XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 795




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Accordi di convivenza).

        1. Due persone conviventi maggiori di età posso concludere accordi al fine di regolare i loro rapporti durante la convivenza o dopo la sua cessazione.
        2. Gli accordi fra conviventi sono diretti a disciplinare gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. Alle relative clausole si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti. Gli accordi possono altresì disciplinare aspetti non patrimoniali, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.
        3. Gli accordi di convivenza non sono soggetti a forme speciali, salvi i requisiti di forma previsti dall'articolo 1350 del codice civile e dall'articolo 5 della presente legge.


Art. 2.

(Contribuzione alla vita comune).

        1. I conviventi possono pattuire che, durante il rapporto, ciascuno è tenuto a contribuire alla vita comune in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
        2. I conviventi possono stabilire entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno.


Art. 3.

(Atti di disposizione patrimoniale).

        1. In assenza di pattuizione, gli atti di disposizione patrimoniale effettuate tra i conviventi in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo costituiscono adempimento di obbligazione naturale ai sensi dell'articolo 2034 del codice civile.
        2. Salvo prova contraria, si presume che gli atti di disposizione patrimoniale eccedenti la misura di cui al comma 1 del presente articolo costituiscano a tutti gli effetti donazioni, per la cui validità sono richiesti i requisiti di forma e di sostanza di cui agli articoli 782 del codice civile e 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.


Art. 4.

(Patti relativi all'eventuale cessazione
della convivenza).

        1. 1 conviventi possono regolare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza per cause diverse dalla morte. Essi possono altresì prevedere la corresponsione di un assegno di mantenimento mediante versamenti periodici o in unica soluzione.
        2. I conviventi possono convenire che l'abitazione adibita a residenza comune sia assegnata a uno di essi. Di tale pattuizione deve essere data comunicazione scritta, a firma delle parti, al proprietario o comunque al dante causa; fino alla data di ricevimento il contratto continua ad avere effetti tra le parti originarie.
        3. Se l'immobile è di proprietà di uno o di entrambi i conviventi, questi possono stabilire che l'abitazione sia attribuita a uno dei due, a titolo di diritto reale o di diritto di godimento.
        4. Il diritto di godimento di cui al comma 3 è opponibile ai terzi acquirenti se trascritto.


Art. 5.

(Designazione della persona di fiducia
per le decisioni in materia di salute).

        1. Ciascuno dei conviventi può designare l'altro come persona di fiducia per l'assunzione delle decisioni in materia di salute.
        2. La designazione di cui al comma 1 deve essere fatta con atto scritto e con sottoscrizione autenticata.
        3. La designazione effettuata ai sensi del comma 1, produce effetto nel caso di sopravvenuta incapacità.
        4. Nei casi di cui al comma 3, la persona designata diviene titolare del diritto di conoscere i dati sanitari che riguardano il convivente divenuto incapace. Nei casi di urgenza essa può prestare o rifiutare il consenso in relazione ai trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano prevedibili nello sviluppo della patologia in atto.


Art. 6.

(Accordi relativi ai figli).

        1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

            "Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente".

        2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

            "Il genitore che non esercità la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli nell'interesse dei figli".

        3. Dopo l'articolo 317-bis del codice civile è aggiunto il seguente:

            "Art. 317-ter. (Provvedimenti relativi ai figli). - Nel caso di cessazione della convivenza i genitori, anche separatamente, possono chiedere al giudice di verificare che l'accordo relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli minori sia rispondente all'interesse di questi.
        Se i genitori non hanno raggiunto un accordo, possono ricorrere al giudice, insieme o separatamente, perché disponga a quale di essi i figli minori vanno affidati, stabilisca la misura in cui l'altro deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione e adotti ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 155".

        4. Nei casi previsti dal primo comma dall'articolo 317-ter del codice civile il giudice, sentiti i genitori, provvede con decreto emesso in camera di consiglio. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Le disposizioni del decreto di cui al presente comma sono modificabili con le modalità previste dall'articolo 710 del codice di procedura civile.
        5. Al primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 le parole: "17-bis" sono soppresse.



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