XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 869
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Aero Club d'Italia).
1. L'Aero Club d'Italia è la confederazione delle
federazioni degli sport dell'aria di cui all'articolo 2.
All'Aero Club d'Italia possono essere aggregati enti,
associazioni, istituti e società con interessi in campo
aeronautico.
2. L'Aero Club d'Italia è dotato di personalità giuridica
di diritto privato ed ha il fine di promuovere e favorire lo
sviluppo delle attività aeronautiche con indirizzo sportivo,
turistico e da diporto, nonché di proteggerne i diritti e gli
interessi legittimi dei praticanti.
3. L'Aero Club d'Italia svolge funzioni di rappresentanza
e di coordinamento delle federazioni aderenti di cui
all'articolo 2, e in particolare:
a) è federato al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), e da questi riconosciuto come rappresentante
per tutti gli sport dell'aria praticati nell'ambito delle
federazioni aderenti. Il presidente dell'Aero Club d'Italia
rappresenta la confederazione presso il consiglio nazionale
del CONI;
b) costituisce il National Airsport Control
(NAC), ossia l'organizzazione nazionale riconosciuta dalla
Federazione aeronautica internazionale (FAI), per l'esercizio
del potere sportivo sul territorio dello Stato italiano, nei
confronti di tutti gli sport dell'aria riconosciuti dalla FAI.
Il presidente dell'Aero Club d'Italia rappresenta la
confederazione presso la conferenza generale della FAI;
c) costituisce l'ente di riferimento per le
attività rappresentate, nei confronti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), dell'Ente nazionale per
l'assistenza al volo (ENAV) e dell'Ispettorato delle
telecomunicazioni e dell'assistenza al volo (ITAV);
d) dirime eventuali conflitti di competenza tra le
federazioni aderenti, a richiesta di una di esse.
Art. 2.
(Federazioni).
1. Nell'ambito degli sport dell'aria sono confederate
nell'Aero Club d'Italia le seguenti federazioni di interesse
nazionale, costituite alla data del 31 dicembre 1999:
a) Federazione italiana aero modellismo (FIAM);
b) Federazione italiana paracadutismo sportivo
(FIPAS);
c) Federazione italiana volo libero (FIVL);
d) Federazione italiana volo a vela (FIVV);
e) Federazione italiana volo ultraleggero
(FIVU).
2. L'Aero Club d'Italia provvede inoltre, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
costituzione delle seguenti ulteriori federazioni, che saranno
confederate nell'Aero Club d'Italia contestualmente alla loro
costituzione:
a) Federazione italiana volo acrobatico (FIVA);
b) Federazione italiana volo a motore (FIVOM);
c) Federazione italiana aerostati e dirigibili
(FIAD).
3. Le federazioni aderenti hanno patrimonio proprio,
distinto da quello dell'Aero Club d'Italia e godono di
autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, nel rispetto
della presente legge e dello statuto dell'Aero Club d'Italia.
Nei rapporti con enti ed istituzioni nazionali ed
internazionali, le federazioni aderenti sono a tutti gli
effetti organi dell'Aero Club d'Italia.
4. Le federazioni degli sport dell'aria aderenti all'Aero
Club d'Italia, distinte per disciplina, riuniscono nel proprio
ambito le associazioni e gli enti che svolgono la relativa
attività sportiva. Esse perseguono, nelle rispettive aree di
competenza, le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e
svolgono direttamente ed indirettamente ogni attività utile
agli interessi delle discipline rappresentate.
5. Nuove federazioni, costituite per la pratica di sport
dell'aria riconosciuti dalla FAI e diversi da quelli praticati
nell'ambito delle federazioni di cui ai commi 1 e 2, possono
essere confederate nel rispetto delle prescrizioni statutarie
dell'Aero Club d'Italia.
6. Alle federazioni degli sport dell'aria confederate
possono aderire associazioni sportive ed enti che svolgono
attività sportive per le quali non sia costituita un'apposita
federazione autonoma di sport dell'aria.
