XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 794
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il titolo VIII del libro I del codice civile è
inserito il seguente:
"TITOLO VIII-bis
DEL COGNOME PARENTALE
Art. 314-bis (Cognome parentale). - Il cognome
parentale è composto dal primo cognome di ciascuno dei
genitori secondo l'ordine determinato ai sensi del presente
titolo.
Art. 314-ter (Cognome parentale dei figli legittimi).
Nel corso della celebrazione del matrimonio gli sposi, con
dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile,
stabiliscono se, nel cognome parentale dei figli, il primo
cognome della madre preceda quello del padre o viceversa.
In mancanza di accordo, il cognome parentale è composto
dal primo cognome della madre e dal primo cognome del
padre.
Art. 314-quater. (Cognome parentale del figlio
naturale). - Il cognome parentale del figlio naturale è
costituito dai due cognomi del genitore che per primo lo ha
riconosciuto.
Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da
entrambi i genitori, questi, con dichiarazione contestuale al
riconoscimento, stabiliscono se nel cognome parentale del
figlio il primo cognome della madre preceda quello del padre o
viceversa.
In mancanza di accordo, il cognome parentale del figlio
naturale è composto dal primo cognome della madre e dal primo
cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata
o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte
della madre, il cognome parentale è modificato mediante la
sostituzione del secondo cognome del figlio con il primo
cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti della madre è stata
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da
parte del padre, il cognome parentale è modificato mediante la
sostituzione del secondo cognome del figlio con il primo
cognome della madre.
Art. 314-quinquies. (Cognome parentale dell'adottato
maggiore di età). - Il cognome parentale dell'adottato è
costituito dal primo cognome dell'adottante e dal primo
cognome proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai
propri genitori assume soltanto il cognome parentale
dell'adottante. Qualora il riconoscimento sia successivo
all'adozione, l'adottato non assume il cognome parentale del
genitore che lo ha riconosciuto salvo che l'adozione venga
revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai
propri genitori e che venga successivamente adottato, assume
il cognome parentale dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, il cognome parentale
dell'adottato è costituito dal primo cognome di ciascuno dei
coniugi adottanti secondo l'ordine indicato dall'adottato al
momento di esprimere il suo consenso all'adozione".
Art. 2.
1. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 27 - 1. Per effetto dell'adozione,
l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli
adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
2. Il cognome parentale dell'adottato è composto dal
primo cognome di ciascuno dei genitori adottanti secondo
l'ordine indicato da questi ultimi nella domanda di adozione.
In caso di mancato accordo, provvede con decreto lo stesso
tribunale per i minorenni che decide sull'adozione.
3. Se l'adozione è disposta a favore della moglie
separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato
assume il cognome parentale della donna.
4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato
verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti
matrimoniali".
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 89 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, è sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni,
chiunque voglia cambiare il nome o aggiungerne al proprio un
altro oppure voglia cambiare il proprio cognome perché
ritenuto ridicolo, vergognoso o rivela un'origine illegittima,
e chiunque, raggiunta la maggiore età, intenda modificare il
proprio cognome parentale invertendo l'ordine dei due cognomi,
deve farne domanda al procuratore generale presso la corte di
appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello
stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la
richiesta si riferisce".
Art. 4.
1. Il cognome parentale dei figli naturali riconosciuti o
adottati rispettivamente da un solo genitore o da una sola
persona privi di cognome parentale è composto dal cognome del
genitore che lo riconosce o lo adotta e dal cognome
dell'ascendente prossimo di quest'ultimo.
Art. 5.
1. Chiunque intende aggiungere al proprio cognome quello
della madre deve farne dichiarazione all'ufficiale dello stato
civile, che provvede ad annotare il nuovo cognome a margine
dell'atto di nascita.
2. L'inversione dell'ordine dei due cognomi è consentita
solo nei casi in cui sia necessario garantire l'identità del
cognome parentale tra i figli nati prima e dopo la data di
entrata in vigore della presente legge. In tale caso si
applica la procedura di cui all'articolo 3.
Art. 6.
1. Per i figli legittimi nati dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, il cognome parentale è composto
dal primo cognome della madre e dal primo cognome del padre,
salvo che i coniugi, con la dichiarazione di nascita resa ai
sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
effettuata congiuntamente, non abbiano stabilito che il primo
cognome del padre precede quello della madre.
Art. 7.
1. Per i matrimoni contratti prima della data di entrata
in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le
norme di cui agli articoli 143-bis e 156-bis del
codice civile e l'articolo 5, secondo, terzo e quarto comma,
della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come da ultimo
modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
Art. 8.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ogni riferimento normativo al cognome deve
intendersi esteso anche al cognome parentale.