XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 785




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le aree agricole non interessate da colture insistenti all'interno dei centri urbani o contigue alle aree fortemente urbanizzate, non possono essere destinate ad usi diversi e non possono essere soggette ad occupazione, anche temporanea, per motivi di pubblica utilità tranne che per essere finalizzate alla istituzione di parchi pubblici regionali o comunali o alla realizzazione di impianti sportivi pubblici per attività all'aperto destinati alla fruibilità gratuita da parte della cittadinanza senza alcuna limitazione.
        2. Gli enti locali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle aree di cui al comma 1, individuano forme di incentivazione alla attività agricola, quale attività di gestione del territorio, anche prendendo in considerazione forme di attività part time o forme di autoconsumo.
        3. La vendita e l'acquisto dei prodotti derivanti dalla coltivazione delle aree di cui al comma 1 ed i relativi redditi agricoli sono esenti da qualunque imposta.



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