XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 817
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato sostiene l'agricoltura, in armonia con i
programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e delle
regioni, anche mediante la promozione di forme idonee di
turismo nelle campagne, volte a qualificare e a valorizzare le
risorse specifiche di ciascun territorio, a sostenere il
presidio dei suoli da parte degli agricoltori attraverso
l'incremento dei redditi aziendali ed il miglioramento della
qualità di vita, a recuperare il patrimonio edilizio rurale
tutelando le peculiarità paesaggistiche, a contribuire alla
difesa dell'ambiente naturale, nonché ad incentivare le
produzioni agricole tipiche recuperando le connesse tradizioni
enogastronomiche.
Art. 2.
(Definizione di attività agrituristiche).
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente
le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, anche nella forma di società di capitali o di persone,
oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della
propria azienda in rapporto di connessione e di
complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del
fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame.
2. Lo svolgimento di attività agrituristiche nel rispetto
delle norme di cui alla presente legge non costituisce
distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati, dal punto di vista sia catastale ai sensi
dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sia della pianificazione urbanistica.
3. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica,
l'azienda agricola può impiegare manodopera agricola, sia
familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice
civile, sia dipendente a tempo determinato e indeterminato.
4. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare degustazioni, pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole della zona;
c) organizzare attività ricreative o culturali
nell'ambito dell'azienda, nonché escursionistiche.
5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le
bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché
quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed
ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
Art. 3.
(Locali per attività agrituristiche).
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i
locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata
nel fondo.
2. Quando l'attività agricola si svolge in un fondo privo
di fabbricati, i comuni possono autorizzare l'esercizio
dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore
agricolo anche in frazioni e nuclei abitati, compatibilmente
con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo
in cui esso è ubicato.
3. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il
recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività
agrituristiche.
4. Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per
interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli
edifici destinati ad attività agrituristiche non sono soggette
ad oneri di urbanizzazione.
Art. 4.
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica).
1. Le regioni dettano criteri, limiti ed obblighi
amministrativi per lo svolgimento dell'attività
agrituristica.
2. Il requisito della complementarità dell'attività
agrituristica rispetto all'attività agricola produttiva, di
cui all'articolo 2, comma 1, è determinato dalle regioni
confrontando il tempo di lavoro convenzionale richiesto
complessivamente per ciascuna attività. Nella determinazione
di tale requisito si tiene conto, applicando coefficienti
correttivi, della necessità di particolare sostegno alle
attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e
sensibili dal punto di vista ambientale.
3. Le attività ricreative di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera c), possono svolgersi autonomamente rispetto
all'ospitalità di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma, solo in quanto obiettivamente realizzino la
connessione con le attività e le risorse agricole. Le attività
ricreative e culturali per le quali tale connessione non si
realizzi possono svolgersi esclusivamente come servizi
integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano
nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa,
a tali attività non può dare luogo ad autonomo
corrispettivo.
Art. 5.
(Norme igienico-sanitarie).
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle
attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono
stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti
si tiene conto delle particolari caratteristiche
architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare
per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in
rapporto alle superfici aeroilluminanti.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
e successive modificazioni.
3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti
dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze
alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della
limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi
tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti
agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti limitata
esclusivamente alle persone alloggiate in numero massimo di
venti, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice
requisito dell'abitabilità, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425, e per la preparazione dei pasti è consentito l'uso della
cucina domestica.
5. Ove le opere richieste per l'abbattimento delle
barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1989, n. 145, supplemento
ordinario, comportino alterazione dell'aspetto architettonico
dell'edificio, è autorizzata la deroga all'applicazione del
medesimo. La deroga è comunque concessa per i locali di
alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci posti
letto.
Art. 6.
(Disciplina amministrativa).
