XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 916
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alle strutture sanitarie pubbliche o private che
acquistano, in Italia, un apparecchio sanitario nuovo di
fabbrica e che consegnano per la rottamazione un apparecchio
acquistato in data anteriore al 1^ gennaio 1992 o che nel
periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla
data di acquisto, è riconosciuto un contributo statale fino al
20 per cento del prezzo di acquisto lordo, sempre che sia
praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del
contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
Art. 2.
1. Il contributo di cui all'articolo 1 spetta per gli
acquisti effettuati tra il 1^ gennaio 2002 ed il 31 dicembre
2002 e risultanti da un contratto tra il venditore e
l'acquirente nello stesso periodo a condizione che:
a) il mezzo consegnato per la rottamazione risulti
in dotazione della struttura sanitaria acquirente da data
anteriore al 30 giugno 2001;
b) nell'atto dell'acquisto sia espressamente
dichiarato che l'apparecchio consegnato è destinato alla
rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato
e del contributo statale di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di consegna dell'apparecchio
nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare l'apparecchio
usato.
Art. 4.
1. Gli apparecchi usati di cui all'articolo 3 non possono
essere rimessi in circolazione e sono avviati alle case
costruttrici al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero dei materiali e della rottamazione,
o per altre finalità diverse da quelle originarie.
Art. 5.
1. Le case costruttrici o importatrici dell'apparecchio
nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e
recuperano detto importo quale credito d'imposta.
Art. 6.
1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata emessa la fattura di vendita le imprese
costruttrici o importatrici devono conservare la copia della
fattura di vendita.
Art. 7.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della sanità, è emanato il regolamento
di attuazione della presente legge.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
Art. 9.
1. Con provvedimenti legislativi di variazione di
bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da
finanziare derivanti nel triennio 2001-2003 dalle maggiori
entrate accertate in connessione con le maggiori vendite
realizzate per effetto delle disposizioni della presente legge
possono, in deroga alla normativa contabile vigente, essere
acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui
all'articolo 8.
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.