7. L'Aero Club d'Italia si avvale degli apparati tecnici
ed amministrativi delle federazioni degli sport dell'aria
interessate per l'effettuazione delle seguenti attività, nei
casi in cui esse siano riconducibili alla competenza delle
federazioni medesime:
a) predisposizione ed attuazione dei programmi
annuali di attività;
b) rilascio e rinnovo delle licenze della FAI;
c) designazione dei rappresentanti in seno ad
organi tecnici e collegiali della FAI;
d) designazione delle rappresentative nazionali a
competizioni della FAI;
e) esercizio del potere sportivo della FAI nei
rispettivi ambiti;
f) organizzazione di competizioni internazionali,
di campionati nazionali e di gare minori;
g) designazione dei rappresentanti in seno ad
organi e commissioni dell'ENAC, dell'ENAV e dell'ITAV.
8. Le federazioni provvedono, altresì, al rilascio e al
rinnovo di licenze, brevetti, attestati e certificazioni
necessari per lo svolgimento delle rispettive attività, già
delegati all'Aero Club d'Italia, ed al rilascio e al rinnovo
di documenti che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti delegherà all'Aero Club d'Italia medesimo.
Art. 3.
(Aero Club locali).
1. Gli Aero Club locali già federati all'Aero Club
d'Italia possono aderire ad una o più federazioni di
specialità di cui all'articolo 2. Gli Aero Club
plurispecialità hanno facoltà di mantenere l'assetto posseduto
o di riconvertirsi in più Aero Club monospecialità. La
creazione di nuovi Aero Club non può essere assoggettata a
vincoli numerici e territoriali.
2. All'interno di ciascun Aero Club locale, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
appartenenti alle varie specialità esistenti in base allo
statuto in vigore decidono se costituire club monospecialità
ovvero costituire club plurispecialità. In caso di contrasto
tra le varie specialità si procede alla costituzione di club
monospecialità.
Art. 4.
(Contributi alle federazioni aderenti).
1. Nel bilancio annuale dell'Aero Club d'Italia sono
previsti contributi a favore delle federazioni aderenti per
l'effettuazione di attività sia addestrative sia
agonistico-sportive. La ripartizione dei contributi è disposta
sulla base del numero dei praticanti di ciascuna specialità,
dei costi relativi all'effettuazione delle varie attività e
dei risultati conseguiti da ciascuna federazione.
Art. 5.
(Norme transitorie e attuative).
1. Gli organi dell'Aero Club d'Italia attualmente in
carica decadono a seguito della nomina di un commissario
straordinario con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti da emanare entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Il commissario straordinario di cui al comma 1, sino
alla data di insediamento dei nuovi organi, provvede
all'esercizio delle funzioni spettanti alla medesima data
all'Aero Club d'Italia e adotta tutti i provvedimenti già
riservati alla competenza degli organi ordinari.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 1, sentite
le federazioni esistenti e le rappresentanze dei praticanti
delle specialità sportive di cui al comma 2 dell'articolo 2,
redige il testo dello statuto dell'Aero Club d'Italia, e
quello tipo delle federazioni degli sport dell'aria, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
lo trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
che lo rende esecutivo con proprio decreto da emanare entro
tre mesi dal ricevimento dei testi proposti.
4. Le federazioni degli sport dell'aria di cui
all'articolo 2, in relazione alle attività sportive
disciplinate, entro tre mesi dalla data di ricevimento dello
statuto tipo, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi
statuti ai requisiti minimi previsti dal detto statuto tipo
dell'Aero Club d'Italia per le federazioni aderenti.
5. Entro tre mesi dalla sua nomina, il commissario
straordinario di cui al comma 1 provvede alla costituzione
della FIVA, della FIVOM e della FIAD. A tale fine convoca
distinte assemblee alle quali partecipano:
a) gli Aero Club federati all'Aero Club d'Italia,
che pratichino la relativa specialità;
b) le associazioni che sono state federate, almeno
per un anno, all'Aero Club d'Italia successivamente al 1989 e
che pratichino la relativa specialità;
c) gli altri club ed associazioni che, praticando
la specialità interessata, ne facciano esplicita domanda al
commissario straordinario almeno dieci giorni prima della data
fissata per l'assemblea.
6. Il personale dell'Aero Club d'Italia è trasferito ad
altra pubblica amministrazione, salvo espressa volontà
contraria comunicata al commissario straordinario, di cui al
comma 1, nel rispetto delle vigenti disposizioni applicabili
in materia di mobilità.
7. Il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
alla convocazione degli organi statutari dell'Aero Club
d'Italia entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. La legge 29 maggio 1954, n. 340, è abrogata.
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.