XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 817




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO


Art. 1.

(Finalità).

        1. Lo Stato sostiene l'agricoltura, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e delle regioni, anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a qualificare e a valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio, a sostenere il presidio dei suoli da parte degli agricoltori attraverso l'incremento dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità di vita, a recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche, a contribuire alla difesa dell'ambiente naturale, nonché ad incentivare le produzioni agricole tipiche recuperando le connesse tradizioni enogastronomiche.


Art. 2.

(Definizione di attività agrituristiche).

        1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame.
        2. Lo svolgimento di attività agrituristiche nel rispetto delle norme di cui alla presente legge non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati, dal punto di vista sia catastale ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia della pianificazione urbanistica.
        3. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, l'azienda agricola può impiegare manodopera agricola, sia familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, sia dipendente a tempo determinato e indeterminato.
        4. Rientrano fra le attività agrituristiche:

                a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

                b) somministrare degustazioni, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;

                c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda, nonché escursionistiche.

        5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.


Art. 3.

(Locali per attività agrituristiche).

        1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.
        2. Quando l'attività agricola si svolge in un fondo privo di fabbricati, i comuni possono autorizzare l'esercizio dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo anche in frazioni e nuclei abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato.
        3. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.
        4. Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici destinati ad attività agrituristiche non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.


Art. 4.

(Criteri e limiti dell'attività agrituristica).

        1. Le regioni dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
        2. Il requisito della complementarità dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola produttiva, di cui all'articolo 2, comma 1, è determinato dalle regioni confrontando il tempo di lavoro convenzionale richiesto complessivamente per ciascuna attività. Nella determinazione di tale requisito si tiene conto, applicando coefficienti correttivi, della necessità di particolare sostegno alle attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e sensibili dal punto di vista ambientale.
        3. Le attività ricreative di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto obiettivamente realizzino la connessione con le attività e le risorse agricole. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.


Art. 5.

(Norme igienico-sanitarie).

        1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
        2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
        3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
        4. Nel caso di somministrazione di pasti limitata esclusivamente alle persone alloggiate in numero massimo di venti, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, e per la preparazione dei pasti è consentito l'uso della cucina domestica.
        5. Ove le opere richieste per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1989, n. 145, supplemento ordinario, comportino alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio, è autorizzata la deroga all'applicazione del medesimo. La deroga è comunque concessa per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci posti letto.


Art. 6.

(Disciplina amministrativa).

        1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che intendono svolgere attività agrituristiche, presentano al comune sede delle attività medesime, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una comunicazione di inizio dell'attività, nella quale, sotto propria responsabilità, sono indicati:

                a) la descrizione dettagliata delle attività previste con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, di eventuali periodi di sospensione dell'attività nell'arco dell'anno e delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si intendono praticare per l'anno in corso;

                b) la sussistenza analiticamente motivata del requisito di complementarità dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola;

                c) la conformità motivata dell'iniziativa alle norme di igiene e di sicurezza pubblica, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui, alla idoneità degli impianti, alla prevenzione del rischio alimentare;

                d) il possesso del libretto sanitario da parte delle persone impegnate nell'esercizio dell'attività agrituristica;

                e) il possesso delle autorizzazioni o delle concessioni eventualmente previste per l'esecuzione delle opere edilizie eseguite sui fabbricati aziendali destinati alla attività agrituristica;

                f) l'autocertificazione della insussistenza delle condizioni soggettive incompatibili con l'esercizio dell'attività agrituristica;

                g) il possesso, da parte del titolare, del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7.

