni vigenti in materia.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.