XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 848




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'aliquota IVA per l'acquisto di biciclette e di parti componenti delle biciclette è fissata al 10 per cento.
        2. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            "127-octiesdecies (Biciclette e parti componenti delle biciclette)".


Art. 2.

        1. All'onere per il minore gettito fiscale derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si fa fronte mediante l'aumento di lire 2 al litro del prezzo della benzina. Qualora il predetto gettito fiscale non risultasse diminuito o gli introiti derivanti dall'aumento della benzina risultassero maggiori del mancato incasso realizzatosi, i fondi in esubero sono destinati al finanziamento di leggi che prevedano interventi dello Stato in favore della realizzazione di piste ciclabili.



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