XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 818




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Difensore civico per l'infanzia
e l'adolescenza).

        1. Le regioni istituiscono, nel rispetto delle competenze degli enti locali, il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "difensore civico", al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti alle persone di minore età presenti sul territorio nazionale.
        2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.


Art. 2.

(Nomina, requisiti ed incompatibilità del difensore
civico).

        1. Il difensore civico è nominato secondo modalità previste dalla legge regionale che ne assicura l'indipendenza e l'imparzialità. Le regioni disciplinano la procedura per la consultazione degli enti e delle associazioni che svolgono attività a livello nazionale o locale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.
        2. Le regioni determinano i requisiti richiesti per la nomina del difensore civico e dei suoi delegati, i quali sono scelti tra le persone di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di una comprovata competenza ed esperienza professionali nelle materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia. Il mandato non può essere superiore a quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta.
        3. Il difensore civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode di piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.
        4. La funzione del difensore civico è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché con qualsiasi carica elettiva, ovvero con incarichi nell'ambito di partiti politici o di associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia.
        5. Qualora il difensore civico sia nominato tra gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni, è collocato in posizione di fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del mandato, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Presso le rispettive amministrazioni di appartenenza i relativi posti sono resi indisponibili per tutto il periodo del mandato. Le regioni possono attribuire un'indennità al difensore civico ed ai suoi delegati.


Art. 3.

(Organizzazione del difensore civico).

        1. Le regioni, facendo salve le competenze degli enti locali e prevedendo gli opportuni strumenti di raccordo, determinano:

            a) l'articolazione territoriale delle sedi del difensore civico, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze della popolazione in età minore e lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite;

            b) l'organizzazione degli uffici del difensore civico, assicurandone la funzionalità attraverso la previsione di uno o più delegati nominati secondo le modalità previste dalle leggi regionali;

            c) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del difensore civico, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative all'età evolutiva ed alla famiglia;
            d) le modalità di funzionamento degli uffici del difensore civico e le relative risorse.

        2. Le spese per il funzionamento degli uffici del difensore civico sono a carico dei bilanci delle rispettive regioni.
        3. Gli oneri derivanti alle regioni dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 40.118 milioni annue a decorrere dall'anno 2002.


Art. 4.

(Funzioni del difensore civico).

        1. Le regioni assicurano che il difensore civico svolga le seguenti funzioni:

            a) diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

            b) accogliere le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

            c) rappresentare i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

            d) collaborare agli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

            e) predisporre una relazione annuale al consiglio regionale o provinciale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione o nelle province autonome, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzati a corrispondere alle esigenze delle persone di minore età, nonché sulle attività e sugli interventi svolti; le regioni assicurano appropriate forme di pubblicità della relazione annuale presso le amministrazioni pubbliche competenti, operanti nel territorio della regione;

            f) curare la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia ed all'adolescenza, eventualmente anche attraverso un servizio di ascolto telefonico.

        2. Gli oneri derivanti alle regioni dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 126 milioni annue a decorrere dall'anno 2002.


Art. 5.

(Tutela degli interessi diffusi).

        1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza il difensore civico può:

            a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da attività, provvedimenti o condotte omissive svolti dalle amministrazioni o da privati;

            b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

            c) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

            d) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

            e) impugnare gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età, con ricorso amministrativo o davanti agli organi della giustizia amministrativa.


Art. 6.

(Tutela degli interessi
e dei diritti individuali).

        1. Il difensore civico, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti delle persone di minore età italiane, straniere o apolidi, agisce d'ufficio o su segnalazione o richiesta del minore ovvero di parenti, di servizi, di associazioni o di altri enti. Il difensore civico ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con la famiglia della persona di minore età, di:

            a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato o degli enti territoriali casi di persone minori in situazioni di rischio o di pregiudizio;

            b) sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi di aiuto e sostegno;

            c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per le persone di minore età;

            d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione l'interesse delle persone di minore età come prioritario rispetto ad altri interessi;

            e) trasmettere al giudice amministrativo, civile o penale informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi delle persone di minore età, pur senza costituirsi in giudizio;

            f) chiedere al giudice, in qualunque fase del giudizio davanti al giudice di merito, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che, in rappresentanza del minore, può promuovere o partecipare al giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla richiesta di nomina del curatore speciale;

            g) sollecitare al pubblico ministero, nei casi previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi dall'articolo 338 del codice di procedura penale;
            h) intervenire ai sensi degli articoli 91 e 93 del codice di procedura penale nei procedimenti penali per la finalità di tutela di interessi delle persone di minore età offese dal reato.

        2. Nei casi previsti dalle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento è necessaria anche l'autorizzazione preventiva da parte del difensore civico che provvede nel termine di un mese dalla richiesta. Nei casi predetti la direzione provinciale del lavoro competente trasmette d'ufficio al difensore civico la richiesta di autorizzazione.
        3. Il difensore civico, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo e dall'articolo 5 della presente legge, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché agli atti processuali amministrativi, penali e civili e di estrarne gratuitamente copia. Il difensore civico è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.


Art. 7.

(Elenco dei tutori e curatori).

