XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 896
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono istituite nella città di Verona una sezione
distaccata della corte d'appello e una sezione distaccata
della corte d'assise d'appello di Venezia.
2. Le sezioni distaccate di cui al comma 1 hanno
giurisdizione sul territorio dei comuni facenti parte dei
circondari dei tribunali di Verona e Vicenza.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle
dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici delle
sezioni di cui all'articolo 1 sulla base dei carichi di lavoro
sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi
nelle circoscrizioni di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
3. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data
di inizio del funzionamento delle sezioni di cui all'articolo
1, che sono comunque attivate entro il successivo anno.
Art. 3.
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici
giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e
penali pendenti dinanzi alla corte d'appello e alla corte
d'assise d'appello di Venezia e rientranti, ai sensi della
presente legge, nella competenza territoriale rispettivamente
della sezione distaccata di corte d'appello e di corte
d'assise d'appello di Venezia con sede in Verona sono devoluti
alla competenza di questi ultimi uffici, ad eccezione della
cause civili già passate in decisione e dei procedimenti
penali per i quali è stato già dichiarato aperto il
dibattimento.