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
presente legge, che intendono svolgere attività
agrituristiche, presentano al comune sede delle attività
medesime, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, una comunicazione di
inizio dell'attività, nella quale, sotto propria
responsabilità, sono indicati:
a) la descrizione dettagliata delle attività
previste con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda,
degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico,
della capacità ricettiva, di eventuali periodi di sospensione
dell'attività nell'arco dell'anno e delle tariffe massime,
riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si
intendono praticare per l'anno in corso;
b) la sussistenza analiticamente motivata del
requisito di complementarità dell'attività agrituristica
rispetto all'attività agricola;
c) la conformità motivata dell'iniziativa alle
norme di igiene e di sicurezza pubblica, con particolare
riferimento allo smaltimento dei reflui, alla idoneità degli
impianti, alla prevenzione del rischio alimentare;
d) il possesso del libretto sanitario da parte
delle persone impegnate nell'esercizio dell'attività
agrituristica;
e) il possesso delle autorizzazioni o delle
concessioni eventualmente previste per l'esecuzione delle
opere edilizie eseguite sui fabbricati aziendali destinati
alla attività agrituristica;
f) l'autocertificazione della insussistenza delle
condizioni soggettive incompatibili con l'esercizio
dell'attività agrituristica;
g) il possesso, da parte del titolare, del
certificato di abilitazione di cui all'articolo 7.
2. La comunicazione di inizio dell'attività consente
immediatamente l'esercizio dell'attività agrituristica. Il
comune, entro due mesi, compiuti i necessari accertamenti,
provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
3. E' facoltà di chi intende esercitare l'attività
agrituristica presentare al comune, in luogo della
comunicazione di inizio di attività, una domanda di
autorizzazione recante dichiarazioni analoghe a quelle
indicate per la comunicazione d'inizio dell'attività di cui al
comma 1. Decorsi due mesi senza pronuncia da parte del comune,
la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere
concessa entro un mese.
4. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro
un mese, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle
attività in precedenza autorizzate.
5. Quando l'attività agrituristica è svolta da società di
persone, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
agrituristica può essere intestata anche a uno solo dei soci,
purché in possesso di una dichiarazione di assenso
sottoscritta dagli altri soci. Nel caso di società di
capitali, l'autorizzazione deve essere intestata al legale
rappresentante.
Art. 7.
(Abilitazione e disposizioni fiscali).
1. Le regioni istituiscono l'esame per il rilascio del
certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività
agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le
regioni organizzano, in collaborazione con le associazioni
agrituristiche più rappresentative, brevi corsi facoltativi di
preparazione.
2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto
delle disposizioni previste dalle leggi regionali in materia,
autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge,
comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante norme sulla
determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonché di ogni altra normativa previdenziale
o comunque settoriale, riconducibile, direttamente o per
analogia, all' attività agrituristica.
Art. 8.
(Periodi di apertura e tariffe).
1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno
oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi
stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo.
Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di
conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo
di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione
degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la
procedura indicata dalla regione, gli interessati devono
presentare una dichiarazione contenente l'indicazione delle
tariffe massime, riferite ai periodi di alta e di bassa
stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
Art. 9.
(Riserva di denominazione. Classificazione).
1. L'uso della denominazione "agriturismo", e dei termini
attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende
agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi
dell' articolo 6.
2. Le regioni, con il coordinamento del Ministero delle
politiche agricole e forestali, stabiliscono un sistema di
classificazione dell'offerta agrituristica che tenga conto
congiuntamente del livello di confortevolezza dell'ospitalità,
della varietà di servizi e della caratterizzazione
enogastronomica, naturalistica e culturale
dell'accoglienza.
Art. 10.
(Perdita del requisito di complementarità).
1. Ove un'azienda agricola che eserciti l'attività
agrituristica da almeno tre anni non sia più in condizione di
soddisfare il requisito di complementarità previsto
dall'articolo 2, comma 1, può ottenere, dal comune nel cui
territorio intende svolgere l'attività, la licenza di
esercizio turistico-commerciale, in deroga ad eventuale
diversa destinazione d'uso del territorio prevista dal piano
regolatore generale.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 l'azienda è
comunque vincolata, alle seguenti condizioni:
a) esercizio di una attività agricola
significativa in relazione alla superficie disponibile,
comunque non inferiore a due ettari, e alle vocazioni
produttive della zona;
b) utilizzazione esclusiva di locali provenienti
dal recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente;
c) impiego, nella eventuale somministrazione di
pasti e di bevande, esclusivamente di prodotti regionali,
salvo una quota minima di prodotti extraregionali, stabilita
di intesa con le aziende dei territori interessati;
d) svolgimento di eventuali attività ricreative e
culturali connesse con l'attività agricola o, in mancanza di
tale connessione, a beneficio esclusivo degli ospiti che
pernottano.
3. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi
del presente articolo, perdono, ai fini fiscali ed
urbanistici, il requisito di ruralità. Agli stessi edifici e
alle attività di accoglienza che in essi si svolgono si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
Art. 11.
(Trasformazione e vendita dei prodotti).
1. Le regioni incentivano la vendita diretta dei prodotti
propri, tal quali o comunque trasformati, ai sensi delle
disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.
2. Alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo,
dei prodotti propri trasformati che non rientrino nei limiti
previsti dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante
norme sul reddito agrario, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in
materia di determinazione del reddito imponibile e
dell'imposta sul valore aggiunto. Le stesse disposizioni si
applicano altresì alla vendita, effettuata dall'imprenditore
agricolo congiuntamente alla precedente, di prodotti, tal
quali o trasformati, provenienti da altre aziende agricole
della regione o di aree limitrofe omogenee.
Art. 12.
(Programmazione e sviluppo
dell'agriturismo).
1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente
sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano ed aggiornano
periodicamente il programma agrituristico regionale,
nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente
interesse agrituristico, sono stabilite le procedure di
accesso ai contributi finanziari, e sono determinate le future
linee di sviluppo del settore tenuto conto delle diverse
vocazioni territoriali, nonché le attività di sostegno
previste al comma 3.
2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli
interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del
turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi
per realizzare attività agrituristiche. Nella destinazione di
tali incentivi si tiene conto, altresì:
a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di
prevalente interesse agrituristico;
b) della conduzione dell'azienda da parte di un
giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;
c) dell'attuazione congiunta di diversi servizi
agrituristici;
d) del prevalente orientamento della produzione
verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di
allevamenti;
e) dell'attuazione, nell'ambito delle disposizioni
vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o di
agricoltura ecocompatibile.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni di
operatori agrituristici più rappresentative, sostengono
altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di
studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e
promozione.
Art. 13.
(Osservatorio nazionale dell'agriturismo).
1. Ai fini delle attività di indirizzo e di coordinamento
proprie del Ministero delle politiche agricole e forestali,
nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di
esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano
annualmente allo stesso Ministero una relazione sintetica
sullo stato dell'agriturismo nel territorio di competenza.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituito l'Osservatorio nazionale
dell'agriturismo, di seguito denominato "Osservatorio",
all'attuazione del quale partecipano le associazioni di
operatori agrituristici più rappresentative. L'Osservatorio
cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni
provenienti dalle regioni e dalle citate associazioni,
pubblica annualmente un rapporto nazionale sullo stato
dell'agriturismo e lo invia, entro il 31 marzo, al Parlamento
che può formulare appositi atti di indirizzo per lo sviluppo
del settore.
Art. 14.
(Norme transitorie).
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
2. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, le parole: "gli alloggi agro-turistici," sono
soppresse e l'ottavo comma del medesimo articolo è
abrogato.
3. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio
dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore
della presente legge devono, entro diciotto mesi dalla
medesima data, conformare le proprie attività alle
disposizioni della presente legge e alle leggi regionali di
recepimento, ovvero dotarsi della licenza di cui all'articolo
10, comma 1.
Capo II
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALLE RISORSE CULTURALI
DEI TERRITORI RURALI
Art. 15.
(Princìpi generali).
1. Il presente capo stabilisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali
in materia di ordinamento della professione di guida alle
risorse culturali dei territori rurali, di seguito denominata
"guida".
