XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 882
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nell'ambito della regione Calabria è istituita la
provincia Sibaritide-Pollino con capoluogo Sibari di Cassano
allo Ionio.
2. La circoscrizione territoriale della provincia
comprende i comuni di Albidona, Alessandria del Carretto,
Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana,
Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castroregio, Cerchiara di
Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla
Marittima, Longobucco, Mandatorìccio, Montegiordano, Nocara,
Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto
Capo Spùlico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio
Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, Scala
Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sìbari, Terravecchia,
Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.
Art. 2.
1. Le elezioni del presidente della provincia e del nuovo
consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il
rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio
nazionale.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, i Ministri competenti, sentita la regione Calabria,
emanano, con propri decreti, i provvedimenti necessari alla
istituzione, nella provincia Sibaritide-Pollino, degli uffici
periferici dello Stato, nonché alla separazione patrimoniale e
al riparto delle attività e delle passività tra la provincia
di Cosenza e la provincia Sibaritide-Pollino.
Art. 4.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso la
prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti
nell'ambito della provincia di Cosenza relativi a cittadini ed
enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2
dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei
rispettivi organi ed uffici della provincia
Sibaritide-Pollino.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.