XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 869




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Aero Club d'Italia).

          1. L'Aero Club d'Italia è la confederazione delle federazioni degli sport dell'aria di cui all'articolo 2. All'Aero Club d'Italia possono essere aggregati enti, associazioni, istituti e società con interessi in campo aeronautico.
        2. L'Aero Club d'Italia è dotato di personalità giuridica di diritto privato ed ha il fine di promuovere e favorire lo sviluppo delle attività aeronautiche con indirizzo sportivo, turistico e da diporto, nonché di proteggerne i diritti e gli interessi legittimi dei praticanti.
        3. L'Aero Club d'Italia svolge funzioni di rappresentanza e di coordinamento delle federazioni aderenti di cui all'articolo 2, e in particolare:

            a) è federato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e da questi riconosciuto come rappresentante per tutti gli sport dell'aria praticati nell'ambito delle federazioni aderenti. Il presidente dell'Aero Club d'Italia rappresenta la confederazione presso il consiglio nazionale del CONI;

            b) costituisce il National Airsport Control (NAC), ossia l'organizzazione nazionale riconosciuta dalla Federazione aeronautica internazionale (FAI), per l'esercizio del potere sportivo sul territorio dello Stato italiano, nei confronti di tutti gli sport dell'aria riconosciuti dalla FAI. Il presidente dell'Aero Club d'Italia rappresenta la confederazione presso la conferenza generale della FAI;

            c) costituisce l'ente di riferimento per le attività rappresentate, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) e dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo (ITAV);

            d) dirime eventuali conflitti di competenza tra le federazioni aderenti, a richiesta di una di esse.


Art. 2.

(Federazioni).

        1. Nell'ambito degli sport dell'aria sono confederate nell'Aero Club d'Italia le seguenti federazioni di interesse nazionale, costituite alla data del 31 dicembre 1999:

            a) Federazione italiana aero modellismo (FIAM);

            b) Federazione italiana paracadutismo sportivo (FIPAS);

            c) Federazione italiana volo libero (FIVL);

            d) Federazione italiana volo a vela (FIVV);

            e) Federazione italiana volo ultraleggero (FIVU).

        2. L'Aero Club d'Italia provvede inoltre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione delle seguenti ulteriori federazioni, che saranno confederate nell'Aero Club d'Italia contestualmente alla loro costituzione:

            a) Federazione italiana volo acrobatico (FIVA);

            b) Federazione italiana volo a motore (FIVOM);

            c) Federazione italiana aerostati e dirigibili (FIAD).

        3. Le federazioni aderenti hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia e godono di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, nel rispetto della presente legge e dello statuto dell'Aero Club d'Italia. Nei rapporti con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, le federazioni aderenti sono a tutti gli effetti organi dell'Aero Club d'Italia.
        4. Le federazioni degli sport dell'aria aderenti all'Aero Club d'Italia, distinte per disciplina, riuniscono nel proprio ambito le associazioni e gli enti che svolgono la relativa attività sportiva. Esse perseguono, nelle rispettive aree di competenza, le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e svolgono direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi delle discipline rappresentate.
        5. Nuove federazioni, costituite per la pratica di sport dell'aria riconosciuti dalla FAI e diversi da quelli praticati nell'ambito delle federazioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere confederate nel rispetto delle prescrizioni statutarie dell'Aero Club d'Italia.
        6. Alle federazioni degli sport dell'aria confederate possono aderire associazioni sportive ed enti che svolgono attività sportive per le quali non sia costituita un'apposita federazione autonoma di sport dell'aria.
        7. L'Aero Club d'Italia si avvale degli apparati tecnici ed amministrativi delle federazioni degli sport dell'aria interessate per l'effettuazione delle seguenti attività, nei casi in cui esse siano riconducibili alla competenza delle federazioni medesime:

            a) predisposizione ed attuazione dei programmi annuali di attività;

            b) rilascio e rinnovo delle licenze della FAI;

            c) designazione dei rappresentanti in seno ad organi tecnici e collegiali della FAI;

            d) designazione delle rappresentative nazionali a competizioni della FAI;

            e) esercizio del potere sportivo della FAI nei rispettivi ambiti;

            f) organizzazione di competizioni internazionali, di campionati nazionali e di gare minori;

            g) designazione dei rappresentanti in seno ad organi e commissioni dell'ENAC, dell'ENAV e dell'ITAV.
        8. Le federazioni provvedono, altresì, al rilascio e al rinnovo di licenze, brevetti, attestati e certificazioni necessari per lo svolgimento delle rispettive attività, già delegati all'Aero Club d'Italia, ed al rilascio e al rinnovo di documenti che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delegherà all'Aero Club d'Italia medesimo.


Art. 3.

(Aero Club locali).

        1. Gli Aero Club locali già federati all'Aero Club d'Italia possono aderire ad una o più federazioni di specialità di cui all'articolo 2. Gli Aero Club plurispecialità hanno facoltà di mantenere l'assetto posseduto o di riconvertirsi in più Aero Club monospecialità. La creazione di nuovi Aero Club non può essere assoggettata a vincoli numerici e territoriali.
        2. All'interno di ciascun Aero Club locale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle varie specialità esistenti in base allo statuto in vigore decidono se costituire club monospecialità ovvero costituire club plurispecialità. In caso di contrasto tra le varie specialità si procede alla costituzione di club monospecialità.


Art. 4.

(Contributi alle federazioni aderenti).

        1. Nel bilancio annuale dell'Aero Club d'Italia sono previsti contributi a favore delle federazioni aderenti per l'effettuazione di attività sia addestrative sia agonistico-sportive. La ripartizione dei contributi è disposta sulla base del numero dei praticanti di ciascuna specialità, dei costi relativi all'effettuazione delle varie attività e dei risultati conseguiti da ciascuna federazione.

Art. 5.

(Norme transitorie e attuative).

        1. Gli organi dell'Aero Club d'Italia attualmente in carica decadono a seguito della nomina di un commissario straordinario con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il commissario straordinario di cui al comma 1, sino alla data di insediamento dei nuovi organi, provvede all'esercizio delle funzioni spettanti alla medesima data all'Aero Club d'Italia e adotta tutti i provvedimenti già riservati alla competenza degli organi ordinari.
        3. Il commissario straordinario di cui al comma 1, sentite le federazioni esistenti e le rappresentanze dei praticanti delle specialità sportive di cui al comma 2 dell'articolo 2, redige il testo dello statuto dell'Aero Club d'Italia, e quello tipo delle federazioni degli sport dell'aria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e lo trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo rende esecutivo con proprio decreto da emanare entro tre mesi dal ricevimento dei testi proposti.
        4. Le federazioni degli sport dell'aria di cui all'articolo 2, in relazione alle attività sportive disciplinate, entro tre mesi dalla data di ricevimento dello statuto tipo, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti ai requisiti minimi previsti dal detto statuto tipo dell'Aero Club d'Italia per le federazioni aderenti.
        5. Entro tre mesi dalla sua nomina, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla costituzione della FIVA, della FIVOM e della FIAD. A tale fine convoca distinte assemblee alle quali partecipano:

            a) gli Aero Club federati all'Aero Club d'Italia, che pratichino la relativa specialità;
            b) le associazioni che sono state federate, almeno per un anno, all'Aero Club d'Italia successivamente al 1989 e che pratichino la relativa specialità;

            c) gli altri club ed associazioni che, praticando la specialità interessata, ne facciano esplicita domanda al commissario straordinario almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

        6. Il personale dell'Aero Club d'Italia è trasferito ad altra pubblica amministrazione, salvo espressa volontà contraria comunicata al commissario straordinario, di cui al comma 1, nel rispetto delle vigenti disposizioni applicabili in materia di mobilità.
        7. Il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla convocazione degli organi statutari dell'Aero Club d'Italia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        8. La legge 29 maggio 1954, n. 340, è abrogata.
        9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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