XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 912




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso il Ministero della sanità è istituito il registro nazionale delle patologie respiratorie ostruttive, dell'asma e delle broncopneumopatie croniche ostruttive.
        2. Presso il Ministero della sanità è istituito un comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato "comitato", formato da esperti della materia oggetto della presente legge, di nomina ministeriale.


Art. 2.

        1. Le unità operative, i servizi e gli ambulatori di fisiopatologia respiratoria, presenti negli ospedali regionali di città con un numero di abitanti superiore a 250 mila istituiscono osservatori epidemiologici sulle patologie respiratorie ostruttive, sull'asma e sulle broncopneumopatie croniche ostruttive.


Art. 3.

        1. Gli osservatori di cui all'articolo 2 sono dotati di adeguate strumentazioni in grado di garantire un qualificato svolgimento dell'attività.
        2. Qualora la struttura di afferenza non possieda le attrezzature di cui al comma 1, l'azienda sanitaria locale competente provvede a fornire le necessarie strumentazioni per adeguare le strutture dell'osservatorio di cui all'articolo 2 ai compiti derivanti dall'attuazione della presente legge.

Art. 4.

        1. E' istituito a livello nazionale ed in ogni regione un osservatorio epidemiologico con il compito di studiare e migliorare la conoscenza del fenomeno dell'asma e dei fattori di rischio, avviando un censimento tra le popolazioni più a rischio, con particolare riferimento a quelle in età pediatrica.


Art. 5.

        1. I risultati degli studi di cui alla presente legge sono raccolti presso il comitato.
        2. E' compito del comitato elaborare una relazione annuale da presentare al Ministro della sanità, corredata da considerazioni di ordine preventivo e profilattico.


Art. 6.

        1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in ordine alle patologie di cui al comma 1 dell'articolo 1, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione.



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