XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 820




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato rispettivamente di lire 113.168 a decorrere dal 1^ gennaio 2002 e di lire 113.168 a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
        2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati secondo quanto previsto dall'allegato A annesso alla presente legge.
        3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
        4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 48.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 16.360 milioni per il 2002 e lire 40.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Allegato A

(v. articolo 1, comma 2)


            dal 1^ gennaio 2002 dal 1^ gennaio 2003


2^ categoria Lire 3.149.364 ........ Lire 3.560.150
3^ categoria Lire 2.792.235 ........ Lire 3.145.837
4^ categoria Lire 2.476.337 ........ Lire 2.761.225
5^ categoria Lire 2.179.180 ........ Lire 2.368.241
6^ categoria Lire 1.906.394 ........ Lire 1.972.639
7^ categoria Lire 1.741.509 ........ Lire 1.741.509
8^ categoria Lire 1.694.205 ........ Lire 1.694.205



Frontespizio Relazione