XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 812
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del difensore civico).
1. E' istituito il difensore civico nazionale per la
tutela dei diritti dei militari di leva, di seguito denominato
"difensore civico".
2. Il difensore civico è nominato, con proprio decreto,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
della difesa, ed è scelto tra i cittadini che, avendo già
compiuto quaranta anni di età e godendo dei diritti civili e
politici, diano prova di sicura competenza giuridica e
amministrativa, nonché massima garanzia di probità e
indipendenza. Sulla nomina del difensore civico è acquisito il
parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro venti giorni dalla richiesta.
3. Il difensore civico è revocato, in caso di impedimento
fisico che non gli consenta di svolgere le proprie funzioni o
per ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale, con le
medesime procedure di cui al comma 2.
4. La carica di cui al comma 1 è incompatibile con
l'esercizio di qualsiasi altra carica elettiva, nonché con lo
svolgimento di qualsiasi altra funzione all'interno delle
Forze armate.
Art. 2.
(Durata in carica).
1. Il mandato del difensore civico ha la durata di tre
anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del difensore
civico sono prorogate fino alla data di entrata in carica del
successore.
Art. 3.
(Organizzazione dell'Ufficio
del difensore civico).
1. Il difensore civico svolge le proprie funzioni
avvalendosi di un Ufficio del difensore civico nazionale per
la tutela dei diritti dei militari di leva, di seguito
denominato "Ufficio", istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Le dotazioni di mezzi e di personale dell'Ufficio,
nonché la sua organizzazione interna, sono definite con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede, altresì, che il
difensore civico sia coadiuvato, nell'esercizio delle sue
funzioni, da due difensori civici aggiunti, da lui stesso
nominati.
Art. 4.
(Telefono verde del difensore civico).
1. Presso l'Ufficio è attivato un telefono verde, per le
segnalazioni di eventuali abusi e violenze nei confronti dei
militari di leva.
2. Il difensore civico verifica le segnalazioni di cui al
comma 1 ed effettua i necessari interventi, ai sensi
dell'articolo 5.
Art. 5.
(Funzioni del difensore civico).
1. Il difensore civico interviene nei confronti di tutte
le strutture delle Forze armate presenti sul territorio
nazionale, presso le quali è previsto lo svolgimento del
servizio di leva.
2. Il difensore civico ha il compito di effettuare:
a) attività ispettiva in relazione allo stato del
personale di leva ed alla qualità della vita nelle caserme
delle Forze armate;
b) visite conoscitive, che siano ritenute
necessarie, presso enti e reparti delle Forze armate;
c) indagini presso le unità delle Forze armate,
rivolte alla verifica delle condizioni di vita del personale
di leva;
d) segnalazioni di eventuali violenze o abusi nei
confronti dei militari di leva;
e) interventi di prevenzione e repressione, in
collaborazione con le autorità militari, dei fenomeni di
violenza e sopraffazione che si verificano all'interno delle
caserme;
f) denunce presso le autorità militari di episodi
che si configurano come violazioni dei diritti inalienabili
della persona.
3. Ulteriori compiti possono essere attribuiti al
difensore civico con il decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 6.
(Intervento del difensore civico).
1. Il difensore civico interviene d'ufficio qualora ne
rinvenga i presupposti a seguito dell'attività ispettiva e di
indagine svolta ai sensi dell'articolo 5.
2. Il difensore civico può intervenire su istanza degli
interessati, che può essere presentata direttamente
all'Ufficio o attivata ricorrendo al telefono verde di cui
all'articolo 4.
Art. 7.
(Ricorsi giurisdizionali).
1. La presentazione di un'istanza al difensore civico non
ha effetto sul decorso dei termini per la proposizione di
ricorsi giurisdizionali.
2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali non esclude
né limita la facoltà di presentare istanza al difensore
civico, né condiziona i poteri di intervento di
quest'ultimo.