XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 916




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alle strutture sanitarie pubbliche o private che acquistano, in Italia, un apparecchio sanitario nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un apparecchio acquistato in data anteriore al 1^ gennaio 1992 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di acquisto, è riconosciuto un contributo statale fino al 20 per cento del prezzo di acquisto lordo, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.


Art. 2.

        1. Il contributo di cui all'articolo 1 spetta per gli acquisti effettuati tra il 1^ gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2002 e risultanti da un contratto tra il venditore e l'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

                a) il mezzo consegnato per la rottamazione risulti in dotazione della struttura sanitaria acquirente da data anteriore al 30 giugno 2001;

                b) nell'atto dell'acquisto sia espressamente dichiarato che l'apparecchio consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. Entro tre mesi dalla data di consegna dell'apparecchio nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare l'apparecchio usato.

Art. 4.

        1. Gli apparecchi usati di cui all'articolo 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati alle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero dei materiali e della rottamazione, o per altre finalità diverse da quelle originarie.


Art. 5.

        1. Le case costruttrici o importatrici dell'apparecchio nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta.


Art. 6.

        1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita le imprese costruttrici o importatrici devono conservare la copia della fattura di vendita.


Art. 7.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge.


Art. 8.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.


Art. 9.

        1. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2001-2003 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni della presente legge possono, in deroga alla normativa contabile vigente, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui all'articolo 8.


Art. 10.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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