XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 826




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il patrimonio urbanistico e rurale, architettonico e artistico della città di Galatina e del suo hinterland, comprese la "Grecia salentina" e la città di Otranto, è dichiarato di preminente interesse nazionale.


Art. 2.

        1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui all'articolo 1, i comuni di Galatina, Cutrofiano, Sogliano Cavour, Corigliano d'Otranto, Sternatia, Melpignano, Zollino, Calimera, Martignano, Castrignano dei Greci, Martano, Capràrica di Lecce, Castri di Lecce, San Donato di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Aradeo, Soleto ed Otranto, di intesa con le competenti soprintendenze, deliberano le proposte di intervento. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone gli strumenti e le procedure attuativi. Il Ministro vigila, altresì, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.
        2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano di cui al comma 1 si provvede con la stessa procedura di cui al medesimo comma.


Art. 3.

        1. L'università degli studi di Lecce, anche attraverso apposite convenzioni con comitati misti tecnico-scientifici, socio-economici ed artistici, con istituti universitari e di ricerca, con istituti d'arte e con l'Accademia delle belle arti di Lecce, promuove studi ed attività di ricerca finalizzati agli interventi di tutela, recupero, restauro e salvaguardia previsti dal piano di cui all'articolo 2.
        2. Per i fini di cui al comma 1 è stanziata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.


Art. 4.

        1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità relativamente alle opere previste nel piano stesso.
        2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità cessano nel caso in cui le opere non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di approvazione del piano di cui all'articolo 2.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 35 miliardi, ivi compreso lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. La spesa prevista al comma 1 comprende, altresì, gli stanziamenti a fondo perduto, in ragione del 5 per cento della spesa massima complessiva necessaria, per il recupero e il restauro delle masserie rurali o fortificate, dei frantoi o trappeti oleari, anche di proprietà privata, a seguito di ufficiale bando di concorso, emanato dai rispettivi comuni, sotto la direzione e la sorveglianza delle opere da parte dei competenti uffici tecnici, di intesa con le competenti soprintendenze, alle quali spetta il compito di vigilanza su tali opere.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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