XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 897
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha le seguenti finalità:
a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico
della donna e del bambino durante la gravidanza e il
parto-nascita;
b) favorire la libertà di scelta da parte della
donna e della coppia circa i luoghi dove partorire e circa le
modalità con cui tale evento deve svolgersi, affinché la
maternità possa essere vissuta, fin dall'inizio, come un
evento naturale;
c) promuovere la conoscenza delle modalità di
assistenza e delle pratiche sanitarie in uso presso ogni
istituto ospedaliero e la possibilità di verifica dei livelli
di assistenza ivi prestati;
d) ridurre i fattori di rischio ambientali,
personali e iatrogeni al fine di abbassare i tassi di
morbilità e mortalità materna e perinatale;
e) assicurare al neonato, durante il periodo di
ospedalizzazione, la continuità del rapporto
familiare-affettivo e fornire ai genitori ogni informazione
sullo stato di salute del neonato e sui comportamenti atti a
garantire lo stato di benessere del neonato medesimo.
Art. 2.
1. E' compito delle aziende sanitarie locali (ASL)
promuovere gli interventi idonei al raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. Al fine di favorire l'unitarietà dell'assistenza alla
donna durante la gravidanza, il parto e il puerperio deve
essere realizzato il collegamento funzionale tra i consultori,
le strutture ospedaliere e i servizi territoriali
extra-ospedalieri presenti nel territorio.
2. Le ASL provvedono, anche tramite dotazione del
personale necessario, a garantire, nell'ambito delle
prestazioni dei servizi consultoriali, il potenziamento degli
interventi per l'assistenza della donna durante tutto il
periodo della gravidanza e, in particolare:
a) l'istituzione di un'idonea cartella
ostetrico-pediatrica, nella quale sono annotati tutti i dati
relativi alla gravidanza; tali dati devono essere messi a
disposizione della donna e degli operatori che l'assistono
durante e dopo il parto, su semplice richiesta degli
interessati;
b) l'assistenza ostetrica alle gravidanze
fisiologiche;
c) i corsi di preparazione alla maternità, di cui
all'articolo 4, e il relativo materiale documentario e
bibliografico da mettere a disposizione delle utenti;
d) l'accertamento e la certificazione delle
gravidanze a rischio e dei fattori di rischio per la
gravidanza.
3. In ogni caso, l'assistenza sanitaria delle gravidanze a
rischio è demandata, a decorrere dal momento
dell'accertamento, alle strutture specialistiche intra
ed extra ospedaliere.
4. Dopo il parto deve essere garantita l'assistenza
domiciliare alla madre e al bambino, in modo da favorire la
dimissione precoce dall'ospedale.
Art. 4.
1. Il personale addetto ai consultori, integrato da altri
operatori del Servizio sanitario nazionale (SSN), coordina
appositi corsi di preparazione alla maternità. I corsi, nei
quali deve essere prevista la figura dell'ostetrica, sono
rivolti, fin dall'inizio della gravidanza, alla donna e alla
coppia.
2. I corsi di cui al comma 1, oltre a fornire le
conoscenze relative all'evento
gravidanza-parto-nascita-puerperio-allattamento, nei suoi
aspetti fisici e psichici, nonché ai luoghi dove partorire,
utilizzano metodi di rilassamento e di psicoprofilassi che
garantiscano alla gestante un buon equilibrio psichico e
condizioni organiche ottimali per l'espletamento del parto,
nonché le informazioni necessarie a predisporre
all'allattamento al seno.
3. Le donne partorienti devono essere messe in grado di
conoscere le tecniche, le metodologie e i protocolli ostetrici
in uso presso le singole strutture ospedaliere, ambulatoriali,
consultoriali e le case di maternità istituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, nelle ASL.
4. Nei corsi di cui al comma 1 sono previsti incontri,
dopo il parto, tra madri o coppie e il personale che ha
condotto il corso stesso, per gli opportuni scambi di
esperienze legate alla nuova condizione di vita derivante
dalla maternità.
Art. 5.