        2. La comunicazione di inizio dell'attività consente immediatamente l'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, entro due mesi, compiuti i necessari accertamenti, provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
        3. E' facoltà di chi intende esercitare l'attività agrituristica presentare al comune, in luogo della comunicazione di inizio di attività, una domanda di autorizzazione recante dichiarazioni analoghe a quelle indicate per la comunicazione d'inizio dell'attività di cui al comma 1. Decorsi due mesi senza pronuncia da parte del comune, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere concessa entro un mese.
        4. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro un mese, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate.
        5. Quando l'attività agrituristica è svolta da società di persone, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica può essere intestata anche a uno solo dei soci, purché in possesso di una dichiarazione di assenso sottoscritta dagli altri soci. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione deve essere intestata al legale rappresentante.


Art. 7.

(Abilitazione e disposizioni fiscali).

        1. Le regioni istituiscono l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni organizzano, in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, brevi corsi facoltativi di preparazione.
        2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi regionali in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante norme sulla determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile, direttamente o per analogia, all' attività agrituristica.


Art. 8.

(Periodi di apertura e tariffe).

        1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
        2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, gli interessati devono presentare una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime, riferite ai periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.


Art. 9.

(Riserva di denominazione. Classificazione).

        1. L'uso della denominazione "agriturismo", e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell' articolo 6.
        2. Le regioni, con il coordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, stabiliscono un sistema di classificazione dell'offerta agrituristica che tenga conto congiuntamente del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà di servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza.


Art. 10.

(Perdita del requisito di complementarità).

        1. Ove un'azienda agricola che eserciti l'attività agrituristica da almeno tre anni non sia più in condizione di soddisfare il requisito di complementarità previsto dall'articolo 2, comma 1, può ottenere, dal comune nel cui territorio intende svolgere l'attività, la licenza di esercizio turistico-commerciale, in deroga ad eventuale diversa destinazione d'uso del territorio prevista dal piano regolatore generale.
        2. Nella fattispecie di cui al comma 1 l'azienda è comunque vincolata, alle seguenti condizioni:

                a) esercizio di una attività agricola significativa in relazione alla superficie disponibile, comunque non inferiore a due ettari, e alle vocazioni produttive della zona;

                b) utilizzazione esclusiva di locali provenienti dal recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente;

                c) impiego, nella eventuale somministrazione di pasti e di bevande, esclusivamente di prodotti regionali, salvo una quota minima di prodotti extraregionali, stabilita di intesa con le aziende dei territori interessati;

                d) svolgimento di eventuali attività ricreative e culturali connesse con l'attività agricola o, in mancanza di tale connessione, a beneficio esclusivo degli ospiti che pernottano.

        3. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi del presente articolo, perdono, ai fini fiscali ed urbanistici, il requisito di ruralità. Agli stessi edifici e alle attività di accoglienza che in essi si svolgono si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.


Art. 11.

(Trasformazione e vendita dei prodotti).

        1. Le regioni incentivano la vendita diretta dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.
        2. Alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo, dei prodotti propri trasformati che non rientrino nei limiti previsti dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sul reddito agrario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto. Le stesse disposizioni si applicano altresì alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo congiuntamente alla precedente, di prodotti, tal quali o trasformati, provenienti da altre aziende agricole della regione o di aree limitrofe omogenee.


Art. 12.

(Programmazione e sviluppo
dell'agriturismo).

        1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano ed aggiornano periodicamente il programma agrituristico regionale, nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente interesse agrituristico, sono stabilite le procedure di accesso ai contributi finanziari, e sono determinate le future linee di sviluppo del settore tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali, nonché le attività di sostegno previste al comma 3.
        2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi per realizzare attività agrituristiche. Nella destinazione di tali incentivi si tiene conto, altresì:

                a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di prevalente interesse agrituristico;

                b) della conduzione dell'azienda da parte di un giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;

                c) dell'attuazione congiunta di diversi servizi agrituristici;

                d) del prevalente orientamento della produzione verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di allevamenti;

                e) dell'attuazione, nell'ambito delle disposizioni vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o di agricoltura ecocompatibile.

        3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.


Art. 13.

(Osservatorio nazionale dell'agriturismo).

