XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 878
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Difensore civico).
1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 113-bis. -E' istituito il difensore civico come
alto rappresentante, eletto dal Parlamento, per la difesa dei
diritti dei cittadini, in particolare nei confronti della
pubblica amministrazione e dei pubblici poteri.
La legge definisce le modalità di scelta e le funzioni del
difensore civico".
Art. 2.
(Diritto di voto nelle elezioni locali).
1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 133-bis. - La Repubblica concorre allo
sviluppo dell'Unione europea.
A condizione di reciprocità e secondo le modalità previste
dai trattati istitutivi dell'Unione europea, il diritto di
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali può essere
riconosciuto ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea che risiedono in Italia.
La legge stabilisce le modalità di applicazione del
presente articolo".