XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 863




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Compiti dello Stato e delle regioni).

        1. Lo Stato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative volti a combattere e prevenire la talassemia, la drepanocitosi, nonché tutte le altre forme di emoglobinopatie genetiche anche combinate, da considerare malattie ad alto rischio e ad elevato interesse sociale.
        2. Le emoglobinopatie sono, altresì, considerate patologie rare e fruiscono di tutte le agevolazioni previste dalla legge sulle malattie rare e sui farmaci orfani.
        3. L'intervento dello Stato attraverso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 1, è volto:

                a) alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce delle patologie di cui al comma 1;


                b) alla cura e riabilitazione dei malati delle patologie di cui al comma 1;

                c) alla agevolazione dell'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei malati;

                d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari e dell'intera popolazione a rischio e non a rischio;

                e) a provvedere all'aggiornamento ed alla preparazione professionale del personale socio-sanitario addetto;

                f) a promuovere programmi di ricerca finalizzati al miglioramento degli standard di prevenzione, di diagnosi, di cura e di ricerca farmacologica e genetica tesi alla guarigione delle patologie di cui al comma 1.


Art. 2.

(Prevenzione).

        1. Ai fini della prevenzione delle patologie di cui al comma 1 dell'articolo 1 le regioni indicano alle aziene sanitarie locali, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei diretti a:

                a) individuare, mediante screening obbligatori, le fasce di popolazione portatrici asintomatiche a rischio delle emoglobinopatie;

                b) attuare una campagna informativa a largo raggio nelle scuole, nei posti di lavoro, in tutti i luoghi di prevenzione e cura pubblici e privati, in tutti i laboratori e studi professionali medici, nei consultori pubblici e privati, e negli uffici demografici comunali, mediante un obbligo informativo imposto, in particolare, agli uffici matrimoniali, alle parrocchie e ad ogni altro luogo ritenuto opportuno;

                c) attuare una diagnosi obbligatoria precoce in tutti i nati;

                d) individuare le strutture ospedaliere deputate ad attuare la prevenzione.


Art. 3.

(Centri regionali di alta specializzazione).

        1. Le regioni istituiscono, a livello ospedaliero o universitario, un centro regionale di alta specializzazione di riferimento, con funzioni di ricerca, di prevenzione, di diagnosi e cura e di riabilitazione dei malati di cui alla presente legge, di orientamento e coordinamento della attività sanitarie, sociali, formative ed informative. Le regioni assicurano al centro personale, strutture e attrezzature adeguate alla consistenza percentuale dei pazienti assistiti in rapporto alla popolazione residente.
        2. Il centro può avvalersi del supporto assistenziale dei servizi ospedalieri o territoriali da esso individuati nell'ambito della regione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

(Tessera personale).

        1. Al cittadino affetto da talassemia, drepanocitosi o da altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche è rilasciata dal centro di cui all'articolo 3 una tessera personale che attesta l'esistenza della malattia.
        2. Il modello della tessera deve corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. La tessera, nella forma più adeguata per una lettura anche automatizzata, riporta dettagliatamente le patologie e le complicanze correlate alla malattia di base.
        4. La certificazione contenuta nella tessera personale attestante la sussistenza della patologia ha efficacia probatoria nei confronti di ogni altro ente, organo o commissione operante nel territorio dello Stato. In sede di prima attuazione della presente legge la tessera è sostituita da una certificazione rilasciata da un centro di talassemia o day-hospital già esistente o istituto ai sensi dell'articolo 5.


Art. 5.

(Istituzione di centri day-hospital).

        1. La regione, in accordo con il piano sanitario nazionale, individua una o più aziende ospedaliere, a seconda del numero dei pazienti assistiti, e comunque non inferiore a trenta, presso le quali istituisce servizi o centri per le diagnosi e cura della talassemia in regime ambulatoriale o day-hospital, al fine di garantire agli stessi la possibilità di effettuare le terapie trasfusionali periodiche in regime di assoluta sicurezza e senza necessità di ricovero e determina l'aggregazione dei servizi o centri alle divisioni di ematologia e, ove queste non esistono, alle divisioni di medicina generale o di pediatria, presso le quali, nei casi di acuzie patologiche, possono essere ricoverati gli emopatici a seconda della loro età. In ogni caso, le strutture ospedaliere assicurano ai pazienti prestazioni mediche pluridisciplinari per tutte le patologie conseguenti, connesse e annesse alla patologia emoglobinica di base in piena sintonia con la équipe medica dei centri o servizi, che, in caso di ricovero, deve essere avvertita e con l'eventuale sostegno dei centri di cui all'articolo 3.


Art. 6.

(Cura e riabilitazione).

