XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 851
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro della giustizia č autorizzato a realizzare
nelle cittā di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano e
Lanusei, entro il 31 dicembre 2002, nuove case circondariali,
adeguate al rispetto delle esigenze delle persone detenute e
al principio delle finalitā rieducative della pena.
Contemporaneamente all'acquisita disponibilitā delle nuove
case circondariali, quelle giā esistenti sono dimesse.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, il Ministro della
giustizia promuove due distinti accordi programma con i comuni
di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano e di Lanusei e
con la regione Sardegna. Gli accordi di programma
prevedono:
a) la messa a disposizione dell'amministrazione
penitenziaria delle aree e delle altre strutture con le
relative autorizzazioni, idonee alla costruzione di nuove e
moderne case circondariali;
b) la dismissione degli edifici attualmente
adibiti a case circondariali in favore, rispettivamente, dei
comuni di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano e
Lanusei, con la indicazione delle nuove destinazioni d'uso;
c) il finanziamento della costruzione di nuovi
edifici, con la specificazione delle risorse provenienti dal
bilancio dello Stato o da altre fonti pubbliche e della quota
di eventuali finanziamenti privati;
d) la modalitā dell'eventuale concorso, nel
rispetto della legislazione vigente, di soggetti privati per
la complessiva realizzazione degli interventi, qualora le
nuove destinazioni d'uso delle case circondariali dismesse
consentano attivitā economiche di mercato.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, quantificato in lire 25 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.