XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 865
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
aziende agricole singole o associate delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata e Sicilia colpite da calamità naturali per
almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, nel periodo
1987-2001, di seguito denominate "aziende agricole", ed
iscritte al registro delle imprese delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. Alle aziende agricole di cui al comma 1 sono concessi
mutui trentennali di ripianamento e di consolidamento delle
esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito
agrario, da prestiti per il ripianamento delle passività
onerose contratti ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989,
n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989, n. 286, e del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n.
31, e dall'acquisto di aziende agricole, nonché da situazioni
debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi
pubblici. I mutui sono assistiti dal Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'articolo 45 del testo unico in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, e sono concessi a tasso agevolato.
3. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui di
consolidamento di cui al comma 2 è a carico del bilancio dello
Stato: i mutui medesimi sono comprensivi sia delle esposizioni
finanziarie già scadute che del debito residuo in parte
capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione,
con esclusione dei soli interessi moratori.
4. Alle aziende agricole che intendano rinunziare alle
possibilità di contrarre il mutuo trentennale, di cui al comma
2, optando per una pronta estinzione del debito, è concessa
una ulteriore riduzione del 20 per cento sul capitale
residuo.
Art. 2.
1. Le aziende agricole beneficiarie dei mutui di cui
all'articolo 1, comma 2, sono individuate con delibera
regionale o con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali o su presentazione da parte dalle aziende
richiedenti di apposita dichiarazione corredata da autentica
vidimata dalle organizzazioni professionali di categoria,
dalla quale si evinca:
a) la natura e la consistenza delle esposizioni da
ripianare;
b) l'effettiva destinazione colturale attuata
dall'azienda;
c) eventuali interventi precedenti effettuati ai
sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. La domanda di mutuo e di ripianamento è istruita
dall'istituto di credito prescelto dall'azienda agricola. Alla
stessa deve essere allegato un piano di organizzazione
aziendale predisposto e firmato da un tecnico abilitato. Tale
piano deve porre in evidenza la capacità dell'azienda di
ammortizzare il mutuo, la possibilità di offrire nuova
occupazione, nonché una maggiore tutela dell'ambiente e della
qualità delle colture; qualora siano previsti interventi di
diversificazione di indirizzo colturale, questi non devono
comportare aumento della capacità produttiva complessiva e
devono determinare un miglioramento dell'efficienza e della
competitività aziendali.
Art. 3.
1. I mutui, oltre che per le finalità di cui agli articoli
1 e 2, sono concessi anche a favore di giovani agricoltori con
il titolo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a
titolo principale, con preferenza per quelli di età inferiore
a trentacinque anni che intendono rilevare le aziende agricole
anche se di proprietà dei loro familiari. Ai fini delle
disposizioni del precedente periodo, sono da considerare
giovani agricoltori tutti i soggetti in età non
pensionabile.
2. Il prezzo per l'acquisto delle aziende agricole, ai
sensi del comma 1, è stabilito in base alle norme vigenti in
materia di formazione della proprietà contadina.
3. Agli atti di acquisto di fondi rustici da parte di
imprenditori agricoli a titolo principale o di tecnici
agricoli non aventi redditi da lavoro dipendente sono estesi i
benefìci di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive
modificazioni.
Art. 4.
1. Sono soppresse per un periodo di tre anni, e comunque,
fino alla data della stipula del contratto di mutuo ai sensi
della presente legge, tutte le operazioni e le procedure
esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede tramite le risorse individuate per le stesse
finalità ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.