XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 915
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La laurea in scienze politiche conferita dalle
universitā statali e da quelle libere riconosciute a norma
delle disposizioni vigenti č dichiarata equipollente alla
laurea in economia e commercio a tutti gli effetti.
2. La equipollenza della laurea in scienze politiche con
la laurea in economia e commercio non dā diritto
all'iscrizione all'albo professionale dei dottori
commercialisti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e non dā ammissione agli
esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e
negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.