XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 818
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Difensore civico per l'infanzia
e l'adolescenza).
1. Le regioni istituiscono, nel rispetto delle competenze
degli enti locali, il difensore civico per l'infanzia e
l'adolescenza, di seguito denominato "difensore civico", al
fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti
riconosciuti alle persone di minore età presenti sul
territorio nazionale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente
legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Nomina, requisiti ed incompatibilità del difensore
civico).
1. Il difensore civico è nominato secondo modalità
previste dalla legge regionale che ne assicura l'indipendenza
e l'imparzialità. Le regioni disciplinano la procedura per la
consultazione degli enti e delle associazioni che svolgono
attività a livello nazionale o locale a favore dell'infanzia e
dell'adolescenza.
2. Le regioni determinano i requisiti richiesti per la
nomina del difensore civico e dei suoi delegati, i quali sono
scelti tra le persone di età non superiore ai sessantacinque
anni, in possesso di una comprovata competenza ed esperienza
professionali nelle materie concernenti l'età evolutiva e la
famiglia. Il mandato non può essere superiore a quattro anni,
ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il difensore civico, nell'esercizio delle proprie
funzioni, gode di piena indipendenza e non è sottoposto a
forme di subordinazione gerarchica.
4. La funzione del difensore civico è incompatibile con
attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché con
qualsiasi carica elettiva, ovvero con incarichi nell'ambito di
partiti politici o di associazioni che svolgono attività nel
settore dell'infanzia.
5. Qualora il difensore civico sia nominato tra gli
appartenenti alle pubbliche amministrazioni, è collocato in
posizione di fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per
tutto il periodo del mandato, secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti. Presso le rispettive amministrazioni di
appartenenza i relativi posti sono resi indisponibili per
tutto il periodo del mandato. Le regioni possono attribuire
un'indennità al difensore civico ed ai suoi delegati.
Art. 3.
(Organizzazione del difensore civico).
1. Le regioni, facendo salve le competenze degli enti
locali e prevedendo gli opportuni strumenti di raccordo,
determinano:
a) l'articolazione territoriale delle sedi del
difensore civico, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze
della popolazione in età minore e lo svolgimento di tutte le
funzioni attribuite;
b) l'organizzazione degli uffici del difensore
civico, assicurandone la funzionalità attraverso la previsione
di uno o più delegati nominati secondo le modalità previste
dalle leggi regionali;
c) i requisiti professionali del personale addetto
agli uffici del difensore civico, promuovendone la formazione
specifica alla trattazione delle questioni relative all'età
evolutiva ed alla famiglia;
d) le modalità di funzionamento degli uffici del
difensore civico e le relative risorse.
2. Le spese per il funzionamento degli uffici del
difensore civico sono a carico dei bilanci delle rispettive
regioni.
3. Gli oneri derivanti alle regioni dall'attuazione del
presente articolo sono valutati in lire 40.118 milioni annue a
decorrere dall'anno 2002.
Art. 4.
(Funzioni del difensore civico).
1. Le regioni assicurano che il difensore civico svolga le
seguenti funzioni:
a) diffondere la conoscenza dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) accogliere le segnalazioni provenienti da
persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni
ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui
alla lettera a), e fornire informazioni sulle modalità
di tutela e di esercizio di tali diritti;
c) rappresentare i diritti e gli interessi
dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi
istituzionali, secondo le modalità previste dalla presente
legge;
d) collaborare agli interventi di raccolta e di
elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione
dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come
previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre
1997, n. 451;
e) predisporre una relazione annuale al consiglio
regionale o provinciale sulla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza nella regione o nelle province autonome, sui
servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzati a
corrispondere alle esigenze delle persone di minore età,
nonché sulle attività e sugli interventi svolti; le regioni
assicurano appropriate forme di pubblicità della relazione
annuale presso le amministrazioni pubbliche
competenti, operanti nel territorio della regione;
f) curare la realizzazione di servizi di
informazione destinati all'infanzia ed all'adolescenza,
eventualmente anche attraverso un servizio di ascolto
telefonico.
2. Gli oneri derivanti alle regioni dall'attuazione del
presente articolo sono valutati in lire 126 milioni annue a
decorrere dall'anno 2002.
Art. 5.
(Tutela degli interessi diffusi).
1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia
e dell'adolescenza il difensore civico può:
a) segnalare alle competenti amministrazioni
pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di
rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da
attività, provvedimenti o condotte omissive svolti dalle
amministrazioni o da privati;
b) raccomandare l'adozione di specifici
provvedimenti in caso di condotte omissive delle
amministrazioni competenti;
c) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove
sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di
minore età;
d) prendere visione degli atti del procedimento e
presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo
10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) impugnare gli atti amministrativi ritenuti
lesivi degli interessi delle persone di minore età, con
ricorso amministrativo o davanti agli organi della giustizia
amministrativa.
