XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 779




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO
DI ISTRUZIONE


Art. 1.

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 l'istruzione obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è gratuita.
        2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore o dei due anni di scuola superiore del lavoro o di corsi biennali di formazione.
        3. E' comunque prosciolto dall'obbligo di cui al comma 2 chi dimostra di avere assolto agli obblighi di istruzione scolastica per almeno dieci anni o ha comunque compiuto il sedicesimo anno di età.
        4. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato
        5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata una apposita attestazione.
        6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.
        7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine i corsi della scuola secondaria di primo grado possono assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo di istruzione anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, da realizzare presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.


Capo II

SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO


Art. 2.

        1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.


Art. 3.

        1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo di istruzione e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della nazione.


Art. 4.

        1. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola media.


Art. 5.

        1. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.


Art. 6.

        1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:
                a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

                b) due lingue straniere;

                c) elementi di matematica applicata;

                d) storia delle civiltà contemporanee;

                e) nozioni di diritto pubblico;

                f) elementi di geografia e di economia;

                g) nozioni di scienze della comunicazione;

                h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

                i) attività ginnico-sportiva;

                l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

        2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.


Art. 7.

        1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni devono svolgere un periodo di apprendistato da effettuare a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.
        2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali devono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.
        3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche sia del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.
        4. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.


Art. 8.

        1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.
        2. Per quanto riguarda le discipline teoriche l'orario di insegnamento è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, e da un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.
        3. A seconda delle esigenze del corso l'orario di insegnamento può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.
        4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.
        5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.
        6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.


Art. 9.

        1. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.


Art. 10.

        1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole-polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.
        2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.
        3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.


Art. 11.

        1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.


Art. 12.

        1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.


Art. 13.

        1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.
        2. A coloro che superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione alle università o ad istituti universitari.
        3. A coloro che non superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo di istruzione.


Capo III

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 14.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 2001, in lire 67.591 milioni per l'anno 2002 e in lire 281.158 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 15.

        1. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.



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