XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 918




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Fondo di solidarietà).

        1. Il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è commisurato, per gli anni 2001-2005, al 75 per cento delle accise sui prodotti petroliferi riscosse nella Regione nei medesimi anni ed è versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce.
        2. La determinazione della misura del contributo è eseguita sulla base del totale dei versamenti, in conto competenza ed in conto residui, annualmente effettuati a titolo di imposta di fabbricazione nelle sezioni di tesoreria provinciale della Regione, con esclusione di qualsiasi onere per le spese di riscossione.


Art. 2.

(Rinnovo quinquennale del contributo).

        1. Almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di cui al comma 1 dell'articolo 1 e di ogni successivo quinquennio, in un'apposita riunione, cui partecipa il Presidente della Regione ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 dello Statuto, il Consiglio dei ministri valuta i risultati economici e sociali dell'impiego del Fondo di solidarietà, nonché l'aderenza al disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 38 dello Statuto della Regione. I dati ed i documenti di valutazione presentati sono raccolti in una relazione, che il Governo trasmette al Parlamento.
        2. Nella medesima riunione di cui al comma 1 viene verificata la congruità del valore di riferimento cui il Fondo è collegato e sono disposte le eventuali modificazioni.
        3. Le modifiche approvate sono presentate al Parlamento nell'ambito dei manovra di finanza pubblica, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        4. Il regime vigente si intende prorogato nel caso in cui non abbia luogo la riunione prevista dal comma 1 o il Parlamento non approvi le modificazioni presentate ai sensi del comma 3 del presente articolo.


Art. 3.

(Regolazione dei rapporti finanziari
tra Stato e Regione siciliana).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione paritetica Stato-Regione, prevista dall'articolo 43 dello Statuto, approva un documento relativo alla valutazione del contenzioso finanziario tra Stato e Regione, ivi compresi i crediti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1^ febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, in materia di assunzioni negli enti locali, nonché il mancato versamento del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli anni 1991-2000, determinato in base al disposto della legge 13 agosto 1984, n. 470.
        2. Nel documento approvato devono essere contenuti tre prospetti: il primo indicante i crediti della Regione accettati dallo Stato; il secondo contenente i crediti contestati dallo Stato ed oggetto di trattativa; il terzo relativo ai crediti negati dallo Stato. Le singole poste devono indicare distintamente le eventuali compensazioni. Devono inoltre essere esposti i motivi di contestazione o di denegazione e le relative controdeduzioni. Il documento è contestualmente presentato al Parlamento.
        3. Entro i successivi tre mesi, in un'apposita riunione, cui partecipa il Presidente della Regione ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 dello Statuto, il Consiglio dei ministri, nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica, predispone un piano di rimborso dei crediti determinati ai sensi dei commi 1 e 2. Nel piano sono integralmente contenuti i crediti accettati dallo Stato, mentre i crediti contestati o negati sono oggetto di soluzione forfettaria, tenuto conto delle indicazioni del Parlamento.
        4. La quantificazione annuale delle somme da versare a titolo di rimborso è eseguita ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        5. Il rimborso può essere effettuato, in accordo con la Regione, anche mediante assegnazione di titoli di Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli sino all'importo massimo determinato per l'anno ai sensi del comma 4. Le caratteristiche, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1^ gennaio dell'anno di imputazione, e le modalità di assegnazione sono stabilite con decreto dello stesso Ministro dell'economia e delle finanze.
        6. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di coordinamento tra le norme di attuazione in materia di autonomia finanziaria della Regione siciliana e le leggi dello Stato.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 2.000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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