        1. Ai fini delle attività di indirizzo e di coordinamento proprie del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di competenza.
        2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, di seguito denominato "Osservatorio", all'attuazione del quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative. L'Osservatorio cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle citate associazioni, pubblica annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e lo invia, entro il 31 marzo, al Parlamento che può formulare appositi atti di indirizzo per lo sviluppo del settore.


Art. 14.

(Norme transitorie).

        1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
        2. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le parole: "gli alloggi agro-turistici," sono soppresse e l'ottavo comma del medesimo articolo è abrogato.
        3. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro diciotto mesi dalla medesima data, conformare le proprie attività alle disposizioni della presente legge e alle leggi regionali di recepimento, ovvero dotarsi della licenza di cui all'articolo 10, comma 1.

Capo II

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALLE RISORSE CULTURALI
DEI TERRITORI RURALI


Art. 15.

(Princìpi generali).

        1. Il presente capo stabilisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali in materia di ordinamento della professione di guida alle risorse culturali dei territori rurali, di seguito denominata "guida".
        2. Restano ferme le disposizioni di cui al capo IX del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e la legislazione vigente in materia di sviluppo dei sistemi turistici locali.


Art. 16.

(Definizione).

        1. L'esercizio della professione di guida è consentito a chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

                a) accompagnamento di persone in escursioni di prevalente interesse agrario, paessaggistico e rurale;

                b) accompagnamento di persone in visite presso imprese agrarie di particolare interesse dal punto di vista dei rapporti con il territorio circostante;

                c) accompagnamento di persone in visite presso le istituzioni scientifiche e culturali competenti in materia di questioni di carattere rurale e di assetto paesaggistico del territorio.

        2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è riservato agli operatori iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 17.


Art. 17.

(Albo professionale).

        1. L'esercizio stabile della professione di guida è subordinato alla iscrizione in appositi albi professionali, articolati a livello regionale e tenuti sotto la vigilanza delle medesime regioni dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 24.
        2. L'iscrizione è effettuata nell'albo professionale della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione di guida.
        3. L'iscrizione all'albo professionale di una regione abilita all'esercizio della professione di guida in tutto il territorio nazionale.
        4. E' considerato esercizio stabile della professione di guida ai fini della presente legge l'attività svolta che fa capo ad un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa comporta l'espletamento del servizio.


Art. 18.

(Requisiti).

        1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi professionali delle guide di cui all'articolo 17 coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

                a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea:

                b) diploma di scuola media superiore;

                c) non aver subìto condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo aver ottenuto la riabilitazione;

                d) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

Art. 19.

(Trasferimento dell'iscrizione).

        1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida iscritta nell'albo di una regione all'albo corrispondente di un'altra regione.
        2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale di cui all'articolo 24 competente per l'albo professionale nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza od il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.


Art. 20.

(Abilitazione).

        1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida è conseguita mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami.
        2. I corsi di cui al comma 1 devono formare operatori con i seguenti requisiti:

                a) approfondita conoscenza del territorio della regione per quanto riguarda gli aspetti relativi alle caratteristiche naturali, al paesaggio, alle forme di insediamento ed all'attività economica, con particolare riferimento all'esercizio dell'agricoltura e dell'evoluzione dei rapporti sociali;

                b) approfondita conoscenza della storia, degli usi, dei costumi e delle tradizioni delle popolazioni dei territori nei quali si intende esercitare l'attività di guida o di aspirante guida;

                c) possesso di specifiche conoscenze in materia di agricoltura e di storia dell'agricoltura, con particolare riferimento all'influenza sul territorio, sulla vegetazione e sulle forme di insediamento;

                d) capacità comunicative ed organizzative, con particolare riferimento alle iniziative turistiche e ricreative che hanno luogo nel territorio in cui si intende operare.
        3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dalle regioni o da enti pubblici o privati, ovvero da istituzioni dalle stesse regioni delegati.
        4. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al comma 1 sono a carico delle regioni, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.


