XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 826
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il patrimonio urbanistico e rurale, architettonico e
artistico della città di Galatina e del suo hinterland,
comprese la "Grecia salentina" e la città di Otranto, è
dichiarato di preminente interesse nazionale.
Art. 2.
1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui
all'articolo 1, i comuni di Galatina, Cutrofiano, Sogliano
Cavour, Corigliano d'Otranto, Sternatia, Melpignano, Zollino,
Calimera, Martignano, Castrignano dei Greci, Martano,
Capràrica di Lecce, Castri di Lecce, San Donato di Lecce,
Cavallino, Lizzanello, Aradeo, Soleto ed Otranto, di intesa
con le competenti soprintendenze, deliberano le proposte di
intervento. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i
beni e le attività culturali approva, con proprio decreto, il
piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone
gli strumenti e le procedure attuativi. Il Ministro vigila,
altresì, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione
dei lavori.
2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano di cui
al comma 1 si provvede con la stessa procedura di cui al
medesimo comma.
Art. 3.
1. L'università degli studi di Lecce, anche attraverso
apposite convenzioni con comitati misti tecnico-scientifici,
socio-economici ed artistici, con istituti universitari e di
ricerca, con istituti d'arte e con l'Accademia delle belle
arti di Lecce, promuove studi ed attività di ricerca
finalizzati agli interventi di tutela, recupero, restauro e
salvaguardia previsti dal piano di cui all'articolo 2.
2. Per i fini di cui al comma 1 è stanziata la somma di
lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
Art. 4.
1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli
eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità relativamente
alle opere previste nel piano stesso.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità cessano nel caso in cui le opere
non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di
approvazione del piano di cui all'articolo 2.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge valutato in lire 35 miliardi, ivi compreso lo
stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, in ragione di
lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. La spesa prevista al comma 1 comprende, altresì, gli
stanziamenti a fondo perduto, in ragione del 5 per cento della
spesa massima complessiva necessaria, per il recupero e il
restauro delle masserie rurali o fortificate, dei frantoi o
trappeti oleari, anche di proprietà privata, a seguito di
ufficiale bando di concorso, emanato dai rispettivi comuni,
sotto la direzione e la sorveglianza delle opere da parte dei
competenti uffici tecnici, di intesa con le competenti
soprintendenze, alle quali spetta il compito di vigilanza su
tali opere.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.