        1. E' compito del difensore civico promuovere la disponibilità ad assumere la funzione di tutela e di curatela da parte di persone idonee, e di proporre, nell'ambito delle competenze regionali, lo svolgimento di idonei corsi di formazione, anche continua, per le persone iscritte nell'elenco dei tutori e curatori. Per i fini indicati al presente comma, il difensore civico cura la redazione del predetto elenco lo trasmette al giudice tutelare.
        2. Le funzioni di tutela e curatela sono esercitate a titolo gratuito. Ai tutori ed ai curatori è dovuto il rimborso, da parte del difensore civico, delle spese documentate sostenute.
        3. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 348 del codice civile, si debba nominare un tutore che non sia un parente o un affine o non sia la persona designata dal genitore o dall'ultimo esercente la potestà genitoriale, il giudice nomina il tutore, assunte le necessarie informazioni presso il difensore civico. In ogni caso la stessa persona non può esercitare contemporaneamente più di cinque tutele.
        4. Gli oneri derivanti alle regioni dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 2002.


Art. 8.

(Trasferimento di funzioni del giudice
tutelare in materia di adozioni).

        1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è soppresso.
        2. Nella legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: "giudice tutelare", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza".


Art. 9.

(Altre funzioni di tutela).

        1. L'articolo 354 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 354. - (Tutela affidata al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza).- La tutela dei minori, che non hanno nel loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, è deferita dal giudice tutelare al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza della regione nel cui territorio il minore ha il proprio domicilio. E' tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità di beni o altre circostanze lo richiedano".


Art. 10.

(Funzioni di tutela provvisoria).

        1. L'articolo 402 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 402. - (Poteri tutelari spettanti al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza).- Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato in un istituto di assistenza o comunque da questo assistito, secondo le norme del titolo X, capo I, del presente libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori e della tutela sia impedito. Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza deve chiedere al giudice tutelare, nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della potestà, di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio".


Art. 11.

(Funzioni di tutela provvisoria
in materia di adozioni).

        1. L'articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3.- 1. Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato in un istituto di assistenza o comunque da questo assistito, secondo le norme del titolo X, capo I, del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori e della tutela sia impedito. Al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.
            2. Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza deve chiedere al giudice tutelare, nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della potestà, di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio".


Art. 12.

(Costituzione in giudizio del curatore).

        1. Quando la legge preveda nell'ambito di un procedimento giurisdizionale la nomina di un curatore delle persone di minore età, il curatore può stare in giudizio personalmente. Le regioni possono fornire al curatore l'assistenza di un difensore mediante il proprio ufficio legale.


Art. 13.

(Conferenza dei difensori civici
ed Osservatorio nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza).

        1. I difensori civici si riuniscono almeno una volta ogni anno nella Conferenza dei difensori civici e nominano tre loro rappresentanti nell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
        2. La Conferenza dei difensori civici è convocata, per la prima volta, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Conferenza dei difensori civici ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        3. Il difensore civico trasmette annualmente all'Osservatorio di cui al comma 1, al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed alla Commissione parlamentare per l'infanzia, una relazione sull'attività svolta.
        4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 26 milioni annue a decorrere dall'anno 2002.

Art. 14.

(Atto di indirizzo e coordinamento).

        1. Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, della giustizia e dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è adottato uno o più atti di indirizzo e coordinamento al fine di indicare:

            a) gli standard minimi organizzativi e dimensionali le linee di priorità degli interventi di competenza del difensore civico;

            b) le modalità di coordinamento tra i difensori civici;

            c) le modalità di coordinamento tra i difensori civici, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui, rispettiavamente agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine del monitoraggio e della valutazione dell'efficacia delle attività svolte dal difensore civico.


Art. 15.

(Poteri sostitutivi).

        1. Qualora, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il difensore civico non sia stato istituito presso tutte le regioni e le province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia, assegna alla regione o alla provincia autonoma inadempiente un termine massimo di tre mesi per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, sentita la regione o la provincia autonoma inadempiente, è delegato ad emanare, entro i successivi tre mesi, uno o più decreti legislativi per l'istituzione del difensore civico secondo i princìpi e criteri direttivi contenuti nella presente legge, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.


Art. 16.

(Disposizioni transitorie).

        1. Fino all'istituzione del difensore civico le funzioni di tutela di cui all'articolo 354 del codice civile, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, possono essere deferite dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'istituto in cui questi è ricoverato.
        2. Fino all'istituzione del difensore civico le funzioni di tutela provvisoria di cui all'articolo 402 del codice civile, e di cui all'articolo 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184, come sostituiti dalla presente legge, sono esercitate dall'istituto di pubblica assistenza in cui il minore è ricoverato o dal quale è assistito. Lo stesso istituto, nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della potestà, deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
        3. Fino all'istituzione del difensore civico, il giudice tutelare continua ad esercitare le funzioni in materia di adozioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come da ultimo modificata dall'articolo 8 della presente legge.


Art. 17.

(Copertura finanziaria).

        1. Per le finalità della presente legge è destinata una quota pari a lire 41.970 milioni annue, a decorrere dall'anno 2002, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        2. I criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Frontespizio Relazione