XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 915




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La laurea in scienze politiche conferita dalle universitā statali e da quelle libere riconosciute a norma delle disposizioni vigenti č dichiarata equipollente alla laurea in economia e commercio a tutti gli effetti.
        2. La equipollenza della laurea in scienze politiche con la laurea in economia e commercio non dā diritto all'iscrizione all'albo professionale dei dottori commercialisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e non dā ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.



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