XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 906
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Elenco funzionale delle isole
minori italiane).
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno
l'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei
dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e
amministrativo di ciascuna isola, di cui all'allegato A
annesso alla presente legge.
2. Il Ministero dell'interno, di intesa con i Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tale fine, di un
ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto
ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati
informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla
esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati
al medesimo comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la
loro immissione sulla rete INTERNET.
3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui
al comma 1, incluse le comunità isolane ove esistenti, sono
riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile
nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro
specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi
interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti
alle seguenti materie:
a) preservazione delle condizioni di base per un
insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento
alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di
presìdi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione
professionale;
b) pianificazione delle operazioni di soccorso in
situazioni di emergenza, da parte dell'Agenzia di protezione
civile, di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300;
c) promozione della ricerca e della innovazione
tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree
depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia
presso gli enti pubblici che presso le imprese e gli altri
soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e
alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari
esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai
seguenti settori:
1) servizi di telecomunicazione per telemedicina,
telelavoro, teleformazione;
2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da
reti satellitari e via cavo;
3) produzioni energetiche alternative;
4) smaltimento di rifiuti;
5) rifornimento idrico, anche mediante
potabilizzazione e desalinizzazione;
d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni
culturali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
sulle aree protette e in materia di beni e attività
culturali;
e) promozione e qualificazione dell'offerta
turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura,
della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre
attività produttive, con la possibilità di prevedere:
1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso
dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e
contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi
ticket di ingresso;
2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed
aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni
diverse da quella estiva.
4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della
programmazione degli interventi in favore delle comunità
isolane previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso al
Parlamento, alle amministrazioni centrali dello Stato, alle
Agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300, e successive modificazioni, nonché alle regioni e
agli enti locali interessati.
Art. 2.
(Comitato paritetico istituzionale
delle isole minori italiane)
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il
Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane,
di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Ministro
dell'interno o da un sottosegretario di Stato appositamente
delegato.
2. Il Comitato è composto:
a) dai sindaci degli enti locali di cui
all'articolo 1;
b) dai direttori dell'Agenzia di protezione civile
e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, di cui, rispettivamente, agli articoli 79 e 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o loro
delegati;
c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, della sanità, delle politiche agricole e forestali,
degli affari esteri, della difesa, per i beni e le attività
culturali e delle attività produttive, designato dai
rispettivi Ministri.
3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in
qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione
del Ministro dell'interno, i presidenti degli enti pubblici di
ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università,
pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui
territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.
4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto
della presente legge e in particolare rende pareri, propone
indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove
richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle
regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni
relative ai seguenti aspetti della programmazione
dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:
a) strategie rivolte ad uno sviluppo
sostenibile;
b) pianificazione della sicurezza ambientale e
della protezione civile;
c) progetti di sviluppo e di innovazione
tecnologica per le piccole e medie imprese;
d) programmi di dotazione infrastrutturale
attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile,
alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione
delle risorse naturali e culturali nel contesto della
qualificazione dell'offerta turistica.
5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza
dei quali il Ministro dell'interno provvede a rinnovarne la
composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione,
sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte
dal Comitato, il Ministro dell'interno provvede alla redazione
di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica.
6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori
(ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento
organizzativo e di segreteria per il funzionamento del
Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno, senza
maggiori oneri a carico dello Stato.
Art. 3.
(Concertazione per lo sviluppo).
1. Al fine della tutela della specificità storica e
culturale delle isole minori nonché, in considerazione della
loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle
potenzialità economiche e produttive delle medesime, lo Stato
e le regioni interessate concordano, in sede di intesa
istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, gli strumenti di
programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.
2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma
1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a
livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede
alla definizione di un apposito accordo di programma quadro,
ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n.662, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le
opportune intese con gli enti locali interessati, per la
determinazione di un programma esecutivo di interventi.
3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve
essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere
aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno
coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede
locale, dai comuni o dalle comunità isolane, ove esistenti,
che ne assumono la responsabilità della gestione.
Art. 4.
(Itinerari turistici locali).
1. Al fine della valorizzazione delle sinergie
culturali, storiche e territoriali esistenti fra le isole
minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare
tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di
qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa
domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione
di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari
turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia
dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.
2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del
Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite
conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, con la
partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche
e degli altri soggetti pubblici legittimati ad intervenire nel
procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese,
assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli
itinerari turistici di cui al medesimo comma 1, con
particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) predisposizione di un memorandum di
intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;
b) definizione di un programma pluriennale per la
valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed
ambientali;
c) ricognizione delle risorse finanziarie
disponibili;
d) elaborazione sistematica dei singoli progetti
esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla
lettera b).
Art. 5.
(Presìdi di protezione civile).
1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta
dall'Agenzia di protezione civile ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, lettera b), della presente legge, ferme
restando le disposizioni generali in materia di protezione
civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, e
successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300 e successive modificazioni, alla legge 3 agosto
1999, n.265 e successive modificazioni, ed al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n.334, e sulla base di una
preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale
interessato anche al fine del reperimento delle necessarie
dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale
ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi
naturali o indotte è istituito un presidio di protezione
civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che
svolge attività di informazione, prevenzione, previsione,
allarme e primo soccorso in caso di emergenza.
2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le
attività indicate nello stesso comma avvalendosi della
collaborazione dell'Agenzia di protezione civile, anche al
fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di
volontariato e con altre associazioni private, eventualmente
costituite nel territorio del comune, che intendano prestare
la loro attività nel presidio.
3. Per la gestione del presidio, e con particolare
riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il
sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la
partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici
e privati, operanti nel presidio stesso.
Art. 6.
(Relazioni annuali).
1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui
all'allegato A annesso alla presente legge curano la redazione
di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi
amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente
adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche,
ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al
presidente della regione territorialmente competente ed al
presidente del Comitato.
Art. 7.
(Rapporti con le isole minori
del Mediterraneo).
1. E' istituita la delegazione parlamentare italiana
per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle
isole minori del Bacino del Mediterraneo, composta da cinque
deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base
del collegio elettorale di appartenenza e della competenza
nelle materie oggetto della presente legge.
2. La Conferenza di cui al comma 1 ha come obiettivo
quello di intensificare gli scambi culturali ed il
trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del Bacino
del Mediterraneo, anche al fine del mantenimento della
stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile
nella regione.
3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede
permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della
città nel contesto del Bacino del Mediterraneo, e si riunisce,
di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali
fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di
un'alternanza fra i citati enti.
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
ISOLE MINORI
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