XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 830
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge integra, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali
stabiliti dalle leggi statali per i settori bonifica, difesa
del suolo, tutela dell'ambiente e delle risorse idriche, ferme
restando le funzioni in materia trasferite alle regioni.
Art. 2.
(Finalità).
1. Al fine di una più concreta ed efficace attuazione
delle autonomie locali, in coerenza con i princìpi dettati dal
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
riconosce di spettanza delle province anche le funzioni
amministrative di interesse provinciale nei settori della
difesa del suolo, della tutela e valorizzazione dell'ambiente
e prevenzione delle calamità naturali, nonché della tutela e
valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la
presente legge disciplina il conferimento alle province stesse
di tutte le funzioni pubbliche inerenti alla bonifica.
2. In particolare, il conferimento di cui al comma 1 è
finalizzato:
a) ad assicurare pienezza, omogeneità e unitarietà
alla responsabilità e all'attività amministrativa delle
province nei complessi e delicati interventi di salvaguardia
del territorio, in modo da garantire una adeguata riduzione
della frammentazione delle competenze esistenti nella
materia;
b) ad attribuire la gestione del territorio ad
amministratori che siano espressione dell'intera società
civile, considerato che le attività di bonifica coinvolgono
preminenti interessi pubblici di carattere generale che devono
far capo alle comunità territoriali nel loro complesso e non a
rappresentanze di categorie di preminente interesse
privato;
c) ad eliminare il contenzioso conseguente alla
imposizione di ingiustificabili contributi di bonifica e
conseguentemente ridare ai cittadini fiducia nelle
istituzioni.
Art. 3.
(Conferimento di funzioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono ad attribuire alle
province, in attuazione dell'articolo 19 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità ai
princìpi fissati dagli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dagli articoli 1, 3 e 7 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, le seguenti funzioni amministrative
pubbliche già esercitate dai consorzi di bonifica ed
irrigazione:
a) programmazione, progettazione, esecuzione,
esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere di bonifica
previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalla
legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni;
b) conservazione e polizia delle opere di bonifica
e loro pertinenze, di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n.
368;
c) realizzazione delle opere pubbliche e
partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in
materia di difesa del suolo, secondo quanto stabilito dagli
articoli 1, comma 4, e 11 della legge 18 maggio 1989, n.
183;
d) utilizzo per usi produttivi delle acque irrigue
e di bonifica e rilascio di autorizzazioni per l'uso delle
reti idrauliche, disciplinati dall'articolo 27 della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
2. Sono altresì trasferite alle province tutte le altre
funzioni pubbliche già di competenza, a termini di legge, dei
consorzi di bonifica ed irrigazione, ad esclusione di quelle
di cui all'articolo 5.
3. Il conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione e le attività connesse e strumentali
all'esercizio delle funzioni conferite.
4. Le regioni provvedono inoltre alla consegna alle
province delle opere, dei manufatti e degli impianti di
bonifica facenti parte del demanio pubblico e dei beni mobili
ed immobili acquistati con fondi pubblici.
5. Restano ferme le competenze delle comunità montane in
materia di bonifica montana stabilite dalla legge 3 dicembre
1971, n. 1102.
6. Qualora le funzioni indicate ai commi 1 e 2 debbano
essere esercitate nell'ambito di un comprensorio di bonifica,
costituito da uno o più bacini idrografici, comprendente il
territorio di più province, all'esercizio delle stesse
provvede la provincia nel cui territorio ricade la maggior
parte del comprensorio stesso, sentito il parere, per le
funzioni di programmazione, per la realizzazione degli
interventi e per la prima fase di attuazione della presente
legge, delle altre province interessate, che devono
pronunciarsi nel termine di tre mesi dal ricevimento della
richiesta. La mancata pronuncia nel predetto termine equivale
ad assenso.
7. Per le opere aventi carattere interregionale la
provincia esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 d'intesa
con gli organi e con gli enti competenti delle altre regioni,
ai sensi dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 4.
(Inventario delle opere di bonifica).
1. Alla specifica individuazione delle opere pubbliche di
bonifica, nonché di tutti gli altri beni pubblici accatastati
al demanio accidentale statale o regionale esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge e da consegnare alle
province per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
3, nonché all'acquisizione di dati e notizie sulla vigente
gestione consortile, si provvede mediante la compilazione, da
parte dei consorzi di bonifica ed irrigazione già usuari dei
beni predetti, di un apposito questionario predisposto, con
proprio decreto, dal Ministro delle politiche agricole e
forestali entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i consorzi di bonifica ed irrigazione devono
consegnare alle competenti regioni i questionari di cui al
comma 1 debitamente compilati.
3. La mancata compilazione dei questionari da parte dei
consorzi comporta la nomina di commissari regionali per
l'acquisizione presso gli uffici consorziali dei dati e delle
notizie non forniti.
Art. 5.
(Consorzi di bonifica e di irrigazione).
1. Ai consorzi di bonifica e di irrigazione restano
riservate le attività di natura privata previste dal piano
generale di bonifica di cui agli articoli 4 e da 38 a 42 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni, nonché quelle indipendenti da tale piano
disciplinate dagli articoli da 43 a 47 dello stesso regio
decreto, nell'osservanza delle disposizioni fissate dalla
legge 12 febbraio 1942, n. 183, ivi compresa la facoltà,
prevista all'articolo 3 della legge stessa, di imporre alla
proprietà agricola contributi per l'esecuzione, la
manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento
fondiario.
