XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 848
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'aliquota IVA per l'acquisto di biciclette e di parti
componenti delle biciclette è fissata al 10 per cento.
2. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
aggiunto, in fine, il seguente numero:
"127-octiesdecies (Biciclette e parti componenti
delle biciclette)".
Art. 2.
1. All'onere per il minore gettito fiscale derivante
dall'attuazione dell'articolo 1 si fa fronte mediante
l'aumento di lire 2 al litro del prezzo della benzina. Qualora
il predetto gettito fiscale non risultasse diminuito o gli
introiti derivanti dall'aumento della benzina risultassero
maggiori del mancato incasso realizzatosi, i fondi in esubero
sono destinati al finanziamento di leggi che prevedano
interventi dello Stato in favore della realizzazione di piste
ciclabili.