XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 892




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge disciplina l'istituzione di banche per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali, ai fini della produzione di cellule staminali emopoietiche.


Art. 2.

        1. La donazione degli annessi embrionali e del sangue del cordone ombelicale è un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento del parto.


Art. 3.

        1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti.


Art. 4.

        1. Il decreto di cui all'articolo 3 istituisce, altresì, il Registro nazionale italiano delle donazioni di sangue del cordone ombelicale, di seguito denominato "Registro nazionale", al fine di favorire la ricerca della donazione.
        2. Il Registro nazionale coordina le attività dei registri istituiti a livello regionale o interregionale ai sensi dell'articolo 5, e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
        3. Il Registro nazionale promuove la ricerca delle donatrici attraverso i punti nascita.
        4. Il decreto di cui all'articolo 3 stabilisce, altresì, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finalizzati all'acquisto delle apparecchiature e delle attrezzature necessarie alla crioconservazione dei cordoni ombelicali, alla tipizzazione e alla individuazione delle compatibilità tra donatore e ricevente.


Art. 5.

        1. Ogni regione istituisce, presso i laboratori regionali di riferimento per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati, almeno una struttura responsabile delle attività di lavorazione, crioconservazione e utilizzo di cordoni ombelicali a fini di trapianto, nonché della qualità delle proprie unità.
        2. Le regioni istituiscono, altresì, i registri regionali o interregionali delle donazioni di sangue del cordone ombelicale.
        3. Le divisioni di ostetricia e i punti nascita del territorio regionale comunicano gli elenchi delle donazioni ai registri di cui al comma 2.


Art. 6.

        1. Alle associazioni di donatrici volontarie di sangue del cordone ombelicale e alle relative federazioni che concorrono alla promozione e allo sviluppo dell'informazione circa la donazione si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.


Art. 7.

        1. Il Ministero della sanità e le regioni promuovono l'attivazione di mirate campagne informative e di promozione della donazione del sangue cordonale e degli annessi embrionali.


Art. 8.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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