Art. 6.
(Tutela degli interessi
e dei diritti individuali).
1. Il difensore civico, al fine di tutelare gli interessi
ed i diritti delle persone di
minore età italiane, straniere o apolidi, agisce d'ufficio o
su segnalazione o richiesta del minore ovvero di parenti, di
servizi, di associazioni o di altri enti. Il difensore civico
ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con la
famiglia della persona di minore età, di:
a) segnalare alle competenti amministrazioni
pubbliche dello Stato o degli enti territoriali casi di
persone minori in situazioni di rischio o di pregiudizio;
b) sollecitare le amministrazioni competenti
all'adozione di interventi di aiuto e sostegno;
c) promuovere, presso le amministrazioni
competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti
pregiudizievoli per le persone di minore età;
d) richiamare le amministrazioni competenti a
prendere in considerazione l'interesse delle persone di minore
età come prioritario rispetto ad altri interessi;
e) trasmettere al giudice amministrativo, civile o
penale informazioni, eventualmente corredate da documenti,
inerenti la condizione o gli interessi delle persone di minore
età, pur senza costituirsi in giudizio;
f) chiedere al giudice, in qualunque fase del
giudizio davanti al giudice di merito, qualora i genitori non
siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del
figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore
stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore
speciale che, in rappresentanza del minore, può promuovere o
partecipare al giudizio davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli
interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla
richiesta di nomina del curatore speciale;
g) sollecitare al pubblico ministero, nei casi
previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di
nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi
dall'articolo 338 del codice di procedura penale;
h) intervenire ai sensi degli articoli 91 e 93 del
codice di procedura penale nei procedimenti penali per la
finalità di tutela di interessi delle persone di minore età
offese dal reato.
2. Nei casi previsti dalle disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 365, per l'impiego di persone di minore età nella
pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli
pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli
televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento
è necessaria anche l'autorizzazione preventiva da parte del
difensore civico che provvede nel termine di un mese dalla
richiesta. Nei casi predetti la direzione provinciale del
lavoro competente trasmette d'ufficio al difensore civico la
richiesta di autorizzazione.
3. Il difensore civico, per adempiere ai compiti previsti
dal presente articolo e dall'articolo 5 della presente legge,
ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche
amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi degli
articoli 22, 23 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, nonché agli atti processuali
amministrativi, penali e civili e di estrarne gratuitamente
copia. Il difensore civico è comunque tenuto a rispettare le
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
Art. 7.
(Elenco dei tutori e curatori).
1. E' compito del difensore civico promuovere la
disponibilità ad assumere la funzione di tutela e di curatela
da parte di persone idonee, e di proporre, nell'ambito delle
competenze regionali, lo svolgimento di idonei corsi di
formazione, anche continua, per le persone iscritte
nell'elenco dei tutori e curatori. Per i fini indicati al
presente comma, il difensore civico cura la redazione del
predetto elenco lo trasmette al giudice tutelare.
2. Le funzioni di tutela e curatela sono esercitate a
titolo gratuito. Ai tutori ed ai curatori è dovuto il
rimborso, da parte del difensore civico, delle spese
documentate sostenute.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 348 del codice
civile, si debba nominare un tutore che non sia un parente o
un affine o non sia la persona designata dal genitore o
dall'ultimo esercente la potestà genitoriale, il giudice
nomina il tutore, assunte le necessarie informazioni presso il
difensore civico. In ogni caso la stessa persona non può
esercitare contemporaneamente più di cinque tutele.
4. Gli oneri derivanti alle regioni dall'attuazione del
presente articolo sono valutati in lire 1.700 milioni annue a
decorrere dall'anno 2002.
Art. 8.
(Trasferimento di funzioni del giudice
tutelare in materia di adozioni).
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è
soppresso.
2. Nella legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, le parole: "giudice tutelare", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "difensore civico
per l'infanzia e l'adolescenza".
Art. 9.
(Altre funzioni di tutela).
1. L'articolo 354 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 354. - (Tutela affidata al difensore civico per
l'infanzia e l'adolescenza).- La tutela dei minori, che
non hanno nel loro domicilio parenti conosciuti o capaci di
esercitare l'ufficio di tutore, è deferita dal giudice
tutelare al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza
della regione nel cui territorio il minore ha il proprio
domicilio. E' tuttavia in facoltà del giudice
tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o
l'entità di beni o altre circostanze lo richiedano".
Art. 10.
(Funzioni di tutela provvisoria).
