XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 788
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Conferimento di immobili).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, definito il programma
di alienazione di immobili ad uso residenziale ai sensi del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4
agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 23 agosto 1999, e dalla circolare della Direzione generale
della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale 26 agosto 1999, la restante parte
del patrimonio residenziale degli enti previdenziali pubblici
è conferita a una o più società per azioni, a maggioranza
pubblica, al fine di consentirne la locazione a conduttori
aventi reddito familiare annuo, determinato ai sensi
dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, non superiore a lire 60 milioni.
2. La proposta di conferimento di cui al comma 1,
effettuata dagli enti previdenziali pubblici, con delibera dei
rispettivi consigli di amministrazione, è sottoposta
all'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, costituito ai sensi dell'articolo 10 della
legge 16 febbraio 1996, n. 104, che esprime il suo motivato
parere tenendo anche conto del rapporto tra i valori di
conferimento ed i prezzi di mercato degli immobili
conferiti.
3. Alla società o alle società per azioni di cui al comma
1 possono partecipare le regioni e gli enti locali nel cui
territorio sono ubicati gli immobili ad uso residenziale degli
enti previdenziali pubblici residuanti dal programma di
dismissione degli immobili di cui al medesimo comma 1.
4. Non sono oggetto del conferimento di cui al presente
articolo gli immobili definiti "di pregio" ai sensi della
lettera f-bis) del comma 109 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, introdotta dal comma 2 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 2.
(Contratti di locazione).
1. La stipula o il rinnovo dei contratti di locazione di
cui alla presente legge si svolge con le modalità previste dal
comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
dagli eventuali accordi integrativi, nonché con le modalità
previste dalla circolare 30 aprile 1997, n. 6, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997.
2. Gli enti locali stipulano convenzioni con la società o
le società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1, nelle
quali, a fronte di ulteriori interventi agevolativi di
riduzione dell'imposta comunale sugli immobili, anche al di
sotto dell'aliquota prevista per il settore agevolato, sono
definiti importi di canone inferiori a quelli previsti dagli
accordi di cui al comma 1 del presente articolo, per i
conduttori con reddito non superiore al limite stabilito per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Al medesimo
fine, il reddito imponibile derivante dai contratti stipulati
o rinnovati dalla società o dalle società per azioni, a favore
di conduttori con reddito familiare non superiore al limite
stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, è
ulteriormente ridotto del 30 per cento.
Art. 3.
(Applicazione di norme).
1. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a
2-nonies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, non si applicano al patrimonio ad uso
residenziale degli enti previdenziali pubblici, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 7.
Art. 4.
(Prelazione degli enti locali).
1. Gli alloggi ad uso residenziale degli enti
previdenziali pubblici, conferiti alla società o alle società
per azioni di cui all'articolo 1, comma 1, non locati o che si
rendono liberi alla locazione, sono messi a disposizione dei
comuni per essere da questi assegnati con priorità a
conduttori, per i quali sia avvenuta o debba avvenire azione
di rilascio degli immobili, sulla base di appositi elenchi
tenuti nei medesimi comuni.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 del presente articolo
sono locati secondo le procedure e con le modalità stabilite
all'articolo 2.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 104 del 1996).
1. Dopo la lettera a) del comma 6 dell'articolo 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è inserita
la seguente:
"a-bis) in caso di conduttore con reddito annuo
familiare, determinato con le modalità previste dall'articolo
21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, non superiore al limite di accesso all'edilizia
residenziale pubblica: scaduto il termine di cui alla lettera
a) del presente comma, garanzia di ulteriore rinnovo del
contratto, fino all'assegnazione di alloggio di edilizia
residenziale pubblica ovvero di altro alloggio di proprietà
degli enti previdenziali pubblici, adeguato alle esigenze del
nucleo familiare e nel medesimo comune di residenza;".
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2
dell'articolo 2 della presente legge, valutato in lire 15
miliardi per il 2002, lire 30 miliardi per il 2003 e lire 45
miliardi per il 2004, si provvede mediante le maggiori entrate
derivanti dalla soppressione, per il reddito imponibile
derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 1
dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, della
riduzione del 15 per cento del canone prevista dal comma
4-bis dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.