XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 841




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sistemi culturali e ambientali montani e territori
confinanti).

        1. Si definiscono sistemi culturali e ambientali montani e territori confinanti i contesti omogenei o integrati, comprendenti uno o più comuni appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati da una vasta offerta di beni culturali e ambientali, e da una diffusa presenza di pievi, chiese, edifici religiosi, ambiente boschivo e agricolo montano.
        2. Ai sensi della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni provvedono alla individuazione dei sistemi ambientali e culturali montani e dei territori confinanti, di cui al comma 1, attraverso forme di concertazione con gli enti locali.
        3. Le regioni provvedono, altresì, al finanziamento di progetti di sviluppo dei sistemi ambientali e culturali montani e dei territori confinanti, predisposti da soggetti pubblici o privati. A tale fine le regioni utilizzano le disponibilità del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché le risorse comunitarie, con lo scopo, in particolare, di:

            a) attuare politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dei sistemi culturali e ambientali montani, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio religioso, rurale ed alla rinascita delle pievi;

            b) sostenere, attraverso progetti mirati di riutilizzo del territorio, lo sviluppo di attività lavorative che consentano la graduale ripopolazione dei casolari e delle pievi, favorendo in particolare progetti di recupero del patrimonio boschivo, di rilancio dell'agricoltura montana, di agriturismo, di itinerari ambientali-escursionistici, religiosi, storici ed enogastronomici, di recupero delle tradizioni popolari, di quelle di artigianato artistico e degli antichi mestieri.


Art. 2.

(Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dei sistemi
ambientali e culturali montani).

        1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 1, comma 3, è istituito presso il Ministero per i beni e e le attività culturali il Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dei sistemi ambientali e culturali montani, di seguito denominato "Fondo".
        2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che erogano le rispettive somme per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, una quota pari a un terzo dei proventi derivanti dal gioco del lotto destinati, ai sensi del comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, al recupero ed alla salvaguardia dei beni culturali, è devoluta al Fondo di cui al comma 1, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

Art. 3.

(Progetto Versilia).

        1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è finanziato il progetto sperimentale "Versilia", stabilendo, di intesa con la regione Toscana, l'ammontare delle risorse, i criteri e le modalità di attuazione relativamente:

            a) all'individuazione di uno o più sistemi culturali e ambientali montani, con lo scopo di avviare il rilancio economico e sociale dei territori interessati;

            b) al recupero del patrimonio boschivo e al rilancio delle attività agricole e dei prodotti agricoli montani;

            c) al recupero ed al restauro degli edifici religiosi e delle opere di arte sacra;

            d) alla creazione di un sistema integrato di itinerari storici, religiosi, culturali, ambientali ed enogastronomici;

              e) alla creazione di un sistema museale e di centri di documentazione in materia di patrimonio storico-archeologico, di arte sacra e di restauro.



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