XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 918
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo di solidarietà).
1. Il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 38 dello
Statuto della Regione siciliana è commisurato, per gli anni
2001-2005, al 75 per cento delle accise sui prodotti
petroliferi riscosse nella Regione nei medesimi anni ed è
versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si
riferisce.
2. La determinazione della misura del contributo è
eseguita sulla base del totale dei versamenti, in conto
competenza ed in conto residui, annualmente effettuati a
titolo di imposta di fabbricazione nelle sezioni di tesoreria
provinciale della Regione, con esclusione di qualsiasi onere
per le spese di riscossione.
Art. 2.
(Rinnovo quinquennale del contributo).
1. Almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di
cui al comma 1 dell'articolo 1 e di ogni successivo
quinquennio, in un'apposita riunione, cui partecipa il
Presidente della Regione ai sensi del terzo comma
dell'articolo 21 dello Statuto, il Consiglio dei ministri
valuta i risultati economici e sociali dell'impiego del Fondo
di solidarietà, nonché l'aderenza al disposto dei commi 1 e 2
dell'articolo 38 dello Statuto della Regione. I dati ed i
documenti di valutazione presentati sono raccolti in una
relazione, che il Governo trasmette al Parlamento.
2. Nella medesima riunione di cui al comma 1 viene
verificata la congruità del valore di riferimento cui il Fondo
è collegato e sono disposte le eventuali modificazioni.
3. Le modifiche approvate sono presentate al Parlamento
nell'ambito dei manovra di finanza pubblica, ai sensi della
lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il regime vigente si intende prorogato nel caso in cui
non abbia luogo la riunione prevista dal comma 1 o il
Parlamento non approvi le modificazioni presentate ai sensi
del comma 3 del presente articolo.
Art. 3.
(Regolazione dei rapporti finanziari
tra Stato e Regione siciliana).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Commissione paritetica Stato-Regione,
prevista dall'articolo 43 dello Statuto, approva un documento
relativo alla valutazione del contenzioso finanziario tra
Stato e Regione, ivi compresi i crediti derivanti
dall'applicazione del decreto-legge 1^ febbraio 1988, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988,
n. 99, in materia di assunzioni negli enti locali, nonché il
mancato versamento del contributo di cui all'articolo 38 dello
Statuto per gli anni 1991-2000, determinato in base al
disposto della legge 13 agosto 1984, n. 470.
2. Nel documento approvato devono essere contenuti tre
prospetti: il primo indicante i crediti della Regione
accettati dallo Stato; il secondo contenente i crediti
contestati dallo Stato ed oggetto di trattativa; il terzo
relativo ai crediti negati dallo Stato. Le singole poste
devono indicare distintamente le eventuali compensazioni.
Devono inoltre essere esposti i motivi di contestazione o di
denegazione e le relative controdeduzioni. Il documento è
contestualmente presentato al Parlamento.
3. Entro i successivi tre mesi, in un'apposita riunione,
cui partecipa il Presidente della Regione ai sensi del terzo
comma dell'articolo 21 dello Statuto, il Consiglio dei
ministri, nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica,
predispone un piano di rimborso dei crediti determinati ai
sensi dei commi 1 e 2. Nel piano sono integralmente contenuti
i crediti accettati dallo Stato, mentre i crediti contestati o
negati sono oggetto di soluzione forfettaria, tenuto conto
delle indicazioni del Parlamento.
4. La quantificazione annuale delle somme da versare a
titolo di rimborso è eseguita ai sensi della lettera d)
del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
5. Il rimborso può essere effettuato, in accordo con la
Regione, anche mediante assegnazione di titoli di Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
emettere titoli sino all'importo massimo determinato per
l'anno ai sensi del comma 4. Le caratteristiche, la durata,
l'inizio del godimento, non anteriore al 1^ gennaio dell'anno
di imputazione, e le modalità di assegnazione sono stabilite
con decreto dello stesso Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni di coordinamento tra le norme di
attuazione in materia di autonomia finanziaria della Regione
siciliana e le leggi dello Stato.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
pari a lire 2.000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.