XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 787




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta in merito all'utilizzo, all'evasione contributiva e alla formazione di residui passivi relativamente ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, di seguito denominati "contributi".
        2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo, almeno in un ramo del Parlamento.
        3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro, procedono alla nomina del presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento ed alla convocazione della stessa entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, affinché proceda alla elezione di due vice-presidenti e di due segretari.


Art. 2.

        1. La Commissione ha il compito in particolare di:

                a) stabilire e quantificare l'entità dei versamenti dei contributi effettuati nel quinquennio 1985-1989 e nel quinquennio 1990-1994;

                b) stabilire a quanto ammontava l'evasione contributiva da parte dei datori di lavoro nei versamenti dei contributi alla data del 31 dicembre 1994;
                c) verificare come sono stati spesi i proventi derivanti dai contributi e quale era l'entità al 31 dicembre 1994 dei residui passivi giacenti presso la Cassa depositi e prestiti;

                d) stabilire a quanto ammontano i residui passivi giacenti presso le regioni e verificarne le cause;

                e) stabilire quanti alloggi recuperati o di nuova costruzione, destinati sia alla locazione a canone sociale sia alla cessione in proprietà, sono stati assegnati utilizzando i finanziamenti ripartiti dalla delibera del CIPE del 30 luglio 1991, suddivisi per comuni e per regioni e a quali categorie sono stati assegnati;

                f) verificare se i Governi succedutisi hanno intrapreso iniziative allo scopo di utilizzare pienamente i contributi;

                g) accertare se siano stati utilizzati i contributi per iniziative al di fuori di quelle previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13 aprile 1989, a quanto eventualmente ammontino tali storni e se siano stati rimborsati alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.


Art. 3.

        1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni del processo penale.
        2. La Commissione può richiedere per l'espletamento dei suoi lavori la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi alle indagini eventualmente svolte da altre autorità amministrative. Può altresì richiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

Art. 4.

        1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
        2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
        3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, destinano uffici e personale per l'espletamento dei lavori della Commissione.
        4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
        5. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.


Art. 5.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione completa i suoi lavori. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, non disponga diversamente.
        2. La Commissione può presentare, contestualmente alla relazione di cui al comma 1, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o amministrativi ritenuti necessari per garantire il pieno utilizzo dei fondi derivanti dai contributi.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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