XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 840
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Presso l'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE) è istituito l'Ente tecnico per l'incremento, la
tutela e la conservazione delle razze asinine esistenti in
Italia, di seguito denominato "Ente tecnico", con lo scopo, in
particolare, di curare la gestione e l'organizzazione di
eventuali palii o corse asinine sul territorio nazionale.
Dell'Ente tecnico fanno parte rappresentanti dell'Associazione
nazionale degli amici dell'asino di cui al comma 2.
2. E' istituita l'Associazione nazionale degli amici
dell'asino, di seguito denominata "Associazione", con sede in
Seravezza, in provincia di Lucca. L'Associazione, senza scopo
di lucro, è riconosciuta con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, e persegue le
seguenti finalità:
a) diffusione della conoscenza delle qualità
dell'asino, della sua utilità sociale e del suo rilievo nel
contesto della storia umana e naturale dell'Italia;
b) tutela delle diverse razze dell'asino
italiano;
c) sviluppo e sostegno delle iniziative
associative riguardanti l'asino, ivi comprese le attività di
documentazione e ricerca;
d) sviluppo e sostegno delle feste popolari che si
fondano su palii o su altre manifestazioni incentrate
sull'asino.
Art. 2.
(Palio dei micci).
1. Il "Palio dei micci", che si tiene la prima domenica di
maggio di ogni anno in Querceta di Seravezza, in provincia di
Lucca, è riconosciuto, con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, quale
manifestazione di rilievo nazionale per le finalità di cui
all'articolo 1.
2. Alla manifestazione di cui al comma 1 possono
concorrere rappresentanze folcloristiche di altri comuni
italiani, o loro associazioni, che ospitano analoghe feste
fondate su esibizioni o su gare di cui è protagonista
l'asino.
Art. 3.
(Istituzione del Centro di documentazione e ricerca
sull'asino).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nel
comune di Seravezza, frazione di Querceta, il Centro di
documentazione e ricerca per la tutela, la storia e la
divulgazione delle qualità dell'asino, di seguito denominato
"Centro".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede tramite utilizzazione di parte dei proventi derivanti
dal gioco delle scommesse di cui all'articolo 4, assegnati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al comune
di Seravezza.
3. L'Associazione, in collaborazione con la pro loco
di Querceta, organizza il Palio di cui all'articolo 2 e le
manifestazioni collaterali.
Art. 4.
(Istituzione di nuovi giochi a premi).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'estensione del gioco
delle scommesse ippiche anche a corse di trotto e di galoppo
tra asini.
2. I delegati per la raccolta delle scommesse sulle corse
di cui al comma 1 gestiscono il segnale televisivo della
trasmissione delle corse, nonché la raccolta delle scommesse
relative alle medesime.
3. I proventi dell'UNIRE derivanti dal gioco delle
scommesse sulle corse di cui al comma 1, al netto delle
trattenute e detratta la quota destinata al comune di
Seravezza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono versati in
parti uguali all'Ente tecnico e all'Associazione per le
finalità di cui alla presente legge.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'istituzione del Centro, per le
spese di primo impianto, pari a lire 1 miliardo per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.