1. L'articolo 402 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 402. - (Poteri tutelari spettanti al difensore
civico per l'infanzia e l'adolescenza).- Il difensore
civico per l'infanzia e l'adolescenza esercita i poteri
tutelari sul minore ricoverato in un istituto di assistenza o
comunque da questo assistito, secondo le norme del titolo X,
capo I, del presente libro, fino a quando non si provveda alla
nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio
della potestà dei genitori e della tutela sia impedito. Il
difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza deve chiedere
al giudice tutelare, nel caso in cui il genitore riprenda
l'esercizio della potestà, di fissare eventualmente limiti o
condizioni a tale esercizio".
Art. 11.
(Funzioni di tutela provvisoria
in materia di adozioni).
1. L'articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3.- 1. Il difensore civico per l'infanzia e
l'adolescenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato
in un istituto di assistenza o comunque da questo assistito,
secondo le norme del titolo X, capo I, del libro I del codice
civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un
tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà
dei genitori e della tutela sia impedito. Al difensore civico
per l'infanzia e l'adolescenza spettano i poteri e gli
obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.
2. Il difensore civico per l'infanzia e
l'adolescenza deve chiedere al giudice tutelare, nel caso in
cui il genitore riprenda
l'esercizio della potestà, di fissare eventualmente limiti o
condizioni a tale esercizio".
Art. 12.
(Costituzione in giudizio del curatore).
1. Quando la legge preveda nell'ambito di un procedimento
giurisdizionale la nomina di un curatore delle persone di
minore età, il curatore può stare in giudizio personalmente.
Le regioni possono fornire al curatore l'assistenza di un
difensore mediante il proprio ufficio legale.
Art. 13.
(Conferenza dei difensori civici
ed Osservatorio nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza).
1. I difensori civici si riuniscono almeno una volta ogni
anno nella Conferenza dei difensori civici e nominano tre loro
rappresentanti nell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre
1997, n. 451.
2. La Conferenza dei difensori civici è convocata, per la
prima volta, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La Conferenza dei difensori civici ha sede presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il difensore civico trasmette annualmente
all'Osservatorio di cui al comma 1, al Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di
cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
alla Commissione parlamentare per l'infanzia, una relazione
sull'attività svolta.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono valutati in lire 26 milioni annue a decorrere
dall'anno 2002.
Art. 14.
(Atto di indirizzo e coordinamento).
1. Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e
coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, della
giustizia e dell'interno, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, è adottato uno o più atti di
indirizzo e coordinamento al fine di indicare:
a) gli standard minimi organizzativi e
dimensionali le linee di priorità degli interventi di
competenza del difensore civico;
b) le modalità di coordinamento tra i difensori
civici;
c) le modalità di coordinamento tra i difensori
civici, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza ed il Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui,
rispettiavamente agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre
1997, n. 451, anche al fine del monitoraggio e della
valutazione dell'efficacia delle attività svolte dal difensore
civico.
Art. 15.
(Poteri sostitutivi).
1. Qualora, decorso un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il difensore civico non sia stato
istituito presso tutte le regioni e le province autonome, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
giustizia, assegna alla regione o alla provincia autonoma
inadempiente un termine massimo di tre mesi per provvedere.
Decorso inutilmente tale termine, il Governo, sentita la
regione o la provincia autonoma inadempiente, è delegato ad
emanare, entro i
successivi tre mesi, uno o più decreti legislativi per
l'istituzione del difensore civico secondo i princìpi e
criteri direttivi contenuti nella presente legge, le cui
disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore
della legge regionale.
Art. 16.
(Disposizioni transitorie).
1. Fino all'istituzione del difensore civico le funzioni
di tutela di cui all'articolo 354 del codice civile, come
sostituito dall'articolo 9 della presente legge, possono
essere deferite dal giudice tutelare ad un ente di assistenza
nel comune dove ha domicilio il minore o all'istituto in cui
questi è ricoverato.
2. Fino all'istituzione del difensore civico le funzioni
di tutela provvisoria di cui all'articolo 402 del codice
civile, e di cui all'articolo 3 della legge 4 maggio 1983 n.
184, come sostituiti dalla presente legge, sono esercitate
dall'istituto di pubblica assistenza in cui il minore è
ricoverato o dal quale è assistito. Lo stesso istituto, nel
caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della potestà,
deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente
limiti o condizioni a tale esercizio.
3. Fino all'istituzione del difensore civico, il giudice
tutelare continua ad esercitare le funzioni in materia di
adozioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 4 maggio
1983, n. 184, come da ultimo modificata dall'articolo 8 della
presente legge.
Art. 17.
(Copertura finanziaria).
1. Per le finalità della presente legge è destinata una
quota pari a lire 41.970 milioni annue, a decorrere dall'anno
2002, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. I criteri di riparto tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.