XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 878




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

(Difensore civico).

        1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Art. 113-bis. -E' istituito il difensore civico come alto rappresentante, eletto dal Parlamento, per la difesa dei diritti dei cittadini, in particolare nei confronti della pubblica amministrazione e dei pubblici poteri.
        La legge definisce le modalità di scelta e le funzioni del difensore civico".


Art. 2.

(Diritto di voto nelle elezioni locali).

        1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Art. 133-bis. - La Repubblica concorre allo sviluppo dell'Unione europea.
        A condizione di reciprocità e secondo le modalità previste dai trattati istitutivi dell'Unione europea, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali può essere riconosciuto ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che risiedono in Italia.
        La legge stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo".



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