XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 851




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministro della giustizia č autorizzato a realizzare nelle cittā di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano e Lanusei, entro il 31 dicembre 2002, nuove case circondariali, adeguate al rispetto delle esigenze delle persone detenute e al principio delle finalitā rieducative della pena. Contemporaneamente all'acquisita disponibilitā delle nuove case circondariali, quelle giā esistenti sono dimesse.
        2. Per le finalitā di cui al comma 1, il Ministro della giustizia promuove due distinti accordi programma con i comuni di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano e di Lanusei e con la regione Sardegna. Gli accordi di programma prevedono:

            a) la messa a disposizione dell'amministrazione penitenziaria delle aree e delle altre strutture con le relative autorizzazioni, idonee alla costruzione di nuove e moderne case circondariali;

            b) la dismissione degli edifici attualmente adibiti a case circondariali in favore, rispettivamente, dei comuni di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano e Lanusei, con la indicazione delle nuove destinazioni d'uso;

            c) il finanziamento della costruzione di nuovi edifici, con la specificazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato o da altre fonti pubbliche e della quota di eventuali finanziamenti privati;

            d) la modalitā dell'eventuale concorso, nel rispetto della legislazione vigente, di soggetti privati per la complessiva realizzazione degli interventi, qualora le nuove destinazioni d'uso delle case circondariali dismesse consentano attivitā economiche di mercato.

Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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