XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 865




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende agricole singole o associate delle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia colpite da calamità naturali per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, nel periodo 1987-2001, di seguito denominate "aziende agricole", ed iscritte al registro delle imprese delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        2. Alle aziende agricole di cui al comma 1 sono concessi mutui trentennali di ripianamento e di consolidamento delle esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito agrario, da prestiti per il ripianamento delle passività onerose contratti ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e dall'acquisto di aziende agricole, nonché da situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici. I mutui sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e sono concessi a tasso agevolato.
        3. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui di consolidamento di cui al comma 2 è a carico del bilancio dello Stato: i mutui medesimi sono comprensivi sia delle esposizioni finanziarie già scadute che del debito residuo in parte capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, con esclusione dei soli interessi moratori.
        4. Alle aziende agricole che intendano rinunziare alle possibilità di contrarre il mutuo trentennale, di cui al comma 2, optando per una pronta estinzione del debito, è concessa una ulteriore riduzione del 20 per cento sul capitale residuo.


Art. 2.

        1. Le aziende agricole beneficiarie dei mutui di cui all'articolo 1, comma 2, sono individuate con delibera regionale o con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o su presentazione da parte dalle aziende richiedenti di apposita dichiarazione corredata da autentica vidimata dalle organizzazioni professionali di categoria, dalla quale si evinca:

                a) la natura e la consistenza delle esposizioni da ripianare;

                b) l'effettiva destinazione colturale attuata dall'azienda;

                c) eventuali interventi precedenti effettuati ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

        2. La domanda di mutuo e di ripianamento è istruita dall'istituto di credito prescelto dall'azienda agricola. Alla stessa deve essere allegato un piano di organizzazione aziendale predisposto e firmato da un tecnico abilitato. Tale piano deve porre in evidenza la capacità dell'azienda di ammortizzare il mutuo, la possibilità di offrire nuova occupazione, nonché una maggiore tutela dell'ambiente e della qualità delle colture; qualora siano previsti interventi di diversificazione di indirizzo colturale, questi non devono comportare aumento della capacità produttiva complessiva e devono determinare un miglioramento dell'efficienza e della competitività aziendali.


Art. 3.

        1. I mutui, oltre che per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, sono concessi anche a favore di giovani agricoltori con il titolo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, con preferenza per quelli di età inferiore a trentacinque anni che intendono rilevare le aziende agricole anche se di proprietà dei loro familiari. Ai fini delle disposizioni del precedente periodo, sono da considerare giovani agricoltori tutti i soggetti in età non pensionabile.
        2. Il prezzo per l'acquisto delle aziende agricole, ai sensi del comma 1, è stabilito in base alle norme vigenti in materia di formazione della proprietà contadina.
        3. Agli atti di acquisto di fondi rustici da parte di imprenditori agricoli a titolo principale o di tecnici agricoli non aventi redditi da lavoro dipendente sono estesi i benefìci di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni.


Art. 4.

        1. Sono soppresse per un periodo di tre anni, e comunque, fino alla data della stipula del contratto di mutuo ai sensi della presente legge, tutte le operazioni e le procedure esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede tramite le risorse individuate per le stesse finalità ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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