XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 880




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I cittadini italiani che risiedono temporaneamente all'estero, come definiti ai sensi del comma 2, possono esercitare il diritto di voto in occasione delle consultazioni politiche nazionali presso le sedi diplomatiche o consolari del Paese di residenza o di un Paese confinante, se più vicino.
        2. Si considerano cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero i militari italiani impegnati in operazioni internazionali di pace ed il personale delle sedi diplomatiche e consolari.


Art. 2.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero di cui all'articolo 1.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) individuazione di criteri per la determinazione della temporanea residenza all'estero;

                b) previsione della legittimazione al voto dei candidati eleggibili con riferimento al comune di residenza in Italia;

                c) semplificazione delle operazioni di voto;

                d) assegnazione temporanea in occasione delle consultazioni elettorali di contingenti di personale del Ministero dell'interno;

                e) autorizzazione al trasporto aereo, anche con velivoli dell'Aeronautica militare, delle urne contenenti le schede elettorali in Italia, per lo spoglio delle schede presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

        3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro due mesi dalla assegnazione.



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