XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 900
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Fermo, con capoluogo
Fermo, nell'ambito della regione Marche.
Art. 2.
1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo
è composta dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte
Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete,
Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana,
Monsampietro Mòrico, Montappone, Montefalcone Appennino,
Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro,
Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano,
Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte,
Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso,
Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto
Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano,
Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San
Patrizio.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2
cessano di fare parte della provincia di Ascoli-Piceno.
Art. 4.
1. La provincia di Ascoli-Piceno, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, procede alla
ricognizione della propria dotazione organica di personale e
delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai
fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al
territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova
provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale di Fermo hanno luogo in
concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del
restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del
rinnovo anticipato degli organi della provincia di
Ascoli-Piceno.
4. Fino all'elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Fermo, i provvedimenti necessari per
consentire il funzionamento della nuova provincia sono
adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 5.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per l'istituzione nella provincia di Fermo degli
uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse
rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella
loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 4, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla
presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici
periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli
uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno
2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 6.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Fermo per il finanziamento del
bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare
successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
ordinari destinati all'amministrazione provinciale di
Ascoli-Piceno, in via provvisoria, la quota parte da
attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione
alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate,
come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile
dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10
per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due
enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di
validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo
sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza
dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le
singole quote del contributo si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo dei fondi di spettanza della provincia di Fermo dal
bilancio della provincia di Ascoli-Piceno.
Art. 7.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso la
prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti
nell'ambito della provincia di Ascoli-Piceno e relativi a
cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui
all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi
organi ed uffici della provincia di Fermo.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed
agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data
del loro insediamento.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.