XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 814




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in servizio permanente o in ferma volontaria, divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato per ferite, lesioni o infermità, anche non dipendenti da cause di servizio, può transitare, a domanda, in adeguate qualifiche dei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato.
        2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata alla amministrazione di appartenenza, entro due mesi dalla data di comunicazione del giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato, indicando l'amministrazione nei cui ruoli si intende preferibilmente ottenere il trasferimento, nonché la sede.
        3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare in servizio obbligatorio di leva.


Art. 2.

        1. Il giudizio di inidoneità di cui all'articolo 1, comma 2, è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le quali giudicano, altresì circa la possibilità di un ulteriore impiego dell'interessato in qualità di dipendente civile dello Stato, fornendo adeguate indicazioni al riguardo.
        2. Qualora i giudizi delle commissioni mediche ospedaliere non siano accettati in tutto o in parte dall'interessato, la determinazione definitiva è emessa dalle commissioni mediche di seconda istanza previste dalla legge 11 marzo 1926, n. 416.

Art. 3.

        1. Presso le amministrazioni di appartenenza, per il personale militare di cui all'articolo 1 è istituita una commissione la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni delle commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 2, nonché dei precedenti professionali dell'interessato, esprime il proprio parere in ordine ai servizi nei quali il medesimo può essere utilizzato come dipendente civile.
        2. I criteri per la composizione e la nomina della commissione di cui al comma 1, della quale deve sempre far parte un ufficiale medico, sono stabiliti con decreto del Ministro competente.
        3. La commissione di cui al comma 1, ai fini della formulazione dei suoi pareri, può avvalersi della consulenza di organismi o di professionisti anche estranei all'amministrazione; può, altresì, sottoporre l'interessato ad accertamento psico-tecnico ed a una prova teorico-pratica, osservando le modalità fissate con il decreto di cui al comma 2.
        4. Qualora l'interessato abbia richiesto il transito ad altra amministrazione statale, il Ministro competente provvede al tempestivo inoltro della sua domanda a quest'ultima, unitamente al parere di cui al comma 1. L'amministrazione ricevente ha comunque facoltà di disporre un nuovo accertamento psico-tecnico e una prova teorico-pratica, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro competente.
        5. Durante gli accertamenti di cui ai commi 3 e 4 il personale interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.


Art. 4.

        1. Il transito nel nuovo ruolo non comporta modifiche alle dotazioni organiche.
        2. Il transito avviene con inquadramento in soprannumero, assorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale interessato, in una qualifica adeguata al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio militare, conservando nella qualifica ricoperta l'anzianità di servizio complessivamente maturata e la posizione economica acquisita nel ruolo di provenienza, se più favorevole.


Art. 5.

        1. Tenuto conto delle esigenze di servizio, nella scelta della sede si deve considerare, in via prioritaria, la possibilità di destinare il personale nella località indicata nella domanda o in altra vicina.
        2. L'accertata invalidità dell'interessato costituisce titolo preferenziale per i successivi trasferimenti di sede.


Art. 6.

        1. Qualora il trattamento economico spettante a seguito del transito nel nuovo ruolo risulti inferiore a quello complessivamente in godimento all'atto della cessazione dal servizio militare, si applica l'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Art. 7.

        1. Per la progressione di carriera del personale transitato nei ruoli delle amministrazioni civili ai sensi della presente legge si applicano i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.


Art. 8.

        1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento in congedo per inidoneità fisica al servizio incondizionato, il personale trasferito nei ruoli delle amministrazioni civili è considerato, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio militare e quella di decorrenza del trasferimento, in una speciale posizione di aspettativa con diritto al complessivo trattamento economico in godimento all'atto della cessazione dal servizio militare.
        2. Nel caso di rigetto della domanda, il trattamento economico previsto dal comma 1 compete soltanto per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti.


Art. 9.

        1. Sono fatte salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.



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