Art. 21.

(Iscrizione).

        1. La iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 17 ha efficacia per tre anni.
        2. Il rinnovo dell'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 17 è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 22.


Art. 22.

(Corsi di aggiornamento).

        1. Le guide sono tenute a frequentare almeno ogni tre anni un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio della regione nel cui albo professionale sono iscritte.
        2. I contenuti e le modalità dei corsi di aggiornamento di cui al comma 1 sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale di cui al medesimo comma.


Art. 23.

(Tariffe).

        1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide sono stabilite dalle competenti autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale di cui all'articolo 24, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale di cui all'articolo 25 ed approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 24.

(Collegio regionale).

        1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione di guida, il collegio regionale. Il funzionamento del collegio regionale è determinato dalla competente autorità regionale mediante regolamento.


Art. 25.

(Collegio nazionale).

        1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il collegio nazionale delle guide, come organismo di coordinamento dei collegi regionali di cui all'articolo 24.
        2. Il collegio nazionale è formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Il funzionamento del collegio nazionale è determinato da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 26.

(Sanzioni).

        1. L'esercizio abusivo della professione di guida è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
        2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalla competente autorità della regione interessata.


Capo III

VALORIZZAZIONE, TUTELA E RECUPERO DEI SENTIERI RURALI, DI
COLLINA E DI MONTAGNA


Art. 27.

(Finalità).

        1. I sentieri rurali, di collina e di montagna, quali patrimonio culturale e territoriale, sono recuperati, tutelati e valorizzati a fini sociali, economici, ambientali e storici.
        2. Gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei sentieri di cui al comma 1 comprendono:

                a) la rilevazione e il censimento;

                b) il recupero, la tutela e la conservazione mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

                c) la promozione della fruizione pubblica a fini sociali, economici, turistici e culturali.


Art. 28.

(Definizione di sentiero rurale, di collina e di montagna
e delle sue pertinenze).

        1. Il sentiero rurale, di collina e di montagna è quel particolare tracciato o pista, non classificato nella viabilità, anche non rilevato cartograficamente, che unisce borgate e case sparse rurali di collina e di montagna e queste con strade comunali e provinciali, che raggiunge alpeggi, boschi, località agro-silvo-pastorali, località per lo sport e il tempo libero, rifugi, luoghi cari e significativi alla memoria storica locale e al culto religioso o luoghi di interesse naturalistico e paesaggistico.
        2. Ai fini della presente legge, le mulattiere, le piste d'esbosco e i tratturi, già realizzati alla data di entrata in vigore della medesima, sono assimilati ai sentieri tutelati dalla stessa, qualora e in quanto regolarmente utilizzati anche ai fini escursionistici.
        3. Si considerano pertinenze dei sentieri rurali, di collina e di montagna, ai fini della presente legge, i muri di sostegno e di contenimento, la pavimentazione con pietre, il taglio delle rocce a gradoni e tutte le opere e i manufatti realizzati, nel corso del tempo, direttamente funzionali all'uso dei sentieri stessi.

Art. 29.

(Censimento, accatastamento e vigilanza).

        1. Ogni regione istituisce un catasto dei sentieri rurali, di collina e di montagna, come definiti ai sensi dell'articolo 28, nel quale sono accatastati i sentieri per i quali vi sia un soggetto pubblico o privato iscritto nell'apposito registro di cui al comma 2 dell'articolo 30, che dichiari di provvedere alla relativa manutenzione.
        2. I soggetti pubblici e privati sono tenuti a conferire al catasto regionale di cui al comma 1 le rilevazioni e le elaborazioni di cui sono in possesso concernenti i sentieri rurali, di collina e di montagna.
        3. I sentieri accatastati ai sensi del comma 1 assumono interesse pubblico. Le province esercitano la relativa vigilanza, con potere di disporre il ripristino e la rimozione onerosa di eventuali occupazioni abusive, impedimenti e limitazioni all'uso pubblico dei percorsi censiti.
        4. Tutte le modifiche di percorso o di tipologia apportate ai sentieri rurali, di collina e di montagna devono essere registrate nel catasto di cui al comma 1.


