XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 788




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Conferimento di immobili).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, definito il programma di alienazione di immobili ad uso residenziale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1999, e dalla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 26 agosto 1999, la restante parte del patrimonio residenziale degli enti previdenziali pubblici è conferita a una o più società per azioni, a maggioranza pubblica, al fine di consentirne la locazione a conduttori aventi reddito familiare annuo, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non superiore a lire 60 milioni.
        2. La proposta di conferimento di cui al comma 1, effettuata dagli enti previdenziali pubblici, con delibera dei rispettivi consigli di amministrazione, è sottoposta all'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, costituito ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1996, n. 104, che esprime il suo motivato parere tenendo anche conto del rapporto tra i valori di conferimento ed i prezzi di mercato degli immobili conferiti.
        3. Alla società o alle società per azioni di cui al comma 1 possono partecipare le regioni e gli enti locali nel cui territorio sono ubicati gli immobili ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici residuanti dal programma di dismissione degli immobili di cui al medesimo comma 1.
        4. Non sono oggetto del conferimento di cui al presente articolo gli immobili definiti "di pregio" ai sensi della lettera f-bis) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotta dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.


Art. 2.

(Contratti di locazione).

        1. La stipula o il rinnovo dei contratti di locazione di cui alla presente legge si svolge con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dagli eventuali accordi integrativi, nonché con le modalità previste dalla circolare 30 aprile 1997, n. 6, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997.
        2. Gli enti locali stipulano convenzioni con la società o le società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1, nelle quali, a fronte di ulteriori interventi agevolativi di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili, anche al di sotto dell'aliquota prevista per il settore agevolato, sono definiti importi di canone inferiori a quelli previsti dagli accordi di cui al comma 1 del presente articolo, per i conduttori con reddito non superiore al limite stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Al medesimo fine, il reddito imponibile derivante dai contratti stipulati o rinnovati dalla società o dalle società per azioni, a favore di conduttori con reddito familiare non superiore al limite stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, è ulteriormente ridotto del 30 per cento.


Art. 3.

(Applicazione di norme).

        1. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-nonies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si applicano al patrimonio ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 7.


Art. 4.

(Prelazione degli enti locali).

        1. Gli alloggi ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici, conferiti alla società o alle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1, non locati o che si rendono liberi alla locazione, sono messi a disposizione dei comuni per essere da questi assegnati con priorità a conduttori, per i quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio degli immobili, sulla base di appositi elenchi tenuti nei medesimi comuni.
        2. Gli alloggi di cui al comma 1 del presente articolo sono locati secondo le procedure e con le modalità stabilite all'articolo 2.


Art. 5.

(Modifica all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 104 del 1996).

        1. Dopo la lettera a) del comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è inserita la seguente:

            "a-bis) in caso di conduttore con reddito annuo familiare, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non superiore al limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica: scaduto il termine di cui alla lettera a) del presente comma, garanzia di ulteriore rinnovo del contratto, fino all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di altro alloggio di proprietà degli enti previdenziali pubblici, adeguato alle esigenze del nucleo familiare e nel medesimo comune di residenza;".

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per il 2002, lire 30 miliardi per il 2003 e lire 45 miliardi per il 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione, per il reddito imponibile derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, della riduzione del 15 per cento del canone prevista dal comma 4-bis dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.



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