2. Restano ferme le disposizioni di cui al capo IX del
titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e la
legislazione vigente in materia di sviluppo dei sistemi
turistici locali.
Art. 16.
(Definizione).
1. L'esercizio della professione di guida è consentito a
chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e
non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in escursioni di
prevalente interesse agrario, paessaggistico e rurale;
b) accompagnamento di persone in visite presso
imprese agrarie di particolare interesse dal punto di vista
dei rapporti con il territorio circostante;
c) accompagnamento di persone in visite presso le
istituzioni scientifiche e culturali competenti in materia di
questioni di carattere rurale e di assetto paesaggistico del
territorio.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di
cui al comma 1 del presente articolo è riservato agli
operatori iscritti all'albo professionale di cui all'articolo
17.
Art. 17.
(Albo professionale).
1. L'esercizio stabile della professione di guida è
subordinato alla iscrizione in appositi albi professionali,
articolati a livello regionale e tenuti sotto la vigilanza
delle medesime regioni dal rispettivo collegio regionale delle
guide di cui all'articolo 24.
2. L'iscrizione è effettuata nell'albo professionale della
regione nel cui territorio si intende esercitare la
professione di guida.
3. L'iscrizione all'albo professionale di una regione
abilita all'esercizio della professione di guida in tutto il
territorio nazionale.
4. E' considerato esercizio stabile della professione di
guida ai fini della presente legge l'attività svolta che fa
capo ad un recapito, anche stagionale, nel territorio della
regione interessata, ovvero che in essa comporta
l'espletamento del servizio.
Art. 18.
(Requisiti).
1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi professionali
delle guide di cui all'articolo 17 coloro che sono in possesso
della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un Paese
appartenente all'Unione europea:
b) diploma di scuola media superiore;
c) non aver subìto condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia
stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo
aver ottenuto la riabilitazione;
d) residenza o domicilio o stabile recapito in un
comune della regione.
Art. 19.
(Trasferimento dell'iscrizione).
1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida
iscritta nell'albo di una regione all'albo corrispondente di
un'altra regione.
2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale di
cui all'articolo 24 competente per l'albo professionale nel
quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato
abbia la propria residenza od il proprio domicilio o stabile
dimora in un comune della regione medesima.
Art. 20.
(Abilitazione).
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione
di guida è conseguita mediante la frequenza di appositi corsi
e il superamento dei relativi esami.
2. I corsi di cui al comma 1 devono formare operatori con
i seguenti requisiti:
a) approfondita conoscenza del territorio della
regione per quanto riguarda gli aspetti relativi alle
caratteristiche naturali, al paesaggio, alle forme di
insediamento ed all'attività economica, con particolare
riferimento all'esercizio dell'agricoltura e dell'evoluzione
dei rapporti sociali;
b) approfondita conoscenza della storia, degli
usi, dei costumi e delle tradizioni delle popolazioni dei
territori nei quali si intende esercitare l'attività di guida
o di aspirante guida;
c) possesso di specifiche conoscenze in materia di
agricoltura e di storia dell'agricoltura, con particolare
riferimento all'influenza sul territorio, sulla vegetazione e
sulle forme di insediamento;
d) capacità comunicative ed organizzative, con
particolare riferimento alle iniziative turistiche e
ricreative che hanno luogo nel territorio in cui si intende
operare.
3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dalle
regioni o da enti pubblici o privati, ovvero da istituzioni
dalle stesse regioni delegati.
4. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui
al comma 1 sono a carico delle regioni, nell'ambito dei
programmi regionali relativi alla formazione professionale.
Art. 21.
(Iscrizione).
1. La iscrizione nell'albo professionale di cui
all'articolo 17 ha efficacia per tre anni.
2. Il rinnovo dell'iscrizione nell'albo professionale di
cui all'articolo 17 è subordinato all'adempimento degli
obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo
22.
Art. 22.
(Corsi di aggiornamento).
1. Le guide sono tenute a frequentare almeno ogni tre anni
un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio
della regione nel cui albo professionale sono iscritte.
