XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 909




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituisce la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica, rispettivamente, per la scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.


Art. 2.

        1. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo mediante concorso per titoli di qualificazione professionale e di servizio.
        2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e della Conferenza episcopale italiana, emana, con proprio decreto, la tabella di valutazione dei titoli di qualificazione professionale e di servizio del concorso di cui al comma 1.
        3. Le graduatorie del concorso di cui al comma 1 sono rinnovate con frequenza triennale, anche quando non vi sia disponibilità di posti.
        4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1.


Art. 3.

        1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, i docenti di religione cattolica che siano in possesso:

            a) di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, da un ordinario diocesano della provincia;

            b) di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3, 4.4 e 4.6.2, lettera b), della intesa di cui alla lettera a) del presente comma;

            c) di un servizio effettivo di insegnamento della religione cattolica negli istituti e nelle scuole statali di ogni ordine e grado prestato per trecentosessanta giorni, anche non continuativi, considerandosi cumulabili i servizi di insegnamento di religione cattolica prestati nella scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.

        2. Il servizio di religione cattolica valutabile è quello prestato:

                a) fino all'anno scolastico 1989-1990 anche senza titolo di studio;

                b) dall'anno scolastico 1990-1991 soltanto con il prescritto titolo di qualificazione professionale.


Art. 4.

        1. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti di insegnamento di religione cattolica in relazione ai posti disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. I posti di insegnamento di religione cattolica sono determinati su cattedre in organico in relazione al numero delle classi funzionanti in ogni scuola.
        2. I docenti di religione cattolica sono nominati in ruolo, ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal direttore dell'ufficio scolastico regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, per cattedre in organico di cui al comma 1.
        3. Ai docenti di religione cattolica, nominati ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni. Ai casi di decadenza dall'impiego, di cui all'articolo 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, è aggiunta la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha rilasciata.


Art. 5.

        1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, il quale ne riconosca l'idoneità.
        2. Il docente di religione cattolica, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, a cui sia stata revocata l'idoneità è assegnato ad altri compiti, qualora ne abbia i requisiti.
        3. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori è di quindici ore più tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.
          4. Nelle scuole materne ed elementari, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, sono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola elementare e per ogni quattordici sezioni nella scuola materna.
        5. In ogni caso l'orario può essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, come per ogni altro insegnamento.


Art. 6.

        1. Per i posti non coperti dai docenti di religione cattolica appartenenti alle graduatorie provinciali di cui all'articolo 2, si provvede mediante supplenza annuale da conferire secondo le norme vigenti in materia di nomina degli insegnanti di religione cattolica.


Art. 7.

        1. Sono istituiti ispettori ministeriali, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di intesa con la Conferenza episcopale italiana. L'intervento di tali ispettori può essere richiesto sia dall'autorità scolastica che da quella ecclesiastica.
        2. I candidati al ruolo di ispettori devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), di un servizio, di incarico o di ruolo, di insegnamento di religione cattolica svolto per nove anni.
        3. Lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica di cui alla presente legge si applica anche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove esso non risulti in contrasto con i diritti acquisiti in base alle leggi di autonomia amministrativa.
        4. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.



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