XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 863
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Compiti dello Stato e delle regioni).
1. Lo Stato, attraverso le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, predispone, nell'ambito dei rispettivi
piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed
altre iniziative volti a combattere e prevenire la talassemia,
la drepanocitosi, nonché tutte le altre forme di
emoglobinopatie genetiche anche combinate, da considerare
malattie ad alto rischio e ad elevato interesse sociale.
2. Le emoglobinopatie sono, altresì, considerate patologie
rare e fruiscono di tutte le agevolazioni previste dalla legge
sulle malattie rare e sui farmaci orfani.
3. L'intervento dello Stato attraverso le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma
1, è volto:
a) alla prevenzione primaria ed alla diagnosi
precoce delle patologie di cui al comma 1;
b) alla cura e riabilitazione dei malati delle
patologie di cui al comma 1;
c) alla agevolazione dell'inserimento sociale,
scolastico, lavorativo e sportivo dei malati;
d) a favorire l'educazione e l'informazione
sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari e
dell'intera popolazione a rischio e non a rischio;
e) a provvedere all'aggiornamento ed alla
preparazione professionale del personale socio-sanitario
addetto;
f) a promuovere programmi di ricerca finalizzati
al miglioramento degli standard di prevenzione, di
diagnosi, di cura e di ricerca farmacologica e genetica tesi
alla guarigione delle patologie di cui al comma 1.
Art. 2.
(Prevenzione).
1. Ai fini della prevenzione delle patologie di cui al
comma 1 dell'articolo 1 le regioni indicano alle aziene
sanitarie locali, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli
interventi operativi più idonei diretti a:
a) individuare, mediante screening
obbligatori, le fasce di popolazione portatrici
asintomatiche a rischio delle emoglobinopatie;
b) attuare una campagna informativa a largo raggio
nelle scuole, nei posti di lavoro, in tutti i luoghi di
prevenzione e cura pubblici e privati, in tutti i laboratori e
studi professionali medici, nei consultori pubblici e privati,
e negli uffici demografici comunali, mediante un obbligo
informativo imposto, in particolare, agli uffici matrimoniali,
alle parrocchie e ad ogni altro luogo ritenuto opportuno;
c) attuare una diagnosi obbligatoria precoce in
tutti i nati;
d) individuare le strutture ospedaliere deputate
ad attuare la prevenzione.
Art. 3.
(Centri regionali di alta specializzazione).
1. Le regioni istituiscono, a livello ospedaliero o
universitario, un centro regionale di alta specializzazione di
riferimento, con funzioni di ricerca, di prevenzione, di
diagnosi e cura e di riabilitazione dei malati di cui alla
presente legge, di orientamento e coordinamento della attività
sanitarie, sociali, formative ed informative. Le regioni
assicurano al centro personale, strutture e attrezzature
adeguate alla consistenza percentuale dei pazienti assistiti
in rapporto alla popolazione residente.
2. Il centro può avvalersi del supporto assistenziale dei
servizi ospedalieri o territoriali da esso individuati
nell'ambito della regione ai sensi dell'articolo 5.
Art. 4.
(Tessera personale).
1. Al cittadino affetto da talassemia, drepanocitosi o da
altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche è
rilasciata dal centro di cui all'articolo 3 una tessera
personale che attesta l'esistenza della malattia.
2. Il modello della tessera deve corrispondere alle
indicazioni stabilite con decreto del Ministro della sanità,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. La tessera, nella forma più adeguata per una lettura
anche automatizzata, riporta dettagliatamente le patologie e
le complicanze correlate alla malattia di base.
4. La certificazione contenuta nella tessera personale
attestante la sussistenza della patologia ha efficacia
probatoria nei confronti di ogni altro ente, organo o
commissione operante nel territorio dello Stato. In sede di
prima attuazione della presente legge la tessera è sostituita
da una certificazione rilasciata da un centro di talassemia o
day-hospital già esistente o istituto ai sensi
dell'articolo 5.
Art. 5.
(Istituzione di centri day-hospital).
