XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 909
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisito il parere del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, istituisce la classe di concorso e
i ruoli provinciali di religione cattolica, rispettivamente,
per la scuola materna ed elementare, media e secondaria
superiore.
Art. 2.
1. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo
mediante concorso per titoli di qualificazione professionale e
di servizio.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca acquisito il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e della Conferenza episcopale italiana,
emana, con proprio decreto, la tabella di valutazione dei
titoli di qualificazione professionale e di servizio del
concorso di cui al comma 1.
3. Le graduatorie del concorso di cui al comma 1 sono
rinnovate con frequenza triennale, anche quando non vi sia
disponibilità di posti.
4. Non si applica alcun limite di età per la
partecipazione ai concorsi di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 2,
comma 1, i docenti di religione cattolica che siano in
possesso:
a) di idoneità riconosciuta, come prevista dal
punto 2.5 dell'intesa tra l'autorità scolastica e la
Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, da un ordinario diocesano della provincia;
b) di uno dei titoli di qualificazione
professionale, previsti ai punti 4.3, 4.4 e 4.6.2, lettera
b), della intesa di cui alla lettera a) del
presente comma;
c) di un servizio effettivo di insegnamento della
religione cattolica negli istituti e nelle scuole statali di
ogni ordine e grado prestato per trecentosessanta giorni,
anche non continuativi, considerandosi cumulabili i servizi di
insegnamento di religione cattolica prestati nella scuola
materna ed elementare, media e secondaria superiore.
2. Il servizio di religione cattolica valutabile è quello
prestato:
a) fino all'anno scolastico 1989-1990 anche senza
titolo di studio;
b) dall'anno scolastico 1990-1991 soltanto con il
prescritto titolo di qualificazione professionale.
Art. 4.
1. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti di
insegnamento di religione cattolica in relazione ai posti
disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei tre anni
scolastici per i quali il concorso è espletato. I posti di
insegnamento di religione cattolica sono determinati su
cattedre in organico in relazione al numero delle classi
funzionanti in ogni scuola.
2. I docenti di religione cattolica sono nominati in
ruolo, ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo
addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal
direttore dell'ufficio scolastico regionale d'intesa con
l'ordinario diocesano competente per territorio, per cattedre
in organico di cui al comma 1.
3. Ai docenti di religione cattolica, nominati ai sensi
del comma 2, si applicano le disposizioni sullo stato
giuridico previste dal decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni. Ai casi di
decadenza dall'impiego, di cui all'articolo 111 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, è
aggiunta la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte
dell'ordinario diocesano che l'ha rilasciata.
Art. 5.
1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle
riammissioni in servizio si dà luogo previa intesa con
l'ordinario diocesano competente per territorio, il quale ne
riconosca l'idoneità.
2. Il docente di religione cattolica, con almeno cinque
anni di servizio di ruolo, a cui sia stata revocata l'idoneità
è assegnato ad altri compiti, qualora ne abbia i requisiti.
3. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle scuole
secondarie superiori è di quindici ore più tre a disposizione.
Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione
di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai
fini del completamento di cattedra presso altro istituto.
4. Nelle scuole materne ed elementari, ove non si
provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di
classe, sono stabiliti posti-orario con trattamento di
cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola
elementare e per ogni quattordici sezioni nella scuola
materna.
5. In ogni caso l'orario può essere rivisto in sede di
rinnovo contrattuale, come per ogni altro insegnamento.
Art. 6.
1. Per i posti non coperti dai docenti di religione
cattolica appartenenti alle graduatorie provinciali di cui
all'articolo 2, si provvede mediante supplenza annuale da
conferire secondo le norme vigenti in materia di nomina degli
insegnanti di religione cattolica.
Art. 7.
1. Sono istituiti ispettori ministeriali, nominati dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
intesa con la Conferenza episcopale italiana. L'intervento di
tali ispettori può essere richiesto sia dall'autorità
scolastica che da quella ecclesiastica.
2. I candidati al ruolo di ispettori devono essere in
possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere a) e b), di un servizio, di incarico o
di ruolo, di insegnamento di religione cattolica svolto per
nove anni.
3. Lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica
di cui alla presente legge si applica anche alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano ove esso non
risulti in contrasto con i diritti acquisiti in base alle
leggi di autonomia amministrativa.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno
effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello
in corso alla data della sua entrata in vigore.