1. Al fine del graduale superamento della ospedalizzazione
generalizzata, su richiesta della donna, debitamente informata
sull'evento e sulle tecniche da adottare per il suo migliore
svolgimento, il parto può svolgersi:
a) a domicilio;
b) nelle case di maternità;
c) nei reparti ospedalieri.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni individuano le zone sanitarie nelle
quali sperimentare servizi di parto a domicilio in attuazione
delle disposizioni del presente articolo. La ASL competente
deve garantire tale servizio attraverso équipe, anche in
regime di convenzione, di ostetriche itineranti e di
assistenti domiciliari e vigilatrici d'infanzia per i giorni
successivi al parto. Le équipe sono collegate ad un
pediatra e ad un ginecologo reperibili per prestazioni di
competenza specialistica. La ASL competente seleziona tali
figure professionali sulla base di un concorso successivo
all'espletamento di appositi corsi di formazione
professionale. Le ostetriche domiciliari inviano le donne con
gravidanza a rischio o affette da patologie rilevanti ai fini
dello stato di gravidanza, alle strutture competenti intra
ed extra ospedaliere. All'insorgenza del travaglio
l'équipe ostetrica avverte l'ospedale più vicino, che
deve garantire la tempestiva ospedalizzazione della donna e
del bambino in caso di eventi patologici sopravvenuti, anche
con il supporto di unità mobili.
3. La casa di maternità è un servizio pubblico gestito
dalla ASL competente per territorio anche attraverso società
miste nelle quali la quota di partecipazione pubblica non sia
inferiore al 51 per cento o in convenzione con organizzazioni
del privato sociale, che opera in stretto collegamento con i
consultori al fine di consentire che il parto fisiologico
possa svolgersi con la necessaria assistenza ostetrica e
garantendo la presenza delle persone con le quali la donna
desidera condividere l'evento. La casa di maternità è una
struttura che, pur mantenendo in primo piano la dimensione
affettiva e psicorelazionale come avviene nel parto a
domicilio, offre l'ambiente intermedio e protetto
dell'istituzione socio-sanitaria.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni individuano le zone sanitarie nelle
quali sperimentare la casa di maternità di cui al comma 3,
disciplinandone l'assetto gestionale e strutturale in
attuazione delle disposizioni del presente articolo. La casa
di maternità si occupa dei parti fisiologici al di fuori degli
ospedali, alleviando i reparti ostetrici, ed è costituita da
spazi individuali, ove possono essere ospitate la partoriente
ed altre persone di sua scelta, collegati fra loro da locali
comuni debitamente attrezzati per le esigenze di assistenza al
parto o per le attività culturali continuative per le donne.
La casa di maternità è dotata di proprio personale medico,
ausiliario paramedico e dirigenziale selezionato dalla ASL
competente. L'assistenza sanitaria e la tempestiva
ospedalizzazione in caso di eventi patologici sopravvenuti,
sono garantite da una struttura ospedaliera della zona, che
lavora in stretto contatto con la casa di maternità.
Art. 6.
1. Per consentire l'unicità dell'evento
travaglio-parto-nascita e per favorire la partecipazione
attiva della donna all'evento del parto, nei reparti
ospedalieri è garantita alla stessa la possibilità di
usufruire di uno spazio riservato al quale possano avere
libero accesso le persone con cui essa desideri condividere
l'evento. Compatibilmente alle indicazioni mediche, deve
essere, altresì, evitata l'imposizione di procedure e tecniche
che risultino non rispondenti alla volontà della partoriente e
l'uso di farmaci analgesici deve essere limitato ai fini
strettamente terapeutici. In ogni caso, la donna e il padre
del nascituro devono essere tempestivamente informati sulle
tecniche, gli interventi e le procedure relativi al parto.
Durante la permanenza della donna nella sala parto al fine del
controllo post-partum, il neonato sano rimane accanto
alla madre, assistito dal competente personale sanitario.
2. La scelta del tipo di allattamento spetta alla donna;
la struttura ospedaliera nonché il comportamento del personale
devono, comunque, favorire l'allattamento al seno immediato,
privilegiando un tipo di allattamento non misto e ad orario
libero.
3. Durante tutto il periodo di degenza, la madre e il
figlio sano devono avere la possibilità di restare l'una
accanto all'altro. Su richiesta della donna, la permanenza del
neonato con la madre può essere limitata alle ore diurne e
deve, inoltre, essere consentita, senza limite di orario, la
permanenza del padre o di altra persona.
4. Il personale sanitario già addetto ai nidi,
opportunamente riqualificato e aggiornato, è assegnato nei
reparti di ostetricia in relazione alle esigenze di assistenza
dei neonati accanto alle madri, sulle quali, comunque, non
devono gravare compiti assistenziali.
