XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 785
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le aree agricole non interessate da colture insistenti
all'interno dei centri urbani o contigue alle aree fortemente
urbanizzate, non possono essere destinate ad usi diversi e non
possono essere soggette ad occupazione, anche temporanea, per
motivi di pubblica utilità tranne che per essere finalizzate
alla istituzione di parchi pubblici regionali o comunali o
alla realizzazione di impianti sportivi pubblici per attività
all'aperto destinati alla fruibilità gratuita da parte della
cittadinanza senza alcuna limitazione.
2. Gli enti locali, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con riferimento alle aree di cui
al comma 1, individuano forme di incentivazione alla attività
agricola, quale attività di gestione del territorio, anche
prendendo in considerazione forme di attività part time
o forme di autoconsumo.
3. La vendita e l'acquisto dei prodotti derivanti dalla
coltivazione delle aree di cui al comma 1 ed i relativi
redditi agricoli sono esenti da qualunque imposta.