XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 900




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'ambito della regione Marche.


Art. 2.

        1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo è composta dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.


Art. 3.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte della provincia di Ascoli-Piceno.


Art. 4.

        1. La provincia di Ascoli-Piceno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
        2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
        3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Ascoli-Piceno.
        4. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Fermo, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.


Art. 5.

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
        2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
        4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.
        5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


Art. 6.

        1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Fermo per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Ascoli-Piceno, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono.
        2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia di Fermo dal bilancio della provincia di Ascoli-Piceno.


Art. 7.

        1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli-Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Fermo.
        2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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