XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 841
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sistemi culturali e ambientali montani e territori
confinanti).
1. Si definiscono sistemi culturali e ambientali montani e
territori confinanti i contesti omogenei o integrati,
comprendenti uno o più comuni appartenenti anche a regioni
diverse, caratterizzati da una vasta offerta di beni culturali
e ambientali, e da una diffusa presenza di pievi, chiese,
edifici religiosi, ambiente boschivo e agricolo montano.
2. Ai sensi della parte I, titolo II, capo V, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni
provvedono alla individuazione dei sistemi ambientali e
culturali montani e dei territori confinanti, di cui al comma
1, attraverso forme di concertazione con gli enti locali.
3. Le regioni provvedono, altresì, al finanziamento di
progetti di sviluppo dei sistemi ambientali e culturali
montani e dei territori confinanti, predisposti da soggetti
pubblici o privati. A tale fine le regioni utilizzano le
disponibilità del Fondo nazionale per la montagna di cui
all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del Fondo di cui
all'articolo 2 della presente legge, nonché le risorse
comunitarie, con lo scopo, in particolare, di:
a) attuare politiche intersettoriali ed
infrastrutturali necessarie alla qualificazione dei sistemi
culturali e ambientali montani, con particolare riguardo al
recupero del patrimonio edilizio religioso, rurale ed alla
rinascita delle pievi;
b) sostenere, attraverso progetti mirati di
riutilizzo del territorio, lo sviluppo di attività lavorative
che consentano la graduale ripopolazione dei casolari e delle
pievi, favorendo in particolare progetti di recupero del
patrimonio boschivo, di rilancio dell'agricoltura montana, di
agriturismo, di itinerari ambientali-escursionistici,
religiosi, storici ed enogastronomici, di recupero delle
tradizioni popolari, di quelle di artigianato artistico e
degli antichi mestieri.
Art. 2.
(Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dei sistemi
ambientali e culturali montani).
1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo
1, comma 3, è istituito presso il Ministero per i beni e e le
attività culturali il Fondo di cofinanziamento per la
riqualificazione dei sistemi ambientali e culturali montani,
di seguito denominato "Fondo".
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che erogano le rispettive
somme per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3. I criteri e le modalità di
utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, una
quota pari a un terzo dei proventi derivanti dal gioco del
lotto destinati, ai sensi del comma 83 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, al
recupero ed alla salvaguardia dei beni culturali, è devoluta
al Fondo di cui al comma 1, per la copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge.
Art. 3.
(Progetto Versilia).
1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui
all'articolo 1, con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, è finanziato il progetto sperimentale
"Versilia", stabilendo, di intesa con la regione Toscana,
l'ammontare delle risorse, i criteri e le modalità di
attuazione relativamente:
a) all'individuazione di uno o più sistemi
culturali e ambientali montani, con lo scopo di avviare il
rilancio economico e sociale dei territori interessati;
b) al recupero del patrimonio boschivo e al
rilancio delle attività agricole e dei prodotti agricoli
montani;
c) al recupero ed al restauro degli edifici
religiosi e delle opere di arte sacra;
d) alla creazione di un sistema integrato di
itinerari storici, religiosi, culturali, ambientali ed
enogastronomici;
e) alla creazione di un sistema museale e di
centri di documentazione in materia di patrimonio
storico-archeologico, di arte sacra e di restauro.