XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 814
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il personale militare e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, in servizio permanente o in ferma
volontaria, divenuto permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato per ferite, lesioni o infermità, anche
non dipendenti da cause di servizio, può transitare, a
domanda, in adeguate qualifiche dei ruoli del personale civile
delle amministrazioni dello Stato.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata
alla amministrazione di appartenenza, entro due mesi dalla
data di comunicazione del giudizio di inidoneità al servizio
militare incondizionato, indicando l'amministrazione nei cui
ruoli si intende preferibilmente ottenere il trasferimento,
nonché la sede.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
personale militare in servizio obbligatorio di leva.
Art. 2.
1. Il giudizio di inidoneità di cui all'articolo 1, comma
2, è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere di cui
all'articolo 165 del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, le quali giudicano, altresì circa la
possibilità di un ulteriore impiego dell'interessato in
qualità di dipendente civile dello Stato, fornendo adeguate
indicazioni al riguardo.
2. Qualora i giudizi delle commissioni mediche ospedaliere
non siano accettati in tutto o in parte dall'interessato, la
determinazione definitiva è emessa dalle commissioni mediche
di seconda istanza previste dalla legge 11 marzo 1926, n.
416.
Art. 3.
1. Presso le amministrazioni di appartenenza, per il
personale militare di cui all'articolo 1 è istituita una
commissione la quale, tenuto conto del giudizio e delle
indicazioni delle commissioni mediche ospedaliere di cui
all'articolo 2, nonché dei precedenti professionali
dell'interessato, esprime il proprio parere in ordine ai
servizi nei quali il medesimo può essere utilizzato come
dipendente civile.
2. I criteri per la composizione e la nomina della
commissione di cui al comma 1, della quale deve sempre far
parte un ufficiale medico, sono stabiliti con decreto del
Ministro competente.
3. La commissione di cui al comma 1, ai fini della
formulazione dei suoi pareri, può avvalersi della consulenza
di organismi o di professionisti anche estranei
all'amministrazione; può, altresì, sottoporre l'interessato ad
accertamento psico-tecnico ed a una prova teorico-pratica,
osservando le modalità fissate con il decreto di cui al comma
2.
4. Qualora l'interessato abbia richiesto il transito ad
altra amministrazione statale, il Ministro competente provvede
al tempestivo inoltro della sua domanda a quest'ultima,
unitamente al parere di cui al comma 1. L'amministrazione
ricevente ha comunque facoltà di disporre un nuovo
accertamento psico-tecnico e una prova teorico-pratica,
secondo le modalità fissate con decreto del Ministro
competente.
5. Durante gli accertamenti di cui ai commi 3 e 4 il
personale interessato può farsi assistere, a proprie spese, da
un medico di fiducia.
Art. 4.
1. Il transito nel nuovo ruolo non comporta modifiche alle
dotazioni organiche.
2. Il transito avviene con inquadramento in soprannumero,
assorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa
del personale interessato, in una qualifica adeguata al grado
rivestito all'atto della cessazione dal servizio militare,
conservando nella qualifica ricoperta l'anzianità di servizio
complessivamente maturata e la posizione economica acquisita
nel ruolo di provenienza, se più favorevole.
Art. 5.
1. Tenuto conto delle esigenze di servizio, nella scelta
della sede si deve considerare, in via prioritaria, la
possibilità di destinare il personale nella località indicata
nella domanda o in altra vicina.
2. L'accertata invalidità dell'interessato costituisce
titolo preferenziale per i successivi trasferimenti di
sede.
Art. 6.
1. Qualora il trattamento economico spettante a seguito
del transito nel nuovo ruolo risulti inferiore a quello
complessivamente in godimento all'atto della cessazione dal
servizio militare, si applica l'articolo 3, comma 57, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 7.
1. Per la progressione di carriera del personale
transitato nei ruoli delle amministrazioni civili ai sensi
della presente legge si applicano i criteri e le modalità
previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.
Art. 8.
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni
vigenti in materia di collocamento in congedo per inidoneità
fisica al servizio incondizionato, il personale trasferito nei
ruoli delle amministrazioni civili è considerato, per il
periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio
militare e quella di decorrenza del trasferimento, in una
speciale posizione di aspettativa con diritto al complessivo
trattamento economico in godimento all'atto della cessazione
dal servizio militare.
2. Nel caso di rigetto della domanda, il trattamento
economico previsto dal comma 1 compete soltanto per il periodo
di tempo previsto dalle disposizioni vigenti nei rispettivi
ordinamenti.
Art. 9.
1. Sono fatte salve, in quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.