XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 888
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo
121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni le parole: "lire 35
milioni per le autovetture e gli autocaravan" sono sostituite
dalle seguenti: "lire 35 milioni per gli autocaravan";
conseguentemente, alla medesima lettera, l'ultimo periodo è
soppresso.