XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 830




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge integra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per i settori bonifica, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e delle risorse idriche, ferme restando le funzioni in materia trasferite alle regioni.


Art. 2.

(Finalità).

        1. Al fine di una più concreta ed efficace attuazione delle autonomie locali, in coerenza con i princìpi dettati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce di spettanza delle province anche le funzioni amministrative di interesse provinciale nei settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità naturali, nonché della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la presente legge disciplina il conferimento alle province stesse di tutte le funzioni pubbliche inerenti alla bonifica.
        2. In particolare, il conferimento di cui al comma 1 è finalizzato:

                a) ad assicurare pienezza, omogeneità e unitarietà alla responsabilità e all'attività amministrativa delle province nei complessi e delicati interventi di salvaguardia del territorio, in modo da garantire una adeguata riduzione della frammentazione delle competenze esistenti nella materia;

                b) ad attribuire la gestione del territorio ad amministratori che siano espressione dell'intera società civile, considerato che le attività di bonifica coinvolgono preminenti interessi pubblici di carattere generale che devono far capo alle comunità territoriali nel loro complesso e non a rappresentanze di categorie di preminente interesse privato;

                c) ad eliminare il contenzioso conseguente alla imposizione di ingiustificabili contributi di bonifica e conseguentemente ridare ai cittadini fiducia nelle istituzioni.


Art. 3.

(Conferimento di funzioni).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad attribuire alle province, in attuazione dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità ai princìpi fissati dagli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dagli articoli 1, 3 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le seguenti funzioni amministrative pubbliche già esercitate dai consorzi di bonifica ed irrigazione:

                a) programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere di bonifica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni;

                b) conservazione e polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze, di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

                c) realizzazione delle opere pubbliche e partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, secondo quanto stabilito dagli articoli 1, comma 4, e 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

                d) utilizzo per usi produttivi delle acque irrigue e di bonifica e rilascio di autorizzazioni per l'uso delle reti idrauliche, disciplinati dall'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

        2. Sono altresì trasferite alle province tutte le altre funzioni pubbliche già di competenza, a termini di legge, dei consorzi di bonifica ed irrigazione, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 5.
        3. Il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite.
        4. Le regioni provvedono inoltre alla consegna alle province delle opere, dei manufatti e degli impianti di bonifica facenti parte del demanio pubblico e dei beni mobili ed immobili acquistati con fondi pubblici.
        5. Restano ferme le competenze delle comunità montane in materia di bonifica montana stabilite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
        6. Qualora le funzioni indicate ai commi 1 e 2 debbano essere esercitate nell'ambito di un comprensorio di bonifica, costituito da uno o più bacini idrografici, comprendente il territorio di più province, all'esercizio delle stesse provvede la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio stesso, sentito il parere, per le funzioni di programmazione, per la realizzazione degli interventi e per la prima fase di attuazione della presente legge, delle altre province interessate, che devono pronunciarsi nel termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta. La mancata pronuncia nel predetto termine equivale ad assenso.
        7. Per le opere aventi carattere interregionale la provincia esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 d'intesa con gli organi e con gli enti competenti delle altre regioni, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 4.

(Inventario delle opere di bonifica).


        1. Alla specifica individuazione delle opere pubbliche di bonifica, nonché di tutti gli altri beni pubblici accatastati al demanio accidentale statale o regionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e da consegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, nonché all'acquisizione di dati e notizie sulla vigente gestione consortile, si provvede mediante la compilazione, da parte dei consorzi di bonifica ed irrigazione già usuari dei beni predetti, di un apposito questionario predisposto, con proprio decreto, dal Ministro delle politiche agricole e forestali entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica ed irrigazione devono consegnare alle competenti regioni i questionari di cui al comma 1 debitamente compilati.
        3. La mancata compilazione dei questionari da parte dei consorzi comporta la nomina di commissari regionali per l'acquisizione presso gli uffici consorziali dei dati e delle notizie non forniti.


Art. 5.

(Consorzi di bonifica e di irrigazione).

        1. Ai consorzi di bonifica e di irrigazione restano riservate le attività di natura privata previste dal piano generale di bonifica di cui agli articoli 4 e da 38 a 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, nonché quelle indipendenti da tale piano disciplinate dagli articoli da 43 a 47 dello stesso regio decreto, nell'osservanza delle disposizioni fissate dalla legge 12 febbraio 1942, n. 183, ivi compresa la facoltà, prevista all'articolo 3 della legge stessa, di imporre alla proprietà agricola contributi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario.
        2. Salvo la ricorrenza delle ipotesi previste dall'articolo 863, secondo comma, del codice civile, le regioni dispongono l'abrogazione del riconoscimento della personalità giuridica pubblica ai consorzi di bonifica ed irrigazione operanti nell'ambito regionale e contestualmente attribuiscono la personalità giuridica privata.

