XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 787
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è
istituita una Commissione parlamentare di inchiesta in merito
all'utilizzo, all'evasione contributiva e alla formazione di
residui passivi relativamente ai contributi di cui al primo
comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, di
seguito denominati "contributi".
2. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i
gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascuna componente politica costituita in
gruppo, almeno in un ramo del Parlamento.
3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro,
procedono alla nomina del presidente della Commissione, al di
fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri
dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento ed alla convocazione
della stessa entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, affinché proceda alla elezione di due
vice-presidenti e di due segretari.
Art. 2.
1. La Commissione ha il compito in particolare di:
a) stabilire e quantificare l'entità dei
versamenti dei contributi effettuati nel quinquennio 1985-1989
e nel quinquennio 1990-1994;
b) stabilire a quanto ammontava l'evasione
contributiva da parte dei datori di lavoro nei versamenti dei
contributi alla data del 31 dicembre 1994;
c) verificare come sono stati spesi i proventi
derivanti dai contributi e quale era l'entità al 31 dicembre
1994 dei residui passivi giacenti presso la Cassa depositi e
prestiti;
d) stabilire a quanto ammontano i residui passivi
giacenti presso le regioni e verificarne le cause;
e) stabilire quanti alloggi recuperati o di nuova
costruzione, destinati sia alla locazione a canone sociale sia
alla cessione in proprietà, sono stati assegnati utilizzando i
finanziamenti ripartiti dalla delibera del CIPE del 30 luglio
1991, suddivisi per comuni e per regioni e a quali categorie
sono stati assegnati;
f) verificare se i Governi succedutisi hanno
intrapreso iniziative allo scopo di utilizzare pienamente i
contributi;
g) accertare se siano stati utilizzati i
contributi per iniziative al di fuori di quelle previste dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13 aprile 1989,
a quanto eventualmente ammontino tali storni e se siano stati
rimborsati alla sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti.
Art. 3.
1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni
effetto equiparate ai testimoni del processo penale.
2. La Commissione può richiedere per l'espletamento dei
suoi lavori la collaborazione della polizia giudiziaria e può
acquisire gli atti relativi alle indagini eventualmente svolte
da altre autorità amministrative. Può altresì richiedere atti,
documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed
ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di
quest'ultima.
Art. 4.
1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che
ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro,
destinano uffici e personale per l'espletamento dei lavori
della Commissione.
4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente.
5. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica del regolamento.
Art. 5.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Commissione completa i suoi lavori. Entro lo
stesso termine presenta alle Camere una relazione unitamente
ai verbali delle sedute e ai documenti utilizzati, salvo che
per taluni di questi, in relazione alle esigenze di
procedimenti penali in corso, non disponga diversamente.
2. La Commissione può presentare, contestualmente alla
relazione di cui al comma 1, una relazione propositiva
concernente gli interventi legislativi o amministrativi
ritenuti necessari per garantire il pieno utilizzo dei fondi
derivanti dai contributi.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.