        1. Le regioni forniscono gratuitamente il materiale medico, tecnico, farmaceutico, direttamente o attraverso le aziende sanitarie locali, sulla base della certificazione contenuta nella tessera personale di cui all'articolo 4.
        2. I farmaci salvavita e quelli necessari alla cura delle patologie di base o di quelle connesse, indipendentemente dal reddito, sono esenti da ticket e sono gratuitamente forniti dalle aziende ospedaliere, che curano tale servizio a mezzo delle farmacie interne. La loro fornitura al paziente viene effettuata tramite i centri o i servizi. I farmaci concessi sono quelli indicati nell'apposita sezione della tessera personale di cui all'articolo 4.


Art. 7.

(Progetti di ricerca).

        1. Lo Stato e le regioni finanziano progetti di ricerca finalizzati alla cura, alla prevenzione e alla guarigione della patologia talassemica, drepanocitica o di ogni altra forma combinata di emoglobinopatia, su proposta dei centri regionali di cui l'articolo 3, dietro presentazione di progetti dettagliati, presentati da équipe mediche o universitarie, nei limiti di spesa stabiliti all'articolo 14, comma 11.
        2. I progetti sono sottoposti all'esame della commissione di cui al comma 9 dell'articolo 14 o di quella istituita presso il Ministero della sanità con le stesse modalità ivi previste e secondo un regolamento del Ministro della sanità da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. La ricerca medico-scientifica di base e farmacologica è regolamentata dalle leggi statali vigenti e dalle disposizioni in materia dell'Unione europea.
        4. Sono applicabili alla ricerca farmacologica le disposizioni legislative in materia di ricerca per i farmaci relativi alle malattie rare.


Art. 8.

(Attività lavorativa).

        1. Lo Stato promuove l'inserimento dei cittadini affetti da talassemia, drepanocitosi o da altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche nel mondo del lavoro.
        2. La talassemia, la drepanocitosi o le altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono compatibili con il diritto all'avviamento al lavoro, anche quando, a seguito degli accertamenti medico-legali, sia determinata l'invalidità al 100 per cento e sia concesso il diritto all'indennità di accompagnamento.
        3. L'accertamento delle residue capacità lavorative è eseguito dai centri di cui all'articolo 3, annotato, su richiesta degli interessati, sulla tessera di cui all'articolo 4 e fa fede ai sensi di legge.
        4. La certificazione di cui al comma 3 dà diritto alla iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.


Art. 9.

(Attività sportive).

        1. La talassemia, la drepanocitosi e le altre forme di emoglobinopatie genetiche combinate non sono cause ostative all'accertamento dall'idoneità fisica per lo svolgimento delle attività sportive non competitive.


Art. 10.

(Esonero dal servizio militare
e dai servizi sostitutivi).

        1. I cittadini affetti da talassemia, drepanocitosi o da altre forme di emoglobinopatie genetiche combinate sono esonerati dal servizio militare e da servizi sostitutivi di esso, dietro presentazione della tessera personale di cui all'articolo 4. Per tale esonero non può essere effettuata alcuna discriminazione in relazione all'avviamento al lavoro ed all'occupazione in ogni ambito lavorativo pubblico e privato, in mansioni compatibili con la situazione patologica soggettiva.


Art. 11.

(Preavviso militare ed assunzione
nei corpi militarizzati).

        1. Nessuna discriminazione può essere operata ai fini del servizio militare e dell'assunzione nei corpi militarizzati nei confronti dei portatori sani di talassemia o drepanocitosi o di altre forme di emoglobinopatie genetiche.


Art. 12.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18).

        1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 392, l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve essere interpretato nel senso che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non è correlata alle attitudini, ma alla concreta impossibilità di svolgere le primarie funzioni vitali senza l'assistenza prevalente, anche non continua, di terzi.

Art. 13.

(Applicazione della legge
5 febbraio 1992, n. 104).

        1. Ai cittadini affetti da talassemia, drepanocitosi e da altre forme di emoglobinopatie genetiche combinate si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, in quanto compatibile con la presente legge, ed essi possono fruire dei diritti e delle agevolazioni in essa previste, sulla base delle certificazioni contenute nella tessera personale di cui all'articolo 4.


Art. 14.

(Organizzazioni di volontariato).

        1. Lo Stato riconosce le associazioni di persone affette dalla talassemia, da drepanocitosi o da forme combinate di emoglobinopatie genetiche, e dei loro familiari fino al secondo grado in linea retta e collaterale, come organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle leggi regionali emanate in materia, con diritto ad essere iscritte negli albi delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni.
        2. I soggetti di cui al comma 1 possono far parte di una sola organizzazione ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge.
        3. Alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, aventi sede ed operanti nel territorio dello Stato, sono concessi contributi dalle regioni competenti per:

                a) la realizzazione di programmi rivolti all'informazione e prevenzione del fenomeno delle talassemie, delle drepanocitosi e delle altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche, ivi compreso il fenomeno dei portatori sani di talassemia;

                b) l'attuazione di interventi volti a garantire la tutela della salute nei luoghi di lavoro dei soggetti affetti da forma di emoglobinopatia;
                c) il sostegno psicologico e sociale, ivi compresa l'attività di segretario sociale, in favore dei talassemici;

                d) il funzionamento delle medesime organizzazioni.

