XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 840




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Presso l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è istituito l'Ente tecnico per l'incremento, la tutela e la conservazione delle razze asinine esistenti in Italia, di seguito denominato "Ente tecnico", con lo scopo, in particolare, di curare la gestione e l'organizzazione di eventuali palii o corse asinine sul territorio nazionale. Dell'Ente tecnico fanno parte rappresentanti dell'Associazione nazionale degli amici dell'asino di cui al comma 2.
        2. E' istituita l'Associazione nazionale degli amici dell'asino, di seguito denominata "Associazione", con sede in Seravezza, in provincia di Lucca. L'Associazione, senza scopo di lucro, è riconosciuta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e persegue le seguenti finalità:

                a) diffusione della conoscenza delle qualità dell'asino, della sua utilità sociale e del suo rilievo nel contesto della storia umana e naturale dell'Italia;

                b) tutela delle diverse razze dell'asino italiano;

                c) sviluppo e sostegno delle iniziative associative riguardanti l'asino, ivi comprese le attività di documentazione e ricerca;

                d) sviluppo e sostegno delle feste popolari che si fondano su palii o su altre manifestazioni incentrate sull'asino.


Art. 2.

(Palio dei micci).

        1. Il "Palio dei micci", che si tiene la prima domenica di maggio di ogni anno in Querceta di Seravezza, in provincia di Lucca, è riconosciuto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, quale manifestazione di rilievo nazionale per le finalità di cui all'articolo 1.
        2. Alla manifestazione di cui al comma 1 possono concorrere rappresentanze folcloristiche di altri comuni italiani, o loro associazioni, che ospitano analoghe feste fondate su esibizioni o su gare di cui è protagonista l'asino.


Art. 3.

(Istituzione del Centro di documentazione e ricerca
sull'asino).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nel comune di Seravezza, frazione di Querceta, il Centro di documentazione e ricerca per la tutela, la storia e la divulgazione delle qualità dell'asino, di seguito denominato "Centro".
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede tramite utilizzazione di parte dei proventi derivanti dal gioco delle scommesse di cui all'articolo 4, assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al comune di Seravezza.
        3. L'Associazione, in collaborazione con la pro loco di Querceta, organizza il Palio di cui all'articolo 2 e le manifestazioni collaterali.


Art. 4.

(Istituzione di nuovi giochi a premi).

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'estensione del gioco delle scommesse ippiche anche a corse di trotto e di galoppo tra asini.
        2. I delegati per la raccolta delle scommesse sulle corse di cui al comma 1 gestiscono il segnale televisivo della trasmissione delle corse, nonché la raccolta delle scommesse relative alle medesime.
        3. I proventi dell'UNIRE derivanti dal gioco delle scommesse sulle corse di cui al comma 1, al netto delle trattenute e detratta la quota destinata al comune di Seravezza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono versati in parti uguali all'Ente tecnico e all'Associazione per le finalità di cui alla presente legge.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'istituzione del Centro, per le spese di primo impianto, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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