XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 779
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO
DI ISTRUZIONE
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 l'istruzione
obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è
gratuita.
2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la
frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola
secondaria superiore o dei due anni di scuola superiore del
lavoro o di corsi biennali di formazione.
3. E' comunque prosciolto dall'obbligo di cui al comma 2
chi dimostra di avere assolto agli obblighi di istruzione
scolastica per almeno dieci anni o ha comunque compiuto il
sedicesimo anno di età.
4. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai
sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato
5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai
sensi del comma 3 è rilasciata una apposita attestazione.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge le modalità di riconoscimento del valore del
certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito
della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici
concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.
7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni,
interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a
termine i corsi della scuola secondaria di primo grado possono
assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo di istruzione anche
nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale
regionale ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni, da realizzare presso le strutture di
formazione professionale regionale convenzionate con le
istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto
di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.
Capo II
SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO
Art. 2.
1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la
scuola superiore del lavoro.
Art. 3.
1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo
ciclo dell'obbligo di istruzione e garantisce la graduale
integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del
lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del
cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come
elemento di progresso civile e sociale della nazione.
Art. 4.
1. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo
aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato
l'esame di idoneità al termine della scuola media.
Art. 5.
1. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha
durata biennale.
Art. 6.
1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del
lavoro sono le seguenti:
a) approfondimento della struttura della lingua
italiana;
b) due lingue straniere;
c) elementi di matematica applicata;
d) storia delle civiltà contemporanee;
e) nozioni di diritto pubblico;
f) elementi di geografia e di economia;
g) nozioni di scienze della comunicazione;
h) approfondimento della cultura e delle
tradizioni locali;
i) attività ginnico-sportiva;
l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.
2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere
integrati con altre discipline in relazione alle specifiche
esigenze territoriali e dei singoli corsi.
Art. 7.
1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni
devono svolgere un periodo di apprendistato da effettuare a
tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché
in aziende familiari nei settori dell'industria,
dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei
servizi.
2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture
economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali
devono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in
lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché
delle risorse territoriali.
3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel
quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte
degli insegnanti delle discipline teoriche sia del datore di
lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di
apprendistato.
4. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le
norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi
sono a totale carico dello Stato.
Art. 8.
1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline
teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.
2. Per quanto riguarda le discipline teoriche l'orario di
insegnamento è costituito da un minimo di dieci ore
settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco
della settimana, e da un massimo di venti ore settimanali
ripartite in quattro giorni.
3. A seconda delle esigenze del corso l'orario di
insegnamento può essere antimeridiano, pomeridiano o
flessibile.
4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere
costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.
5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci
ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro
può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione
alle esigenze dell'azienda.
6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non
deve comunque superare le trenta ore settimanali.
Art. 9.
1. La frequenza della scuola superiore del lavoro è
gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare
inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del
corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di
lavoro, senza possibilità di compensazione.
Art. 10.
1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve
entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni
portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole-polo
particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti
di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con
funzioni di consulenza.
2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati
a centri educativi specialistici presso i quali sono
utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e
in possesso dei relativi titoli di specializzazione.
3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori
di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al
tipo di minorazione.
Art. 11.
1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto
delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle
aziende.
Art. 12.
1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite
in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le
esigenze della popolazione scolastica interessata ed in
relazione alle caratteristiche socio-economiche del
territorio.
Art. 13.
1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un
esame teorico-pratico di verifica.
2. A coloro che superano la prova di cui al comma 1 è
rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad
ogni fine legale, esclusa l'iscrizione alle università o ad
istituti universitari.
3. A coloro che non superano la prova di cui al comma 1 è
rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 2001, in lire
67.591 milioni per l'anno 2002 e in lire 281.158 milioni a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 15.
1. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.