XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 810
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' prevista presso ogni distretto scolastico
l'istituzione di un organismo formato da psicologi e da
neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui
casi segnalati dagli psicologi scolastici.
2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni
con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di
utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di
neuropsichiatria infantile delle predette aziende
nell'organismo di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Presso ogni istituto scolastico statale è prevista la
presenza obbligatoria di uno o più psicologi e pedagoghi i
quali effettuino il monitoraggio delle attività scolastiche
degli allievi.
Art. 3.
1. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie
nell'attività scolastica e nel comportamento dell'allievo
segnala con immediatezza il caso all'organismo di cui
all'articolo 1.