XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 892
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina l'istituzione di banche
per la conservazione del sangue dei cordoni ombelicali, ai
fini della produzione di cellule staminali emopoietiche.
Art. 2.
1. La donazione degli annessi embrionali e del sangue del
cordone ombelicale è un gesto volontario e gratuito al quale
ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento
del parto.
Art. 3.
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale
di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di
trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative
attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e
private idonee sulla base di specifici accreditamenti.
Art. 4.
1. Il decreto di cui all'articolo 3 istituisce, altresì,
il Registro nazionale italiano delle donazioni di sangue del
cordone ombelicale, di seguito denominato "Registro
nazionale", al fine di favorire la ricerca della donazione.
2. Il Registro nazionale coordina le attività dei registri
istituiti a livello regionale o interregionale ai sensi
dell'articolo 5, e corrisponde agli analoghi organismi
istituiti in altri Paesi.
3. Il Registro nazionale promuove la ricerca delle
donatrici attraverso i punti nascita.
4. Il decreto di cui all'articolo 3 stabilisce, altresì, i
criteri e le modalità di assegnazione dei contributi
finalizzati all'acquisto delle apparecchiature e delle
attrezzature necessarie alla crioconservazione dei cordoni
ombelicali, alla tipizzazione e alla individuazione delle
compatibilità tra donatore e ricevente.
Art. 5.
1. Ogni regione istituisce, presso i laboratori regionali
di riferimento per le attività trasfusionali relative al
sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati, almeno una struttura responsabile delle
attività di lavorazione, crioconservazione e utilizzo di
cordoni ombelicali a fini di trapianto, nonché della qualità
delle proprie unità.
2. Le regioni istituiscono, altresì, i registri regionali
o interregionali delle donazioni di sangue del cordone
ombelicale.
3. Le divisioni di ostetricia e i punti nascita del
territorio regionale comunicano gli elenchi delle donazioni ai
registri di cui al comma 2.
Art. 6.
1. Alle associazioni di donatrici volontarie di sangue del
cordone ombelicale e alle relative federazioni che concorrono
alla promozione e allo sviluppo dell'informazione circa la
donazione si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2
della legge 4 maggio 1990, n. 107.
Art. 7.
1. Il Ministero della sanità e le regioni promuovono
l'attivazione di mirate campagne informative e di promozione
della donazione del sangue cordonale e degli annessi
embrionali.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.