XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 868
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attribuzioni).
1. Le guardie particolari giurate, i graduati, i
sottufficiali e gli ufficiali appartenenti ai Corpi di
vigilanza sono, a tutti gli effetti di legge, considerati
pubblici ufficiali e sono di seguito denominati "guardie
giurate".
2. Alle guardie giurate competono qualifica ed
attribuzione proprie dei pubblici ufficiali, come determinate
dalle leggi vigenti in materia.
3. La qualifica di pubblico ufficiale è operante solo nel
corso dello svolgimento del servizio.
Art. 2.
(Compiti di istituto).
1. I compiti di istituto delle guardie giurate già
previsti dalle norme vigenti in materia sono integrati dai
seguenti:
a) servizio di tutela a privati, ovvero
accompagnamento e scorta;
b) servizio di scorta per imputati, testimoni,
parti offese e giudici popolari;
c) servizio di scorta per parlamentari e
magistrati.
2. I servizi di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 sono autorizzati dal presidente del tribunale del
capoluogo del circondario, sentito il pubblico ministero,
entro dieci giorni dalla richiesta. La richiesta è inoltrata
dall'istituto di vigilanza su domanda dell'interessato.
3. Il servizio di scorta non può avere una durata
inferiore a tre mesi e deve essere svolto contemporaneamente
da almeno due guardie giurate con autoveicolo dell'istituto di
appartenenza. Il presidente del tribunale stabilisce i termini
del servizio di scorta.
4. Il diniego alla concessione della scorta deve essere
succintamente motivato.
5. L'Amministrazione giudiziaria corrisponde all'istituto
di vigilanza il rimborso delle spese relative alla vettura
impiegata nel servizio ai sensi della normativa vigente in
materia per le amministrazioni dello Stato ed un compenso
rapportato al numero degli uomini utilizzati e alle ore
impiegate per l'effettuazione del servizio. Il compenso
unitario è rivalutato annualmente in relazione alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 3.
(Requisiti).
1. Il decreto di nomina e la licenza di porto d'armi della
guardie giurate non possono essere concessi a chi abbia subìto
condanne per delitto, anche se non passate in giudicato.
2. Il decreto e la licenza di porto d'armi sono soggetti a
rinnovo quinquennale.
Art. 4.
(Revoca).
1. In caso di revoca del decreto e del porto d'armi alle
guardie giurate in servizio, i questori ordinano che le armi
detenute per motivi di servizio e per difesa personale,
insieme al distintivo, siano consegnati alle questure; in caso
di inadempienza, ne dispongono il sequestro.
Art. 5
(Dimissioni e licenziamento).
1. In caso di dimissioni volontarie della guardia giurata,
i questori possono disporre che le armi detenute per motivi di
servizio o per difesa personale siano assoggettate al regime
di semplice detenzione.
Art. 6.
(Obblighi dell'istituto).
1. L'istituto di vigilanza deve comunicare, entro le
ventiquattro ore successive, la cessazione dal servizio della
guardia giurata.
2. L'istituto di vigilanza deve, altresì, fornire, a
richiesta della questura competente, gli elenchi completi
delle guardie giurate in servizio o in organico.
Art. 7.
(Attività formativa).
1. L'istituto di vigilanza deve rendere conoscibili, per
mezzo di appositi manuali, le principali nozioni di diritto
penale, di procedura penale e di ordine pubblico alle guardie
giurate dipendenti, nonché le più elementari tecniche di
difesa personale, di tiro con armi da fuoco e di pronto
soccorso.
Art. 8.
(Natura giuridica del servizio).
1. La natura giuridica degli istituti e dei Corpi di
vigilanza e delle loro guardie giurate è quella di polizia
ausiliaria di tipo privato.
2. L'attività degli istituti di vigilanza è disciplinata,
per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi,
previdenziali e assicurativi, dalle norme del diritto
privato.
3. Le guardie giurate godono, per la peculiarità del loro
servizio, ai fini previdenziali, per la determinazione degli
anni di servizio o per la determinazione dell'età
pensionabile, di un abbuono settennale.
Art. 9.
(Competenze particolari).
1. Le guardie giurate, quando procedono autonomamente,
nell'ambito del servizio svolto per i loro compiti di
istituto, possono compiere sequestri di corpi di reato e
arresti in flagranza di reato.
2. Le guardie giurate dispongono degli stessi poteri delle
Forze dell'ordine dello Stato quando devono procedere alla
cattura o all'arresto degli autori dei reati previsti negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, commessi in
flagranza.
3. Le guardie giurate possono svolgere servizi di ordine
pubblico per incarico dei comuni. L'incarico deve avere una
durata contrattuale minima di sei mesi e massima di cinque
anni. Il servizio può essere affidato a più istituti di
vigilanza ed in tale caso deve essere ripartito per zone.
Art. 10.
(Qualifica di investigatore privato).