Art. 6.

(Adduzione di acque fognarie al recapito finale).

        1. Il trasporto e l'adduzione al recapito finale, ovvero fiumi, torrenti, laghi mare ed altri corpi idrici naturali pubblici, delle acque fognarie, meteoriche e reflue, defluenti dagli insediamenti urbani e periurbani, competono esclusivamente, quale specifica funzione istituzionale, agli enti gestori degli impianti fognari.
        2. Gli enti gestori degli impianti fognari che, per scelta od altra ragione e previo conseguimento della concessione prescritta dall'articolo 134, primo comma, lettera g), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, nonché delle autorizzazioni agli scarichi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ricorrano al servizio idraulico assicurato dalle opere di bonifica gestite dalle province per il completamento del servizio di fognatura, ovvero per l'adduzione al recapito finale delle acque fognarie meteoriche o reflue, contribuiscono, in modo esclusivo, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese di gestione delle opere pubbliche interessate, in proporzione al beneficio ottenuto.
        3. Gli enti gestori di cui al comma 2 concorrono anche alle spese derivanti dall'eventuale, necessario adeguamento funzionale delle opere pubbliche interessate allo scarico delle acque fognarie.
        4. I contributi ed i concorsi spesa di cui ai commi 2 e 3 sono riscossi mediante ruoli esecutivi.


Art. 7.

(Contributi dei privati).

        1. A decorrere dalla data di operatività del conferimento di funzioni e della consegna delle opere stabilita dal comma 2 dell'articolo 10 è soppressa la contribuzione a carico dei proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica, ad esclusione di quella relativa alla fornitura, diretta ed indiretta, dell'acqua irrigua.
        2. Per fornitura indiretta si intende, di norma, l'immissione di acqua irrigua nelle canalizzazioni di scolo per il ravvenamento della falda superficiale.
        3. Il contributo irriguo è applicato secondo criteri e modalità stabiliti dalle regioni ed è riscosso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.


Art. 8.

(Aziende speciali).

        1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite e delle altre ad esse connesse già di loro competenza, quali quelle della difesa ambientale, le province istituiscono, anche al fine di favorirne l'esercizio associato con i comuni, aziende speciali previste dal titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        2. L'azienda di cui al comma 1 è denominata "azienda speciale acqua suolo ambiente della provincia di......", e svolge le proprie attività sotto la vigilanza e tutela della provincia.
        3. A fini di uniformità di normativa in ambito regionale, le regioni approntano lo schema di statuto delle aziende di cui al comma 2.


Art. 9.

(Trasferimento di personale).

        1. In relazione al conferimento di funzioni disposto dall'articolo 3, tutto o parte del personale dei consorzi di bonifica e di irrigazione è trasferito senza soluzione di continuità, a richiesta degli interessati, alle dipendenze delle competenti province e conserva la posizione giuridica ed economica acquisita nel consorzio di provenienza.
        2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli provinciali in conformità ad apposita tabella di equiparazione stabilita dalle regioni.
        3. Eventuali trattamenti economici in godimento maggiori rispetto a quelli tabellari costituiscono assegno ad personam, riassorbibile in sede di successivi miglioramenti economici.


Art. 10.

(Decorrenza del conferimento).

        1. Il conferimento delle funzioni alle province disposto dalla presente legge deve essere attuato dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.
        2. I conferimenti, i trasferimenti delle competenze, dei beni e delle necessarie risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, nonché la consegna delle opere divengono operativi con l'inizio dell'anno successivo a quello in cui sono stati emanati i provvedimenti regionali di cui al comma 1.


Art. 11.

(Norme finanziarie).

        1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede con risorse finanziarie delle regioni, da determinare annualmente con le leggi di approvazione del bilancio preventivo regionale.
        2. Nella determinazione delle disponibilità finanziarie occorrenti all'attuazione della presente legge si tiene conto dei corrispettivi d'entrata spettanti alle province per i servizi di allontanamento e adduzione al recapito finale di acque fognarie e per i servizi di fornitura di acqua irrigua, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7, nonché di ogni altro provento derivante dallo svolgimento dei servizi relativi alle funzioni conferite dalle regioni.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Con il conferimento alle province, le funzioni di cui all'articolo 3 passano dall'ambito del settore agricoltura a quello del territorio ed ambiente.
        2. Nel caso in cui, per le funzioni conferite alle province, leggi statali prevedano la competenza di organi ed uffici statali o la partecipazione di dipendenti statali all'esercizio delle funzioni stesse, i predetti organi, uffici e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e dipendenti delle province, secondo quanto disposto dagli ordinamenti delle province medesime.


Art. 13.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati:

                a) l'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

                b) l'articolo 862 del codice civile.



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