XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 871
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di eliminare la condizione di isolamento delle
province di confine di Como e di Sondrio e di adeguare il
sistema dei trasporti alle nuove necessità derivanti dalla
maggiore circolazione di merci e persone determinata dalle
norme adottate dall'unione europea, la regione Lombardia è
autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e
prestiti, mutui decennali nei limiti di impegno annui di lire
100 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
utilizzati per le seguenti finalità:
a) realizzazione di viabilità alternativa alla
strada statale n. 340, denominata "Regina", in provincia di
Como, nel tratto compreso tra Argegno e Sorico, compreso il
tratto da Oria-Valsolda a Menaggio, per un totale di costi
stimati, escluse le progettazioni, pari a lire 720 miliardi,
tenendo conto delle indicazioni e stime di massima come di
seguito elencate:
1) variante di Argegno, dal costo stimato in lire 100
miliardi;
2) variante di Colonno-Sala Comacina-Ossuccio, 2^
lotto, dal costo stimato in lire 110 miliardi;
3) variante di Lenno-Loc. Pastura di Menaggio, 3^
lotto, dal costo stimato in lire 170 miliardi;
4) Cressogno-Cima, 3^ lotto, dal costo stimato in lire
65 miliardi;
5) svincolo Menaggio-innesto strada statale n. 340 dal
costo stimato in lire 25 miliardi;
6) variante Dongo-Gravedona-Domaso, 1^ e 2^ stralcio
(Musso-Dongo-Gravedona-Domaso), dal costo stimato in lire 250
miliardi;
b) sistemazione ed adeguamento in sede della
strada statale n. 36, in provincia di Sondrio, nel tratto
compreso tra Chiavenna e Montespluga;
c) costituzione di società private o miste
pubbliche-private per la progettazione, realizzazione e
gestione del traforo alpino dello Spluga (Sondrio) e il
traforo di collegamento tra la Val Chiavenna (Sondrio) e la
Val Mesolcina (Svizzera).
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, sono coordinati dal comitato di cui
all'articolo 2, secondo le direttive e le priorità stabilite
all'articolo 5.
4. Le opere di cui al comma 2, lettere a) e
b), sono realizzate dalla regione Lombardia.
Art. 2.
(Comitato di coordinamento).
1. E' istituito un comitato, composto dal presidente della
regione Lombardia, dal presidente della provincia di Como e
dal presidente della provincia di Sondrio, che assume le sue
funzioni a seguito dell'emanazione della legge regionale di
cui all'articolo 3. Al comitato sono delegate competenze
esclusive per promuovere iniziative utili al coinvolgimento di
finanziatori privati, nazionali o esteri, finalizzate alla
definizione di uno o più piani economico-finanziari per la
progettazione, la realizzazione e la gestione dei trafori
alpini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).
2. Il comitato, salva autorizzazione alla ratifica del
Parlamento ove prevista dalla Costituzione, è autorizzato a
definire rapporti di carattere internazionale con i competenti
organi della Confederazione elvetica, per le finalità di cui
al comma 1.
Art. 3.
(Competenze della regione Lombardia).
1. La regione Lombardia, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, al fine di rendere
attuative le procedure per la realizzazione dei trafori di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), con propria legge
definisce:
a) i criteri di valutazione e di approvazione dei
piani economico-finanziari;
b) i tempi di realizzazione delle opere e la
durata delle concessioni;
c) le procedure per la definizione e
l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere;
d) la durata del comitato di cui all'articolo 2, i
tempi e le modalità del suo funzionamento, nonché i relativi
costi che sono posti a carico del bilancio della regione
Lombardia.
2. La regione Lombardia nella redazione dei progetti tiene
conto delle progettazioni e degli studi già esistenti e
coordina i nuovi interventi con quelli già previsti o
finanziati ai sensi del programma triennale degli investimenti
dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), della legge 2 maggio
1990, n. 102, e di altre leggi specifiche.
Art. 4.
(Procedure per l'approvazione
dei programmi).
1. Il comitato di cui all'articolo 2, acquisiti uno o più
programmi economico-finanziari per la realizzazione dei
trafori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), li
trasmette alla regione Lombardia per la loro definitiva
approvazione.
2. Il programma che risulta più meritevole, approvato
secondo le procedure stabilite dalla regione Lombardia ai
sensi dell'articolo 3, è trasmesso al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la presa in visione.
Art. 5.
(Direttive per la realizzazione delle opere).
1. I trafori alpini di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), devono comunque essere realizzati secondo le
seguenti direttive di massima:
a) la localizzazione dei trafori deve tenere conto
della valutazione degli effettivi costi-benefici delle
opere;
b) la progettazione e realizzazione delle opere
devono tenere conto dei più moderni criteri di sicurezza e le
opere stesse devono essere adeguatamente dimensionate secondo
quanto stabilito dalla normativa europea per le strade di
interesse internazionale, tenendo conto delle previsioni dei
flussi di traffico.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
comma 1, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 2001 e lire
100 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.