2. Salvo la ricorrenza delle ipotesi previste
dall'articolo 863, secondo comma, del codice civile, le
regioni dispongono l'abrogazione del riconoscimento della
personalità giuridica pubblica ai consorzi di bonifica ed
irrigazione operanti nell'ambito regionale e contestualmente
attribuiscono la personalità giuridica privata.
Art. 6.
(Adduzione di acque fognarie al recapito finale).
1. Il trasporto e l'adduzione al recapito finale, ovvero
fiumi, torrenti, laghi mare ed altri corpi idrici naturali
pubblici, delle acque fognarie, meteoriche e reflue, defluenti
dagli insediamenti urbani e periurbani, competono
esclusivamente, quale specifica funzione istituzionale, agli
enti gestori degli impianti fognari.
2. Gli enti gestori degli impianti fognari che, per scelta
od altra ragione e previo conseguimento della concessione
prescritta dall'articolo 134, primo comma, lettera g),
del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, nonché delle
autorizzazioni agli scarichi di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ricorrano al
servizio idraulico assicurato dalle opere di bonifica gestite
dalle province per il completamento del servizio di fognatura,
ovvero per l'adduzione al recapito finale delle acque fognarie
meteoriche o reflue, contribuiscono, in modo esclusivo, ai
sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, alle spese di gestione delle opere pubbliche
interessate, in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Gli enti gestori di cui al comma 2 concorrono anche
alle spese derivanti dall'eventuale, necessario adeguamento
funzionale delle opere pubbliche interessate allo scarico
delle acque fognarie.
4. I contributi ed i concorsi spesa di cui ai commi 2 e 3
sono riscossi mediante ruoli esecutivi.
Art. 7.
(Contributi dei privati).
1. A decorrere dalla data di operatività del conferimento
di funzioni e della consegna delle opere stabilita dal comma 2
dell'articolo 10 è soppressa la contribuzione a carico dei
proprietari dei beni situati entro il perimetro del
comprensorio di bonifica, ad esclusione di quella relativa
alla fornitura, diretta ed indiretta, dell'acqua irrigua.
2. Per fornitura indiretta si intende, di norma,
l'immissione di acqua irrigua nelle canalizzazioni di scolo
per il ravvenamento della falda superficiale.
3. Il contributo irriguo è applicato secondo criteri e
modalità stabiliti dalle regioni ed è riscosso ai sensi
dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215.
Art. 8.
(Aziende speciali).
1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite e delle
altre ad esse connesse già di loro competenza, quali quelle
della difesa ambientale, le province istituiscono, anche al
fine di favorirne l'esercizio associato con i comuni, aziende
speciali previste dal titolo V del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'azienda di cui al comma 1 è denominata "azienda
speciale acqua suolo ambiente della provincia di......", e
svolge le proprie attività sotto la vigilanza e tutela della
provincia.
3. A fini di uniformità di normativa in ambito regionale,
le regioni approntano lo schema di statuto delle aziende di
cui al comma 2.
Art. 9.
(Trasferimento di personale).
1. In relazione al conferimento di funzioni disposto
dall'articolo 3, tutto o parte del personale dei consorzi di
bonifica e di irrigazione è trasferito senza soluzione di
continuità, a richiesta degli interessati, alle dipendenze
delle competenti province e conserva la posizione giuridica ed
economica acquisita nel consorzio di provenienza.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli
provinciali in conformità ad apposita tabella di equiparazione
stabilita dalle regioni.
3. Eventuali trattamenti economici in godimento maggiori
rispetto a quelli tabellari costituiscono assegno ad
personam, riassorbibile in sede di successivi miglioramenti
economici.
Art. 10.
(Decorrenza del conferimento).
1. Il conferimento delle funzioni alle province disposto
dalla presente legge deve essere attuato dalle regioni entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.
2. I conferimenti, i trasferimenti delle competenze, dei
beni e delle necessarie risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali, nonché la consegna delle opere
divengono operativi con l'inizio dell'anno successivo a quello
in cui sono stati emanati i provvedimenti regionali di cui al
comma 1.
Art. 11.
(Norme finanziarie).
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente
legge si provvede con risorse finanziarie delle regioni, da
determinare annualmente con le leggi di approvazione del
bilancio preventivo regionale.
2. Nella determinazione delle disponibilità finanziarie
occorrenti all'attuazione della presente legge si tiene conto
dei corrispettivi d'entrata spettanti alle province per i
servizi di allontanamento e adduzione al recapito finale di
acque fognarie e per i servizi di fornitura di acqua irrigua,
di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7, nonché di ogni
altro provento derivante dallo svolgimento dei servizi
relativi alle funzioni conferite dalle regioni.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Con il conferimento alle province, le funzioni di cui
all'articolo 3 passano dall'ambito del settore agricoltura a
quello del territorio ed ambiente.
2. Nel caso in cui, per le funzioni conferite alle
province, leggi statali prevedano la competenza di organi ed
uffici statali o la partecipazione di dipendenti statali
all'esercizio delle funzioni stesse, i predetti organi, uffici
e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e
dipendenti delle province, secondo quanto disposto dagli
ordinamenti delle province medesime.
Art. 13.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215;
b) l'articolo 862 del codice civile.