XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 873




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.


        1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Art. 82-bis.- Le leggi elettorali non possono essere approvate nei novanta giorni antecedenti la scadenza naturale delle Camere".



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