Art. 30.

(Soggetti preposti all'attuazione
degli interventi).

        1. Sono soggetti preposti all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 27 i comuni, le comunità montane e gli enti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
        2. Ogni regione istituisce un registro degli enti che intendono operare per il recupero, la salvaguardia, la rilevazione, il censimento e la valorizzazione dei sentieri rurali, di collina e di montagna, stabilendo i requisiti e le modalità per l'iscrizione.
        3. Gli enti che intendono accedere ai benefìci di cui alla presente legge devono essere iscritti al registro di cui al comma 2 nonché garantire la manutenzione dei sentieri rurali, di collina e di montagna. Per i comuni e le comunità montane e loro consorzi, per il Club alpino italiano (CAI), nonché per le associazioni già riconosciute con legge nazionale, regionale, delle province autonome o ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e per le loro articolazioni territoriali, non è previsto l'obbligo dell'iscrizione.


Art. 31.

(Interventi di manutenzione).

        1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi di pulizia, il mantenimento della praticabilità mediante consolidamento statico, il livellamento e la pulizia del sedime, il mantenimento della segnaletica e ogni altro intervento tendente al mantenimento dello stato d'uso del sentiero rurale, di collina e di montagna nonché delle sue pertinenze. Hanno natura di interventi di manutenzione straordinaria gli interventi di ripristino della funzione d'uso del sentiero mediante costruzione o ricostruzione del medesimo, delle sue pertinenze, anche mediante modifiche, da apportare esclusivamente nei casi di esigenza di messa in sicurezza e direttamente connesse all'uso dei percorsi, oltre agli interventi necessari per l'approntamento di idonea segnaletica.
        2. Gli interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri ammessi ai benefìci di cui alla presente legge devono essere preventivamente comunicati ai comuni o alle comunità montane, ove istituite, interessati territorialmente. Gli interventi di carattere straordinario e strutturale richiedono, quale condizione preliminare per l'accesso al finanziamento, l'autorizzazione del comune o della comunità montana, ove istituita.
        3. Al fine di una omogenea e non contrastante segnalazione dei sentieri di cui al comma 1 la segnaletica ivi apposta deve in ogni caso conformarsi ai criteri di unificazione indicati dal CAI.

Art. 32.

(Modalità degli interventi).

        1. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per l'accesso al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, delegando alle province la valutazione, il finanziamento e la conseguente e correlata attività di controllo sull'attuazione degli interventi stessi.
        2. Le regioni promuovono lo sviluppo delle associazioni che operano nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, valorizzandone le potenzialità sul piano turistico, culturale e ricreativo. Nella valutazione degli interventi, ai fini del finanziamento è considerato elemento qualificante la valorizzazione di attività agro-silvo-pastorali, turistiche o di recupero etnografico e di ricerca storiografica relativa all'utilizzazione e alla storia dei sentieri rurali, di collina e di montagna.


Art. 33.

(Piano di intervento per i sentieri).

        1. I comuni o le comunità montane, ove istituite, predispongono, avvalendosi dell'assistenza della provincia, specifici piani di intervento per i sentieri rurali, di collina e di montagna insistenti nei rispettivi territori.
        2. Le regioni riservano una quota delle risorse da destinare alle finalità della presente legge al finanziamento della redazione e dell'aggiornamento dei piani di cui al comma 1.


Art. 34.

(Norme finanziarie).

        1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente capo è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, la cui dotazione è stabilita in lire 90 miliardi per l'anno 2001 e in lire 90 miliardi per l'anno 2002. A decorrere dall'anno 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede annualmente, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse del fondo di cui al comma 1.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 90 miliardi per il 2001 e lire 90 miliardi per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 35.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione