XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 776
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La Repubblica considera l'attività coreutica mezzo
fondamentale di espressione artistica e di promozione
educativa e culturale; ne riconosce pertanto la rilevanza
sociale, ne promuove la tutela e lo sviluppo, nel rispetto
della libertà di creazione e diffusione, in applicazione dei
princìpi costituzionali.
2. Lo Stato, con il concorso delle regioni e degli enti
locali, favorisce l'autonomo ed equilibrato sviluppo delle
attività di danza, sostenendo gli organismi produttivi e
distributivi di esercizio, di promozione, di formazione e di
ricerca su tutto il territorio nazionale.
3. Nell'esercizio delle competenze amministrative dello
Stato, delle regioni e degli enti locali, deve essere
assicurata una piena partecipazione concorsuale mediante
l'istituzione del Consiglio nazionale per la danza (CND) con
le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Consiglio nazionale per la danza).
1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il Consiglio nazionale per la
danza (CND).
2. Il CND è costituito da sette componenti, di cui cinque
esperti della cultura coreutica, uno in rappresentanza delle
regioni ed uno in rappresentanza dei comuni d'Italia. I
predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla
Camera dei deputati ed in numero di tre dal Senato della
Repubblica, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, e
restano in carica per un triennio.
3. I componenti il CND eleggono a maggioranza assoluta il
presidente.
4. I componenti il CND sono rieleggibili per un solo
ulteriore mandato.
5. Ai componenti il CND è riconosciuta una indennità di
carica da definire con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Art. 3.
(Competenze del Consiglio nazionale
per la danza).
1. Il CND elabora ed attua la politica nazionale in
materia di danza ed a tale fine:
a) coordina il proprio intervento con quello delle
regioni e degli enti locali;
b) individua e riconosce triennalmente, d'intesa
con le regioni, sentiti i comuni interessati, gli organismi di
danza di produzione, di distribuzione e di promozione,
ritenuti di prioritario interesse nazionale, sostenendoli
attraverso l'assegnazione di finanziamenti diretti, e
predisponendo la ripartizione del Fondo unico per lo
spettacolo (FUS), istituito dalla legge 30 aprile 1985, n.
163, tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
c) verifica la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della qualifica di soggetto di prioritario
interesse nazionale con il parere consultivo delle regioni in
cui tali istituzioni sono ubicate;
d) coordina ed incentiva le iniziative dirette
alla produzione, alla promozione e alla diffusione delle
attività di danza attraverso i mezzi di comunicazione
audiovisiva.
Art. 4.
(Ente danza italiana).
1. E' istituito l'Ente danza italiana (EDI) allo scopo di
coordinare e distribuire in maniera omogenea sul territorio
nazionale gli spettacoli di danza prodotti da organismi
pubblici e da compagnie private riconosciute di prioritario
interesse nazionale.
2. All'EDI inoltre sono affidate l'elaborazione e la
realizzazione di iniziative volte alla promozione delle
attività di danza italiana all'estero.
3.Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Presidente della Repubblica, il regolamento per il
funzionamento dell'EDI.
4. L'EDI riconosce ed incentiva il sostegno finanziario
per la realizzazione di concorsi, di seminari e di convegni in
materia coreutica, nonché per l'attribuzione di premi della
danza.
Art. 5.
(Competenze regionali).
1. Alle regioni compete lo sviluppo e la diffusione
dell'attività di danza nell'ambito del territorio di
competenza, attraverso il sostegno agli organi pubblici e
privati di produzione, di distribuzione e di formazione
professionale non riconosciuti di prioritario interesse
nazionale.
2. Alle regioni compete, inoltre, in attuazione del
principio del concorso con lo Stato, il sostegno delle
attività di danza di prioritario interesse nazionale.
3. Alle regioni competono altresì la costituzione di un
patrimonio per l'edilizia finalizzata alla danza e la
realizzazione di nuovi spazi per le attività di danza.
4. Alle regioni compete inoltre:
a) promuovere le iniziative di danza a carattere
di festival, anche in concorso con lo Stato, tenendo in
specifico conto quelle realizzate presso luoghi di particolare
importanza turistica;
b) sostenere con propri ed adeguati finanziamenti
tutte le altre attività per le quali non sia previsto il
concorso fra lo Stato e le regioni;
c) organizzare l'attività di danza a livello
locale secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2000, n. 267.
5. Alle province, ai comuni e ad altri enti locali
territoriali, singolarmente o in forma associata, spettano le
funzioni nel settore della danza di carattere esclusivamente
locale. In particolare, essi esercitano le funzioni nel
settore della danza riconosciute ed attribuite in via generale
ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 luglio 2000, n.
267.
Capo II
ATTIVITA' DI DANZA
Art. 6.
(Centri di produzione della danza).