2. I contenuti e le modalità dei corsi di aggiornamento di
cui al comma 1 sono stabiliti dal direttivo del collegio
regionale di cui al medesimo comma.
Art. 23.
(Tariffe).
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide
sono stabilite dalle competenti autorità della regione,
sentito il direttivo del collegio regionale di cui
all'articolo 24, nel rispetto della tariffa minima giornaliera
fissata dal collegio nazionale di cui all'articolo 25 ed
approvata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Art. 24.
(Collegio regionale).
1. In ogni regione è istituito, come organismo di
autodisciplina e di autogoverno della professione di guida, il
collegio regionale. Il funzionamento del collegio regionale è
determinato dalla competente autorità regionale mediante
regolamento.
Art. 25.
(Collegio nazionale).
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituito il collegio nazionale delle guide, come
organismo di coordinamento dei collegi regionali di cui
all'articolo 24.
2. Il collegio nazionale è formato dai presidenti di tutti
i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Il funzionamento del collegio nazionale è determinato
da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 26.
(Sanzioni).
1. L'esercizio abusivo della professione di guida è punito
ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalla
competente autorità della regione interessata.
Capo III
VALORIZZAZIONE, TUTELA E RECUPERO DEI SENTIERI RURALI, DI
COLLINA E DI MONTAGNA
Art. 27.
(Finalità).
1. I sentieri rurali, di collina e di montagna, quali
patrimonio culturale e territoriale, sono recuperati, tutelati
e valorizzati a fini sociali, economici, ambientali e
storici.
2. Gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei
sentieri di cui al comma 1 comprendono:
a) la rilevazione e il censimento;
b) il recupero, la tutela e la conservazione
mediante interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
c) la promozione della fruizione pubblica a fini
sociali, economici, turistici e culturali.
Art. 28.
(Definizione di sentiero rurale, di collina e di montagna
e delle sue pertinenze).
1. Il sentiero rurale, di collina e di montagna è quel
particolare tracciato o pista, non classificato nella
viabilità, anche non rilevato cartograficamente, che unisce
borgate e case sparse rurali di collina e di montagna e queste
con strade comunali e provinciali, che raggiunge alpeggi,
boschi, località agro-silvo-pastorali, località per lo sport e
il tempo libero, rifugi, luoghi cari e significativi alla
memoria storica locale e al culto religioso o luoghi di
interesse naturalistico e paesaggistico.
2. Ai fini della presente legge, le mulattiere, le piste
d'esbosco e i tratturi, già realizzati alla data di entrata in
vigore della medesima, sono assimilati ai sentieri tutelati
dalla stessa, qualora e in quanto regolarmente utilizzati
anche ai fini escursionistici.
3. Si considerano pertinenze dei sentieri rurali, di
collina e di montagna, ai fini della presente legge, i muri di
sostegno e di contenimento, la pavimentazione con pietre, il
taglio delle rocce a gradoni e tutte le opere e i manufatti
realizzati, nel corso del tempo, direttamente funzionali
all'uso dei sentieri stessi.
Art. 29.
(Censimento, accatastamento e vigilanza).
1. Ogni regione istituisce un catasto dei sentieri rurali,
di collina e di montagna, come definiti ai sensi dell'articolo
28, nel quale sono accatastati i sentieri per i quali vi sia
un soggetto pubblico o privato iscritto nell'apposito registro
di cui al comma 2 dell'articolo 30, che dichiari di provvedere
alla relativa manutenzione.
2. I soggetti pubblici e privati sono tenuti a conferire
al catasto regionale di cui al comma 1 le rilevazioni e le
elaborazioni di cui sono in possesso concernenti i sentieri
rurali, di collina e di montagna.
3. I sentieri accatastati ai sensi del comma 1 assumono
interesse pubblico. Le province esercitano la relativa
vigilanza, con potere di disporre il ripristino e la rimozione
onerosa di eventuali occupazioni abusive, impedimenti e
limitazioni all'uso pubblico dei percorsi censiti.
4. Tutte le modifiche di percorso o di tipologia apportate
ai sentieri rurali, di collina e di montagna devono essere
registrate nel catasto di cui al comma 1.