        4. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi, con le stesse modalità, anche per la promozione dell'immagine dei talassemici nella società e per la lotta, anche sotto il profilo legale, alla loro emarginazione negli ambiti di vita e di lavoro. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni è disposta con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sanità.
        5. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3, predisposti dalle organizzazioni, sono presentati entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno all'assessorato regionale competente in materia di sanità.
        6. I contributi di funzionamento di cui alla lettera d) del comma 3 sono concessi in relazione alle spese preventivate ed, in ogni caso in misura non superiore a lire 50 milioni per ogni organizzazione in proporzione agli associati talassemici, drepanocitici e di altre forme di anche combinate delle emoglobinopatie genetiche.
        7. E' fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie di presentare entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello di concessione, la documentazione in originale relativa alle spese effettivamente sostenute, pena la decadenza per l'anno successivo dal diritto ai contributi previsti dal presente articolo.
        8. I programmi e gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 e quelli di cui all'articolo 2 sono finanziati per l'intera spesa ammessa fino ad un massimo di lire 50 milioni per ciascuna organizzazione.
        9. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono attribuiti alle organizzazioni ed ai richiedenti da una commissione costituita in ciascuna regione, composta da dieci membri, nominati dall'assessore regionale alla sanità, della quale fanno parte, oltre all'assessore o ad un suo delegato, tre talassemici maggiorenni o genitori o parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale di talassemici, nominati dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative, nonché un funzionario medico dell'assessorato e uno amministrativo, che assume anche le funzioni di segretario della commissione, e quattro medici esperti nella diagnosi, cura e prevenzione della talassemia, secondo un regolamento, che verrà emanato da ciascun assessore regionale per la sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        10. L'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione di cui al comma 9, è autorizzato a concedere contributi a copertura dell'intera spesa per la realizzazione, da parte di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pubbliche, di progetti di ricerca sulla prevenzione e cura della talassemia.
        11. I progetti di ricerca possono avere carattere pluriennale. Nei limiti di un triennio il contributo per la realizzazione di ciascun progetto non può superare i 150 milioni di lire l'anno.
        12. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3 possono prevedere interventi diretti all'informazione nelle scuole di ogni ordine e grado della regione.
        13. L'assessorato regionale della pubblica istruzione, anche attraverso i provveditorati agli studi della regione, assume ogni iniziativa necessaria all'attuazione degli interventi di cui al comma 12.
        14. I consultori familiari pubblici operanti nella regione e i consultori familiari privati beneficiari dei contributi regionali sono tenuti a realizzare corsi di informazione finalizzati a diffondere la conoscenza della talassemia e a prevenirne la diffusione, anche su proposta e d'intesa con le organizzazioni previste nel presente articolo.
        15. I comuni hanno l'obbligo di distribuire ai cittadini materiale illustrativo per la prevenzione delle talassemie, della drepanocitosi e delle altre forme di emoglobinopatie genetiche, anche attraverso gli uffici di stato civile all'atto della richiesta dei documenti per il matrimonio.
        16. Le regioni possono concedere gli stessi contributi di cui al presente articolo per la ricerca farmacologica e scientifica anche a strutture private mediante convenzioni da stipulare tra l'assessorato regionale competente in materia di sanità e l'ente o società o ditta privata, previo parere deliberativo espresso sui progetti presentati da parte della commissione di cui al comma 9.


Art. 15.

(Osservatori epidemiologici).

        1. Tra i centri o servizi istituiti dalla presente legge è costituito un sistema informativo automatizzato, denominato osservatorio epidemiologico nazionale (OEN), collegato all'osservatorio epidemiologico regionale (OER), con sede presso la regione Sicilia, e con il supporto informatico istituito presso il medesimo OER presso il quale confluiscono tutti i dati epidemiologici a livello nazionale e a livello comunitario. L'OEN ha come scopo la gestione medico-scientifica automatizzata di tutti i pazienti, l'archiviazione di tutti i dati individuali, la gestione del registro nazionale delle talassemie, della drepanocitosi e di tutte le altre forme emoglobinopatiche genetiche combinate, i dati statistici e i dati farmacologici, nonché l'archiviazione di dati individuali relativi ai cittadini individuati come portatori di talassemia, drepanocitosi o di altre forme patologico-genetiche di emaglobina, anche combinate. Alla regione Sicilia sono rimborsate dalle regioni che fruiscono del servizio, le spese di gestione dell'OEN sulla base del rendiconto finale delle spese per singola regione, da computare sulla base del numero dei pazienti o dei cittadini esaminati ed inseriti nel sistema informativo.
        2. Al sistema informativo di cui al comma 1 possono accedere lo Stato, le regioni e tutti i centri ed i servizi previsti dalla presente legge, gli organismi sanitari comunitari, dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) e tutti i cittadini per le loro singole posizioni, tramite i centri o servizi previsti dalla legge.

Art. 16.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 14, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. All'onere derivante dall'articolo 14 provvedono le regioni a carico dei rispettivi bilanci.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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