1. Il CND riconosce, a soggetti pubblici o privati, il
carattere di prioritario interesse nazionale, mediante
l'attribuzione della qualifica di centro di produzione della
danza, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a) un progetto complessivo e continuativo, di
durata triennale, per cui il centro è riconosciuto di
prioritario interesse nazionale;
b) un nucleo artistico stabile;
c) una consolidata struttura organizzativa e
corrispondente dimensione finanziaria;
d) una attività di produzione artistica
all'interno della quale sia prevista ogni anno la
realizzazione di almeno una coreografia originale;
e) una attività di distribuzione dei propri
spettacoli e di ospitalità alle compagnie di danza;
f) un attività di ricerca, di documentazione, di
formazione e di aggiornamento professionale;
g) una attività di valorizzazione dei nuovi
coreografi nonché dei compositori di musiche per il
balletto;
h) una disponibilità continuativa di un teatro e
di spazi idonei per le attività programmate.
2. I centri di produzione della danza sono riconosciuti di
prioritario interesse nazionale dal CND sulla base di modalità
determinate con apposito regolamento, tenendo conto dei
criteri di cui al comma 1.
3. I centri di produzione della danza accedono al FUS.
L'accertamento dei requisiti per l'accesso al FUS viene svolto
con cadenza triennale dal CND in concorso con le regioni ove i
suddetti centri siano ubicati.
Art. 7.
(Festival e rassegne).
1. Il CND riconosce ed incentiva con appositi
finanziamenti sulla quota parte del FUS riservato alla danza i
festival e le rassegne di danza, aventi i seguenti
requisiti:
a) un qualificato livello artistico e, per i
festival, l'inserimento della manifestazione,
contraddistinta da una precisa identità culturale, in un arco
di tempo circoscritto;
b) una consolidata struttura organizzativa e
corrispondente dimensione finanziaria;
c) una significativa attività di documentazione,
al fine di costituire un patrimonio storico-documentale
disponibile al pubblico;
d) una direzione artistica di elevato livello.
Art. 8.
(Delega al Governo).
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di
cui alla presente legge attraverso gli incentivi indicati, il
Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) integrale fiscalizzazione degli oneri
sociali;
b) detassazione degli utili investiti
nell'attività coreutica dagli operatori del settore, senza
limiti di investimento;
c) previsione di agevolazioni tributarie per quote
dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
destinate al finanziamento di attività coreutiche;
d) accesso al credito bancario a tassi
agevolati.
Capo III
RIFORMA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA E ISTITUZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE ARTI E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLE
ARTI
Art. 9.
(Delega al Governo).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui alla medesima legge, il Governo è delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, fra
l'altro, le disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati, ai princìpi ed alle disposizioni
contenuti nella presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
funzione pubblica, sentito il Ministro per i beni e le
attività culturali.
Art. 10.
(Consiglio nazionale delle arti).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca istituisce, con proprio decreto, il Consiglio
nazionale delle arti (CNDA), organo elettivo di alta
consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il
quale i vari settori artistici concorrono alla definizione
degli indirizzi e delle linee generali della ricerca e della
preparazione professionale nel campo delle arti. Il CNDA
assolve, altresì, funzioni consultive in ordine al
reclutamento e allo stato giuridico del personale.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, il
CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale
direttivo e docente in servizio nelle istituzioni artistiche
così ripartiti:
a) tre rappresentanti delle Accademie di belle
arti;
b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di
danza;
c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di
arte drammatica;
d) un rappresentante del Centro sperimentale di
cinematografia;
e) due rappresentanti degli Istituti superiori per
le industrie artistiche (ISIA);
f) nove rappresentanti dei conservatori di
musica.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca può con proprio decreto aumentare il numero dei
componenti indicati al comma 2 a seguito della eventuale
creazione di nuove accademie.
4. L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo.
In sede di prima attuazione, oltre al personale eletto ai
sensi del comma 2, fanno parte del CNDA esperti di chiara fama
così nominati:
a) uno dal Consiglio universitario nazionale;
b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione;
c) uno dal Ministro per i beni e le attività
culturali;
d) uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
5. Il CNDA è presieduto da un membro eletto al suo
interno. Il CNDA può nominare apposite commissioni di esperti
per procedere alla definizione delle aree disciplinari, degli
indirizzi e degli insegnamenti obbligatori ad essi relativi,
nonché delle questioni inerenti alla razionalizzazione delle
strutture e alla gestione del personale nella fase
transitoria. Entro sei mesi dalla sua istituzione il CNDA
approva il regolamento per il proprio funzionamento.
6. La composizione definitiva del CNDA è determinata con
decreto legislativo, adottato entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente
articolo.
Art. 11.
(Istituto superiore delle arti).
1. L'Accademia nazionale di danza, mantenendo la propria
denominazione, è ricompresa in un'unica istituzione di
istruzione superiore di grado universitario, denominata
Istituto superiore delle arti (ISDA), secondo le modalità di
cui al comma 2.
2. Sono istituiti cinque ISDA, rispettivamente in una
regione del nord, del centro, del sud, in Sicilia e in
Sardegna, per la formazione universitaria, per la produzione
artistica e per la ricerca nel campo delle arti visive,
musicali e coreutiche. Ad esso afferiscono le istituzioni
esistenti nell'ambito regionale e in possesso dei requisiti
stabiliti dal piano triennale di cui all'articolo 12.
