XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 857




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge ha lo scopo di realizzare la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle isole minori.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano negli ambiti territoriali individuati nell'allegato A annesso alla presente legge.


Art. 2.

(Programma di interventi).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione permanente per le isole minori di cui all'articolo 3, predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale di interventi per le isole minori diretto a realizzare:

                a) lo sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, delle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici e agricoli, della pesca, della cantieristica, del turismo e della ricerca scientifica;

                b) la riorganizzazione delle strutture scolastiche, privilegiando indirizzi atti a sviluppare le risorse economiche e culturali delle isole;

                c) la ridefinizione degli strumenti urbanistici;

                d) il recupero dei beni culturali e ambientali;

                e) la regolamentazione dell'afflusso veicolare e l'adeguamento delle strutture viarie;
                f) la ristrutturazione dei porti e dei collegamenti aerei e marittimi con la terraferma;

                g) l'approvvigionamento idrico;

                h) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque;

                i) la salvaguardia della flora e della fauna locale;

                l) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali, con particolare attenzione all'organizzazione dei servizi di primo soccorso;

                m) la dismissione e la nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

                n) la rideterminazione delle servitù militari.

        2. Il programma triennale di cui al comma 1 è aggiornato annualmente e rinnovato ad ogni scadenza triennale.


Art. 3.

(Commissione permanente
per le isole minori).

        1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la commissione permanente per le isole minori, presieduta da un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da:

                a) un rappresentante per ciascuna regione di appartenenza delle isole minori;

                b) un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale in rappresentanza dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Della commissione fanno parte altresì, in ragione degli affari trattati, i rappresentanti delle altre amministrazioni dello Stato.
        3. La commissione elabora la proposta di programma triennale di interventi di cui all'articolo 2.
        4. La commissione può sentire, ove lo ritenga opportuno, al fine dell'attuazione del programma di intervento, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, nonché esperti e ricercatori nelle varie discipline scientifiche.


Art. 4.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo
delle isole minori).

        1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori con dotazione annua di 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia le iniziative promosse nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 2.


Art. 5.

(Accordo di programma).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la conclusione, in ciascuno degli ambiti territoriali individuati nell'allegato A annesso alla presente legge, di un accordo di programma per l'attuazione del programma triennale di sviluppo socio-economico tra le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali interessate.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Allegato A
(articolo 1, comma 2)


AMBITI DI INTERVENTO


Isole Tremiti

          1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.
          Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.


Pantelleria

          2. Pantelleria.
          Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.


Isole Pelagie

          3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
          Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.


Isole Egadi

          4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
          Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

          5. Ustica: Ustica.
          Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.


Isole Eolie

          6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.
          Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

          7. Salina: Salina.
          Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.


Isole Sulcitane

          8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
          Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna

          9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.
          Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.


Isole Partenopee

          10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
          Mare: l'intero golfo di Napoli.


Isole Ponziane

          11. Ponza, Palmarola, Zannone.
          Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni:

          12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
          Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.


Isole Toscane

          13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
          Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

          14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.
          Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

          15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
          Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.



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