XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 812




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del difensore civico).

        1. E' istituito il difensore civico nazionale per la tutela dei diritti dei militari di leva, di seguito denominato "difensore civico".
        2. Il difensore civico è nominato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, ed è scelto tra i cittadini che, avendo già compiuto quaranta anni di età e godendo dei diritti civili e politici, diano prova di sicura competenza giuridica e amministrativa, nonché massima garanzia di probità e indipendenza. Sulla nomina del difensore civico è acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro venti giorni dalla richiesta.
        3. Il difensore civico è revocato, in caso di impedimento fisico che non gli consenta di svolgere le proprie funzioni o per ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale, con le medesime procedure di cui al comma 2.
        4. La carica di cui al comma 1 è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra carica elettiva, nonché con lo svolgimento di qualsiasi altra funzione all'interno delle Forze armate.


Art. 2.

(Durata in carica).

        1. Il mandato del difensore civico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
        2. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del difensore civico sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

Art. 3.

(Organizzazione dell'Ufficio
del difensore civico).

        1. Il difensore civico svolge le proprie funzioni avvalendosi di un Ufficio del difensore civico nazionale per la tutela dei diritti dei militari di leva, di seguito denominato "Ufficio", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
        2. Le dotazioni di mezzi e di personale dell'Ufficio, nonché la sua organizzazione interna, sono definite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
        3. Il decreto di cui al comma 2 prevede, altresì, che il difensore civico sia coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da due difensori civici aggiunti, da lui stesso nominati.


Art. 4.

(Telefono verde del difensore civico).

        1. Presso l'Ufficio è attivato un telefono verde, per le segnalazioni di eventuali abusi e violenze nei confronti dei militari di leva.
        2. Il difensore civico verifica le segnalazioni di cui al comma 1 ed effettua i necessari interventi, ai sensi dell'articolo 5.


Art. 5.

(Funzioni del difensore civico).

        1. Il difensore civico interviene nei confronti di tutte le strutture delle Forze armate presenti sul territorio nazionale, presso le quali è previsto lo svolgimento del servizio di leva.
        2. Il difensore civico ha il compito di effettuare:

                a) attività ispettiva in relazione allo stato del personale di leva ed alla qualità della vita nelle caserme delle Forze armate;
                b) visite conoscitive, che siano ritenute necessarie, presso enti e reparti delle Forze armate;

                c) indagini presso le unità delle Forze armate, rivolte alla verifica delle condizioni di vita del personale di leva;

                d) segnalazioni di eventuali violenze o abusi nei confronti dei militari di leva;

                e) interventi di prevenzione e repressione, in collaborazione con le autorità militari, dei fenomeni di violenza e sopraffazione che si verificano all'interno delle caserme;

                f) denunce presso le autorità militari di episodi che si configurano come violazioni dei diritti inalienabili della persona.

        3. Ulteriori compiti possono essere attribuiti al difensore civico con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 2.


Art. 6.

(Intervento del difensore civico).

        1. Il difensore civico interviene d'ufficio qualora ne rinvenga i presupposti a seguito dell'attività ispettiva e di indagine svolta ai sensi dell'articolo 5.
        2. Il difensore civico può intervenire su istanza degli interessati, che può essere presentata direttamente all'Ufficio o attivata ricorrendo al telefono verde di cui all'articolo 4.


Art. 7.

(Ricorsi giurisdizionali).

        1. La presentazione di un'istanza al difensore civico non ha effetto sul decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali.
        2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al difensore civico, né condiziona i poteri di intervento di quest'ultimo.



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