1. La regione, in accordo con il piano sanitario
nazionale, individua una o più aziende ospedaliere, a seconda
del numero dei pazienti assistiti, e comunque non inferiore a
trenta, presso le quali istituisce servizi o centri per le
diagnosi e cura della talassemia in regime ambulatoriale o
day-hospital, al fine di garantire agli stessi la
possibilità di effettuare le terapie trasfusionali periodiche
in regime di assoluta sicurezza e senza necessità di ricovero
e determina l'aggregazione dei servizi o centri alle divisioni
di ematologia e, ove queste non esistono, alle divisioni di
medicina generale o di pediatria, presso le quali, nei casi di
acuzie patologiche, possono essere ricoverati gli emopatici a
seconda della loro età. In ogni caso, le strutture ospedaliere
assicurano ai pazienti prestazioni mediche pluridisciplinari
per tutte le patologie conseguenti, connesse e annesse alla
patologia emoglobinica di base in piena sintonia con la
équipe medica dei centri o servizi, che, in caso di
ricovero, deve essere avvertita e con l'eventuale sostegno dei
centri di cui all'articolo 3.
Art. 6.
(Cura e riabilitazione).
1. Le regioni forniscono gratuitamente il materiale
medico, tecnico, farmaceutico, direttamente o attraverso le
aziende sanitarie locali, sulla base della certificazione
contenuta nella tessera personale di cui all'articolo 4.
2. I farmaci salvavita e quelli necessari alla cura delle
patologie di base o di quelle connesse, indipendentemente dal
reddito, sono esenti da ticket e sono gratuitamente
forniti dalle aziende ospedaliere, che curano tale servizio a
mezzo delle farmacie interne. La loro fornitura al paziente
viene effettuata tramite i centri o i servizi. I farmaci
concessi sono quelli indicati nell'apposita sezione della
tessera personale di cui all'articolo 4.
Art. 7.
(Progetti di ricerca).
1. Lo Stato e le regioni finanziano progetti di ricerca
finalizzati alla cura, alla prevenzione e alla guarigione
della patologia talassemica, drepanocitica o di ogni altra
forma combinata di emoglobinopatia, su proposta dei centri
regionali di cui l'articolo 3, dietro presentazione di
progetti dettagliati, presentati da équipe mediche o
universitarie, nei limiti di spesa stabiliti all'articolo 14,
comma 11.
2. I progetti sono sottoposti all'esame della commissione
di cui al comma 9 dell'articolo 14 o di quella istituita
presso il Ministero della sanità con le stesse modalità ivi
previste e secondo un regolamento del Ministro della sanità da
approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. La ricerca medico-scientifica di base e farmacologica è
regolamentata dalle leggi statali vigenti e dalle disposizioni
in materia dell'Unione europea.
4. Sono applicabili alla ricerca farmacologica le
disposizioni legislative in materia di ricerca per i farmaci
relativi alle malattie rare.
Art. 8.
(Attività lavorativa).
1. Lo Stato promuove l'inserimento dei cittadini affetti
da talassemia, drepanocitosi o da altre forme combinate di
emoglobinopatie genetiche nel mondo del lavoro.
2. La talassemia, la drepanocitosi o le altre forme
combinate di emoglobinopatie genetiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono
compatibili con il diritto all'avviamento al lavoro, anche
quando, a seguito degli accertamenti medico-legali, sia
determinata l'invalidità al 100 per cento e sia concesso il
diritto all'indennità di accompagnamento.
3. L'accertamento delle residue capacità lavorative è
eseguito dai centri di cui all'articolo 3, annotato, su
richiesta degli interessati, sulla tessera di cui all'articolo
4 e fa fede ai sensi di legge.
4. La certificazione di cui al comma 3 dà diritto alla
iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
Art. 9.
(Attività sportive).
1. La talassemia, la drepanocitosi e le altre forme di
emoglobinopatie genetiche combinate non sono cause ostative
all'accertamento dall'idoneità fisica per lo svolgimento delle
attività sportive non competitive.
Art. 10.
(Esonero dal servizio militare
e dai servizi sostitutivi).