1. Le guardie giurate, munite di diploma di istruzione
secondaria superiore, possono frequentare i corsi allo scopo
predisposti dalle questure per il conseguimento della
qualifica di investigatore privato.
2. Il conseguimento della qualifica di cui al comma 1
abilita anche all'esercizio in proprio dell'attività di
investigazione per conto di privati e di enti.
3. La licenza e il porto d'armi dell'investigatore privato
sono soggetti al rinnovo quinquennale.
Art. 11.
(Attività investigativa).
1. Per l'espletamento di determinati accertamenti che si
rendano necessari durante la fase dibattimentale del processo
penale, sia in primo grado che in appello, l'autorità
giudiziaria dinanzi alla quale si svolge il dibattimento può
incaricare un investigatore privato di svolgere indagini.
L'investigatore privato incaricato è equiparato, a tutti gli
effetti, ad un consulente tecnico d'ufficio.
2. L'investigatore privato può raccogliere dichiarazioni
anche con l'uso di apparecchiature elettromagnetiche. Gli
strumenti tecnici e i supporti magnetici devono essere
catalogati presso le competenti questure prima di essere posti
in uso.
Art. 12.
(Collaborazione con le Forze dell'ordine dello
Stato).
1. L'investigatore privato può, per lo svolgimento delle
indagini a lui demandate dall'autorità giudiziaria, richiedere
notizie ed informazioni alle questure, ai comandi dei
carabinieri o alle altre amministrazioni pubbliche o private,
le quali valutano, di volta in volta, l'opportunità e i limiti
delle informazioni da fornire.
2. L'investigatore privato riferisce, ove occorra,
all'autorità giudiziaria sullo stato dell'indagine
richiestagli, anche al fine di ottenere eventuali ulteriori
provvedimenti o autorizzazioni.
Art. 13.
(Uniformi e dotazioni).
1. Ciascun istituto di polizia ausiliaria può scegliere i
distintivi di riconoscimento, i modelli delle uniformi, nonché
i lampeggiatori per i veicoli, che devono essere approvati dal
prefetto competente per territorio. Gli equipaggiamenti ed i
colori delle uniformi sono definiti dal regolamento di
attuazione della presente legge.
2. E' facoltà della guardia giurata scegliere l'arma o le
armi da fuoco di cui munirsi per la difesa personale e lo
svolgimento del servizio.
Art. 14.
(Gradi).
1. Gli istituti di vigilanza adottano i seguenti gradi
funzionali:
a) sottufficiali:
1) guardia scelta;
2) appuntato;
3) brigadiere;
b) ufficiali:
1) tenente;
2) capitano;
3) colonnello.
Art. 15.
(Deroga allo statuto dei lavoratori).
1. Le guardie giurate e gli istituti di vigilanza sono
sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla
legge 20 maggio 1970, n. 300, quando sono chiamati a
collaborare con le Forze dell'ordine in operazioni di
polizia.
Art. 16.
(Disposizioni in materia di personale).
1. Gli istituti di vigilanza sono esentati totalmente
dagli obblighi conseguenti alle norme vigenti sul collocamento
obbligatorio per quanto riguarda l'organico operativo, e sono
assoggettati a tali obblighi per la parte di competenza dei
ruoli amministrativi, in modo proporzionale al numero del solo
personale amministrativo già dipendente da ogni singolo
istituto.
Art. 17.
(Doppi turni).
1. Gli istituti di vigilanza che adottano turni di lavoro
giornalieri non superiori alle sei ore, per complessive
trentasei ore settimanali, possono impiegare la guardia
giurata per due turni consecutivi e continuativi, purché la
guardia usufruisca delle ventiquattro ore successive come
riposo.
Art. 18.
(Cassa soccorso).
1. E' istituita, con oneri a carico degli istituti di
vigilanza, la Cassa soccorso, per i casi di particolare
bisogno in cui si trovino le guardie giurate a motivo del
servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari, secondo
le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della
presente legge.
Art. 19.
(Riserve di posti).
1. E' costituita una riserva di posti, non inferiore al 5
per cento dei posti messi a concorso dallo Stato per le
qualifiche di agente e di vice-ispettore della Polizia di
Stato, in favore delle guardie giurate partecipanti. A tali
concorsi sono ammesse le guardie giurate che non abbiano
superato il quarantesimo anno di età per il primo e il
cinquantesimo anno di età per il secondo concorso.
Art. 20.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno adotta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il relativo regolamento di attuazione.
Art. 21.
(Norma transitoria).
1. Sono soppressi i consorzi e le organizzazioni in
proprio dei servizi di sicurezza previsti dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia di servizi di
sicurezza e di tutela dell'incolumità personale sono demandate
esclusivamente alle Forze dell'ordine dello Stato ed agli
istituti di vigilanza quale polizia ausiliaria delle Forze di
polizia dello Stato.
2. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di
cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi
appartenenti sono collocati in servizio, per mezzo di
ordinanze prefettizie, negli istituti di vigilanza.