5. Durante il periodo di degenza devono essere promossi
incontri informativi con gli operatori di pediatria e di
ostetricia sui temi dell'allattamento, della puericultura e
dell'igiene del puerperio.
Art. 7.
1. I servizi territoriali e ospedalieri delle ASL
predispongono i programmi degli interventi necessari
all'attuazione della presente legge.
2. I programmi di cui al comma 1 devono prevedere,
altresì, le ristrutturazioni relative:
a) alla riorganizzazione necessaria per istituire
l'assistenza domiciliare al travaglio, al parto e al
puerperio;
b) alle opere necessarie per attuare le case di
maternità di cui all'articolo 5, comma 3;
c) all'allestimento negli istituti ospedalieri di
idonei spazi individuali per l'evento
travaglio-parto-nascita;
d) alla disponibilità di camere di degenza con non
più di due letti, provviste di culle e servizi igienici
indipendenti per ogni camera;
e) ai reparti di patologia neonatale attigui ai
reparti di ostetricia; in mancanza, alla sezione neonatale
nell'ambito del reparto pediatrico;
f) alla disponibilità di spazi comuni per le
attività di cui all'articolo 6;
g) alle opere necessarie ad adeguare i reparti
ospedalieri di pediatria alle esigenze di tutela del
bambino.
Art. 8.
1. Il personale medico e paramedico del SSN addetto, alla
data di entrata in vigore della presente legge, all'assistenza
socio-sanitaria della donna durante la gravidanza, il parto,
il puerperio e l'allattamento, deve essere aggiornato e
riqualificato ai sensi ai della medesima legge. Gli operatori
devono essere tra loro funzionalmente collegati in senso
dipartimentale.
2. Le regioni, d'intesa con le ASL e con i servizi sociali
operanti nel territorio, promuovono corsi di aggiornamento per
il personale a cadenza annuale, articolati su due livelli, di
cui il primo, generale, uguale per tutti gli operatori, e il
secondo, specialistico, adeguato alle rispettive competenze,
programmati secondo le modalità di cui all'articolo 9.
3. Per favorire gli scambi tra gli operatori, possono
essere previsti comandi temporanei del personale dalle
strutture territoriali alle strutture ospedaliere e
viceversa.
Art. 9.
1. I corsi di cui all'articolo 8 perseguono i seguenti
obiettivi:
a) riutilizzazione e riqualificazione del
personale impiegato nei vari servizi e del personale
convenzionato in funzione dell'attuazione del parto a
domicilio e nelle case di maternità di cui all'articolo 5;
b) aggiornamento specifico su tecniche e
metodologie che tengano conto della revisione critica in atto
a livello internazionale sulla reale validità scientifica e
sull'efficacia delle procedure mediche, utilizzate in
ostetricia;
c) formazione pluridisciplinare degli operatori
comprensivo sia degli aspetti medico-sanitari sia delle
problematiche sociali culturali e psicologiche collegate
all'evento nascita e alle esperienze della maternità.
Art. 10.
1. I direttori generali delle ASL approvano una relazione
annuale nella quale sono contenuti i dati relativi a:
a) morbilità e mortalità perinatale e neonatale
tardiva;
b) morbilità e mortalità materna;
c) modalità di espletamento dei parti e in
particolare, dei parti strumentali;
d) complicanze in gravidanza;
e) uso di ossitocici, antispastici, analgesici,
anestetici e altri farmaci durante il travaglio e
specificazione delle relative caratteristiche;
f) frequenza e modalità dell'allattamento al
seno.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì:
a) dati statistici sulla popolazione assistita
quali età, classe sociale di appartenenza, rischio sanitario,
e altri criteri ritenuti utili;
b) dati statistici relativi ai livelli di
assistenza neonatale;
c) dati statistici relativi al parto a
domicilio;
d) dati statistici relativi alle case di
maternità.
3. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Ministro
della sanità che annualmente promuove:
a) la pubblicazione e la diffusione dei dati
raccolti;
b) lo svolgimento di indagini su:
1) la mortalità perinatale;
2) la mortalità materna;
3) l'incidenza e le motivazioni dei parti
strumentali;
4) la frequenza e la tipologia di eventuali
malformazioni ed handicap nei nascituri e dei
neonati.