1. I cittadini affetti da talassemia, drepanocitosi o da
altre forme di emoglobinopatie genetiche combinate sono
esonerati dal servizio militare e da servizi sostitutivi di
esso, dietro presentazione della tessera personale di cui
all'articolo 4. Per tale esonero non può essere effettuata
alcuna discriminazione in relazione all'avviamento al lavoro
ed all'occupazione in ogni ambito lavorativo pubblico e
privato, in mansioni compatibili con la situazione patologica
soggettiva.
Art. 11.
(Preavviso militare ed assunzione
nei corpi militarizzati).
1. Nessuna discriminazione può essere operata ai fini del
servizio militare e dell'assunzione nei corpi militarizzati
nei confronti dei portatori sani di talassemia o drepanocitosi
o di altre forme di emoglobinopatie genetiche.
Art. 12.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18).
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 della
legge 26 luglio 1984, n. 392, l'articolo 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18, deve essere interpretato nel senso che
l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non è
correlata alle attitudini, ma alla concreta impossibilità di
svolgere le primarie funzioni vitali senza l'assistenza
prevalente, anche non continua, di terzi.
Art. 13.
(Applicazione della legge
5 febbraio 1992, n. 104).
1. Ai cittadini affetti da talassemia, drepanocitosi e da
altre forme di emoglobinopatie genetiche combinate si
applica la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, in quanto compatibile con la presente legge, ed
essi possono fruire dei diritti e delle agevolazioni in essa
previste, sulla base delle certificazioni contenute nella
tessera personale di cui all'articolo 4.
Art. 14.
(Organizzazioni di volontariato).
1. Lo Stato riconosce le associazioni di persone affette
dalla talassemia, da drepanocitosi o da forme combinate di
emoglobinopatie genetiche, e dei loro familiari fino al
secondo grado in linea retta e collaterale, come
organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266, e delle leggi regionali emanate in materia, con
diritto ad essere iscritte negli albi delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle regioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono far parte di una
sola organizzazione ai fini delle provvidenze previste dalla
presente legge.
3. Alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1,
aventi sede ed operanti nel territorio dello Stato, sono
concessi contributi dalle regioni competenti per:
a) la realizzazione di programmi rivolti
all'informazione e prevenzione del fenomeno delle talassemie,
delle drepanocitosi e delle altre forme combinate di
emoglobinopatie genetiche, ivi compreso il fenomeno dei
portatori sani di talassemia;
b) l'attuazione di interventi volti a garantire la
tutela della salute nei luoghi di lavoro dei soggetti affetti
da forma di emoglobinopatia;
c) il sostegno psicologico e sociale, ivi compresa
l'attività di segretario sociale, in favore dei
talassemici;
d) il funzionamento delle medesime
organizzazioni.
4. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi,
con le stesse modalità, anche per la promozione dell'immagine
dei talassemici nella società e per la lotta, anche sotto il
profilo legale, alla loro emarginazione negli ambiti di vita e
di lavoro. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni è
disposta con decreto dell'assessore regionale competente in
materia di sanità.
5. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3,
predisposti dalle organizzazioni, sono presentati entro e non
oltre il mese di marzo di ogni anno all'assessorato regionale
competente in materia di sanità.
6. I contributi di funzionamento di cui alla lettera
d) del comma 3 sono concessi in relazione alle spese
preventivate ed, in ogni caso in misura non superiore a lire
50 milioni per ogni organizzazione in proporzione agli
associati talassemici, drepanocitici e di altre forme di anche
combinate delle emoglobinopatie genetiche.
7. E' fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie di
presentare entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a
quello di concessione, la documentazione in originale relativa
alle spese effettivamente sostenute, pena la decadenza per
l'anno successivo dal diritto ai contributi previsti dal
presente articolo.
8. I programmi e gli interventi di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 3 e quelli di cui all'articolo 2
sono finanziati per l'intera spesa ammessa fino ad un massimo
di lire 50 milioni per ciascuna organizzazione.
9. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono attribuiti alle
organizzazioni ed ai richiedenti da una commissione costituita
in ciascuna regione, composta da dieci membri, nominati
dall'assessore regionale alla sanità, della quale fanno parte,
oltre all'assessore o ad un suo delegato, tre talassemici
maggiorenni o genitori o parenti entro il secondo grado in
linea retta e collaterale di talassemici, nominati dalle
organizzazioni regionali maggiormente rappresentative, nonché
un funzionario medico dell'assessorato e uno amministrativo,
che assume anche le funzioni di segretario della commissione,
e quattro medici esperti nella diagnosi, cura e prevenzione
della talassemia, secondo un regolamento, che verrà emanato da
ciascun assessore regionale per la sanità, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. L'assessore regionale per la sanità, sentita la
commissione di cui al comma 9, è autorizzato a concedere
contributi a copertura dell'intera spesa per la realizzazione,
da parte di ricercatori singoli o in équipe operanti in
strutture sanitarie pubbliche, di progetti di ricerca sulla
prevenzione e cura della talassemia.
11. I progetti di ricerca possono avere carattere
pluriennale. Nei limiti di un triennio il contributo per la
realizzazione di ciascun progetto non può superare i 150
milioni di lire l'anno.
12. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3
possono prevedere interventi diretti all'informazione nelle
scuole di ogni ordine e grado della regione.
13. L'assessorato regionale della pubblica istruzione,
anche attraverso i provveditorati agli studi della regione,
assume ogni iniziativa necessaria all'attuazione degli
interventi di cui al comma 12.
14. I consultori familiari pubblici operanti nella regione
e i consultori familiari privati beneficiari dei contributi
regionali sono tenuti a realizzare corsi di informazione
finalizzati a diffondere la conoscenza della talassemia e a
prevenirne la diffusione, anche su proposta e d'intesa con le
organizzazioni previste nel presente articolo.
15. I comuni hanno l'obbligo di distribuire ai cittadini
materiale illustrativo per la prevenzione delle talassemie,
della drepanocitosi e delle altre forme di emoglobinopatie
genetiche, anche attraverso gli uffici di stato civile
all'atto della richiesta dei documenti per il matrimonio.
16. Le regioni possono concedere gli stessi contributi di
cui al presente articolo per la ricerca farmacologica e
scientifica anche a strutture private mediante convenzioni da
stipulare tra l'assessorato regionale competente in materia di
sanità e l'ente o società o ditta privata, previo parere
deliberativo espresso sui progetti presentati da parte della
commissione di cui al comma 9.
Art. 15.
(Osservatori epidemiologici).
1. Tra i centri o servizi istituiti dalla presente legge è
costituito un sistema informativo automatizzato, denominato
osservatorio epidemiologico nazionale (OEN), collegato
all'osservatorio epidemiologico regionale (OER), con sede
presso la regione Sicilia, e con il supporto informatico
istituito presso il medesimo OER presso il quale confluiscono
tutti i dati epidemiologici a livello nazionale e a livello
comunitario. L'OEN ha come scopo la gestione
medico-scientifica automatizzata di tutti i pazienti,
l'archiviazione di tutti i dati individuali, la gestione del
registro nazionale delle talassemie, della drepanocitosi e di
tutte le altre forme emoglobinopatiche genetiche combinate, i
dati statistici e i dati farmacologici, nonché l'archiviazione
di dati individuali relativi ai cittadini individuati come
portatori di talassemia, drepanocitosi o di altre forme
patologico-genetiche di emaglobina, anche combinate. Alla
regione Sicilia sono rimborsate dalle regioni che fruiscono
del servizio, le spese di gestione dell'OEN sulla base del
rendiconto finale delle spese per singola regione, da
computare sulla base del numero dei pazienti o dei cittadini
esaminati ed inseriti nel sistema informativo.
2. Al sistema informativo di cui al comma 1 possono
accedere lo Stato, le regioni e tutti i centri ed i servizi
previsti dalla presente legge, gli organismi sanitari
comunitari, dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) e
tutti i cittadini per le loro singole posizioni, tramite i
centri o servizi previsti dalla legge.
Art. 16.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, ad eccezione dell'articolo 14, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. All'onere derivante dall'articolo 14 provvedono le
regioni a carico dei rispettivi bilanci.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.