XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 857
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di realizzare la
salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle
isole minori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano negli
ambiti territoriali individuati nell'allegato A annesso alla
presente legge.
Art. 2.
(Programma di interventi).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
della commissione permanente per le isole minori di cui
all'articolo 3, predispone entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un programma triennale
di interventi per le isole minori diretto a realizzare:
a) lo sviluppo dell'agricoltura, della
maricoltura, delle attività di conservazione e trasformazione
dei prodotti ittici e agricoli, della pesca, della
cantieristica, del turismo e della ricerca scientifica;
b) la riorganizzazione delle strutture
scolastiche, privilegiando indirizzi atti a sviluppare le
risorse economiche e culturali delle isole;
c) la ridefinizione degli strumenti
urbanistici;
d) il recupero dei beni culturali e ambientali;
e) la regolamentazione dell'afflusso veicolare e
l'adeguamento delle strutture viarie;
f) la ristrutturazione dei porti e dei
collegamenti aerei e marittimi con la terraferma;
g) l'approvvigionamento idrico;
h) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque;
i) la salvaguardia della flora e della fauna
locale;
l) l'adeguamento dei servizi sanitari e
assistenziali, con particolare attenzione all'organizzazione
dei servizi di primo soccorso;
m) la dismissione e la nuova destinazione delle
strutture di edilizia carceraria;
n) la rideterminazione delle servitù militari.
2. Il programma triennale di cui al comma 1 è aggiornato
annualmente e rinnovato ad ogni scadenza triennale.
Art. 3.
(Commissione permanente
per le isole minori).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la commissione permanente per le isole minori,
presieduta da un sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e composta da:
a) un rappresentante per ciascuna regione di
appartenenza delle isole minori;
b) un funzionario con qualifica non inferiore a
quella di dirigente generale in rappresentanza dei Ministeri
delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio, per i beni e le attività culturali,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle
attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Della commissione fanno parte altresì, in ragione degli
affari trattati, i rappresentanti delle altre amministrazioni
dello Stato.
3. La commissione elabora la proposta di programma
triennale di interventi di cui all'articolo 2.
4. La commissione può sentire, ove lo ritenga opportuno,
al fine dell'attuazione del programma di intervento, i
rappresentanti delle associazioni ambientaliste, nonché
esperti e ricercatori nelle varie discipline scientifiche.
Art. 4.
(Fondo per la tutela e lo sviluppo
delle isole minori).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per la tutela e lo sviluppo
economico-sociale delle isole minori con dotazione annua di
200 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia le iniziative
promosse nell'ambito del programma triennale di cui
all'articolo 2.
Art. 5.
(Accordo di programma).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
promuove, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la conclusione, in
ciascuno degli ambiti territoriali individuati nell'allegato A
annesso alla presente legge, di un accordo di programma per
l'attuazione del programma triennale di sviluppo
socio-economico tra le amministrazioni statali, regionali,
provinciali e comunali interessate.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede, per gli anni 2002 e 2003,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Allegato A
(articolo 1, comma 2)
AMBITI DI INTERVENTO
Isole Tremiti
1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia,
Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al
limite delle acque territoriali.
Pantelleria
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli,
Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la
metà della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Sulcitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada
e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano,
Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara,
Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
nelle altre direzioni.
Isole Partenopee
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio
di 20 miglia nelle altre direzioni:
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e
fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di
Grosseto.
Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per
un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.