XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 882




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nell'ambito della regione Calabria è istituita la provincia Sibaritide-Pollino con capoluogo Sibari di Cassano allo Ionio.
        2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatorìccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spùlico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sìbari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.


Art. 2.

        1. Le elezioni del presidente della provincia e del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio nazionale.


Art. 3.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i Ministri competenti, sentita la regione Calabria, emanano, con propri decreti, i provvedimenti necessari alla istituzione, nella provincia Sibaritide-Pollino, degli uffici periferici dello Stato, nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività tra la provincia di Cosenza e la provincia Sibaritide-Pollino.

Art. 4.

        1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Cosenza relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia Sibaritide-Pollino.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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