XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 880
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I cittadini italiani che risiedono temporaneamente
all'estero, come definiti ai sensi del comma 2, possono
esercitare il diritto di voto in occasione delle consultazioni
politiche nazionali presso le sedi diplomatiche o consolari
del Paese di residenza o di un Paese confinante, se più
vicino.
2. Si considerano cittadini italiani residenti
temporaneamente all'estero i militari italiani impegnati in
operazioni internazionali di pace ed il personale delle sedi
diplomatiche e consolari.
Art. 2.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per la definizione delle modalità di
esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
temporaneamente all'estero di cui all'articolo 1.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati in
conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di criteri per la determinazione
della temporanea residenza all'estero;
b) previsione della legittimazione al voto dei
candidati eleggibili con riferimento al comune di residenza in
Italia;
c) semplificazione delle operazioni di voto;
d) assegnazione temporanea in occasione delle
consultazioni elettorali di contingenti di personale del
Ministero dell'interno;
e) autorizzazione al trasporto aereo, anche con
velivoli dell'Aeronautica militare, delle urne contenenti le
schede elettorali in Italia, per lo spoglio delle schede
presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere, al fine di acquisire il parere
delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono
entro due mesi dalla assegnazione.