XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 795
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Accordi di convivenza).
1. Due persone conviventi maggiori di età posso concludere
accordi al fine di regolare i loro rapporti durante la
convivenza o dopo la sua cessazione.
2. Gli accordi fra conviventi sono diretti a disciplinare
gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. Alle relative
clausole si applicano le norme del codice civile e delle leggi
speciali vigenti in materia di contratti. Gli accordi possono
altresì disciplinare aspetti non patrimoniali, con le modalità
e nei limiti previsti dalla presente legge.
3. Gli accordi di convivenza non sono soggetti a forme
speciali, salvi i requisiti di forma previsti dall'articolo
1350 del codice civile e dall'articolo 5 della presente
legge.
Art. 2.
(Contribuzione alla vita comune).
1. I conviventi possono pattuire che, durante il rapporto,
ciascuno è tenuto a contribuire alla vita comune in
proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
2. I conviventi possono stabilire entità, tempi e modi
della contribuzione di ciascuno.
Art. 3.
(Atti di disposizione patrimoniale).
1. In assenza di pattuizione, gli atti di disposizione
patrimoniale effettuate tra i conviventi in proporzione ai
propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità
di lavoro professionale o casalingo costituiscono adempimento
di obbligazione naturale ai sensi dell'articolo 2034 del
codice civile.
2. Salvo prova contraria, si presume che gli atti di
disposizione patrimoniale eccedenti la misura di cui al comma
1 del presente articolo costituiscano a tutti gli effetti
donazioni, per la cui validità sono richiesti i requisiti di
forma e di sostanza di cui agli articoli 782 del codice civile
e 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Art. 4.
(Patti relativi all'eventuale cessazione
della convivenza).
1. 1 conviventi possono regolare le conseguenze
patrimoniali della cessazione della convivenza per cause
diverse dalla morte. Essi possono altresì prevedere la
corresponsione di un assegno di mantenimento mediante
versamenti periodici o in unica soluzione.
2. I conviventi possono convenire che l'abitazione adibita
a residenza comune sia assegnata a uno di essi. Di tale
pattuizione deve essere data comunicazione scritta, a firma
delle parti, al proprietario o comunque al dante causa; fino
alla data di ricevimento il contratto continua ad avere
effetti tra le parti originarie.
3. Se l'immobile è di proprietà di uno o di entrambi i
conviventi, questi possono stabilire che l'abitazione sia
attribuita a uno dei due, a titolo di diritto reale o di
diritto di godimento.
4. Il diritto di godimento di cui al comma 3 è opponibile
ai terzi acquirenti se trascritto.
Art. 5.
(Designazione della persona di fiducia
per le decisioni in materia di salute).
1. Ciascuno dei conviventi può designare l'altro come
persona di fiducia per l'assunzione delle decisioni in materia
di salute.
2. La designazione di cui al comma 1 deve essere fatta con
atto scritto e con sottoscrizione autenticata.
3. La designazione effettuata ai sensi del comma 1,
produce effetto nel caso di sopravvenuta incapacità.
4. Nei casi di cui al comma 3, la persona designata
diviene titolare del diritto di conoscere i dati sanitari che
riguardano il convivente divenuto incapace. Nei casi di
urgenza essa può prestare o rifiutare il consenso in relazione
ai trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti o che
siano prevedibili nello sviluppo della patologia in atto.
Art. 6.
(Accordi relativi ai figli).
1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori,
l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi
qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio
della potestà spetta al genitore con il quale il figlio
convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo
che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo
interesse del figlio, può disporre diversamente".
2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis è sostituito
dal seguente:
"Il genitore che non esercità la potestà ha il potere di
vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni
di vita del figlio minore, e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli
nell'interesse dei figli".
3. Dopo l'articolo 317-bis del codice civile è
aggiunto il seguente:
"Art. 317-ter. (Provvedimenti relativi ai figli).
- Nel caso di cessazione della convivenza i genitori, anche
separatamente, possono chiedere al giudice di verificare che
l'accordo relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli
minori sia rispondente all'interesse di questi.
Se i genitori non hanno raggiunto un accordo, possono
ricorrere al giudice, insieme o separatamente, perché disponga
a quale di essi i figli minori vanno affidati, stabilisca la
misura in cui l'altro deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione e adotti ogni altro
provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 155".
4. Nei casi previsti dal primo comma dall'articolo
317-ter del codice civile il giudice, sentiti i
genitori, provvede con decreto emesso in camera di consiglio.
Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Le disposizioni del decreto di cui al
presente comma sono modificabili con le modalità previste
dall'articolo 710 del codice di procedura civile.
5. Al primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 le parole:
"17-bis" sono soppresse.