XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 873
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 82-bis.- Le leggi elettorali non possono
essere approvate nei novanta giorni antecedenti la scadenza
naturale delle Camere".