Art. 30.
(Soggetti preposti all'attuazione
degli interventi).
1. Sono soggetti preposti all'attuazione degli interventi
di cui al comma 2 dell'articolo 27 i comuni, le comunità
montane e gli enti di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo.
2. Ogni regione istituisce un registro degli enti che
intendono operare per il recupero, la salvaguardia, la
rilevazione, il censimento e la valorizzazione dei sentieri
rurali, di collina e di montagna, stabilendo i requisiti e le
modalità per l'iscrizione.
3. Gli enti che intendono accedere ai benefìci di cui alla
presente legge devono essere iscritti al registro di cui al
comma 2 nonché garantire la manutenzione dei sentieri rurali,
di collina e di montagna. Per i comuni e le comunità montane e
loro consorzi, per il Club alpino italiano (CAI), nonché per
le associazioni già riconosciute con legge nazionale,
regionale, delle province autonome o ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
e per le loro articolazioni territoriali, non è previsto
l'obbligo dell'iscrizione.
Art. 31.
(Interventi di manutenzione).
1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si
considerano interventi di manutenzione ordinaria: gli
interventi di pulizia, il mantenimento della praticabilità
mediante consolidamento statico, il livellamento e la pulizia
del sedime, il mantenimento della segnaletica e ogni altro
intervento tendente al mantenimento dello stato d'uso del
sentiero rurale, di collina e di montagna nonché delle sue
pertinenze. Hanno natura di interventi di manutenzione
straordinaria gli interventi di ripristino della funzione
d'uso del sentiero mediante costruzione o ricostruzione del
medesimo, delle sue pertinenze, anche mediante modifiche, da
apportare esclusivamente nei casi di esigenza di messa in
sicurezza e direttamente connesse all'uso dei percorsi, oltre
agli interventi necessari per l'approntamento di idonea
segnaletica.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri
ammessi ai benefìci di cui alla presente legge devono essere
preventivamente comunicati ai comuni o alle comunità montane,
ove istituite, interessati territorialmente. Gli interventi di
carattere straordinario e strutturale richiedono, quale
condizione preliminare per l'accesso al finanziamento,
l'autorizzazione del comune o della comunità montana, ove
istituita.
3. Al fine di una omogenea e non contrastante segnalazione
dei sentieri di cui al comma 1 la segnaletica ivi apposta deve
in ogni caso conformarsi ai criteri di unificazione indicati
dal CAI.
Art. 32.
(Modalità degli interventi).
1. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per
l'accesso al finanziamento degli interventi di cui alla
presente legge, delegando alle province la valutazione, il
finanziamento e la conseguente e correlata attività di
controllo sull'attuazione degli interventi stessi.
2. Le regioni promuovono lo sviluppo delle associazioni
che operano nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27,
valorizzandone le potenzialità sul piano turistico, culturale
e ricreativo. Nella valutazione degli interventi, ai fini del
finanziamento è considerato elemento qualificante la
valorizzazione di attività agro-silvo-pastorali, turistiche o
di recupero etnografico e di ricerca storiografica relativa
all'utilizzazione e alla storia dei sentieri rurali, di
collina e di montagna.
Art. 33.
(Piano di intervento per i sentieri).
1. I comuni o le comunità montane, ove istituite,
predispongono, avvalendosi dell'assistenza della provincia,
specifici piani di intervento per i sentieri rurali, di
collina e di montagna insistenti nei rispettivi territori.
2. Le regioni riservano una quota delle risorse da
destinare alle finalità della presente legge al finanziamento
della redazione e dell'aggiornamento dei piani di cui al comma
1.
Art. 34.
(Norme finanziarie).
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal
presente capo è istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, la cui dotazione è
stabilita in lire 90 miliardi per l'anno 2001 e in lire 90
miliardi per l'anno 2002. A decorrere dall'anno 2003 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede annualmente, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche
agricole e forestali e dell'economia e delle finanze d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al
riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse
del fondo di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in lire 90 miliardi per il 2001 e lire 90
miliardi per il 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 35.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.