3. Ciascun ISDA adotta un proprio statuto e un regolamento
che tiene conto delle specificità didattiche e organizzative
delle singole articolazioni interne; lo statuto è approvato
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentito il CNDA.
Art. 12.
(Piani triennali di sviluppo).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 9, comma 1,
prevedono procedure di realizzazione e di programmazione,
mediante piani triennali di sviluppo, per l'istituzione, la
distribuzione territoriale e la qualificazione degli ISDA,
secondo criteri di gradualità, con la finalità di istituire
nelle cinque regioni di cui all'articolo 11, comma 2, entro il
termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un istituto superiore per le arti coreutiche.
Essi dettano, altresì, norme per il riordinamento di tutte le
strutture necessarie alla ricerca e alla produzione
artistica.
2. Nell'ambito della programmazione triennale deve essere
considerata l'esistenza in ambito regionale di istituzioni
statali. Nelle regioni sprovviste di accademie statali, si
tiene conto, nel piano triennale, delle istituzioni non
statali funzionamenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, prevedendo, se richiesta, la statalizzazione o
la parità giuridica delle stesse.
3. I piani triennali di sviluppo di cui al comma 1 sono
emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi delle
disposizioni vigenti per i piani triennali di sviluppo delle
università, in quanto applicabili.
4. Con decreto legislativo da adottare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentito il CNDA, sulla base dei princìpi direttivi
stabiliti nel presente capo, sono definiti i criteri e le
modalità per l'istituzione di un istituto superiore delle arti
in cinque regioni.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con i Ministri per la funzione
pubblica e per gli affari regionali, è definita la pianta
organica del personale docente, assistente, tecnico ed
amministrativo degli ISDA.
Art. 13.
(Ordinamento didattico).
1. Gli ISDA rilasciano diplomi universitari di primo
livello, al termine di corsi di durata almeno biennale, aventi
il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi
di ricerca, contenuti culturali ed artistici, orientati al
conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche
aree professionali. Rilasciano, altresì, distinti diplomi di
laurea, in discipline coreutiche, al termine di corsi di
durata almeno quadriennale articolati in più indirizzi con il
fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi,
di tecniche professionali e contenuti culturali e
professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per
ottenere il diploma universitario di I livello possono essere
valutati e riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma
di laurea. Sono attivate presso gli ISDA apposite scuole di
specializzazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni. Per coloro che sono già in possesso del diploma
di laurea in discipline coreutiche, è previsto un esame di
Stato abilitante all'insegnamento, dal quale sono esonerati
coloro che hanno conseguito la laurea in discipline didattiche
coreutiche.
2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di
diploma è definito secondo le disposizioni di cui agli
articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni restando attribuite al CNDA le
funzioni esercitate dal Consiglio universitario nazionale ai
sensi delle predette disposizioni.
3. Gli statuti degli ISDA determinano i corsi di diploma,
di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per
l'attivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato, di
ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati
dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai
sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore
legale per l'ammissione all'esame di abilitazione ai fini
dell'esercizio della professione di insegnante di discipline
didattiche coreutiche e dell'ammissione ai concorsi della
pubblica amministrazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con gli altri
Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le
abilitazioni professionali al cui accesso danno titolo i
diplomi di cui al comma 1.
Art. 14.
(Organi di governo).
1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche
articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori
con compiti di programmazione, di coordinamento e di
promozione delle attività proprie del settore.
2. La nomina, la composizione, le competenze ed il
funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono
disciplinati sulla base dei princìpi stabiliti dalla normativa
sulle università, tenuto conto delle specificità
teorico-pratiche delle discipline coreutiche.
3. L'attuale direttore dell'Accademia nazionale di danza
resta in carica fino alla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'articolo 9, fermo restando
l'obbligo di procedere alla nomina per le sedi vacanti di
nuova istituzione.
Art. 15.
(Personale docente e non docente).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, gli
insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi
quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento
di tecniche artistiche specifiche, sono conferiti a docenti e
assistenti in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo
9, comma 1.
2. Per la copertura dei posti di personale tecnico e
amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche,
dei musei, dei conservatori, delle accademie di danza e degli
ISIA, si provvede, in sede di prima attuazione della presente
legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui
all'articolo 9, comma 1.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, i
posti di docente non coperti con personale già in servizio
sono assegnati secondo criteri e modalità definite con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
tenendo conto dei concorsi già espletati.
4. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1,
il personale docente in servizio negli ISIA ed il personale di
cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli degli ISDA ad
esaurimento, anche al fine di garantire nella Accademia
nazionale di danza la continuità degli studi nella fase di
transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento. Essi sono
dotati di una propria e specifica area contrattuale.
5. Il reclutamento del nuovo personale da assumere presso
gli ISDA avviene sulla base di procedure concorsuali conformi
alle disposizioni vigenti per i concorsi universitari per le
diverse fasce di docenza.
Art. 16.
(Raccordo tra istruzione
secondaria coreutica e ISDA).
1. Per assicurare il raccordo tra le istituzioni di
istruzione secondaria coreutica e gli ISDA è istituita, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca una commissione composta da un rappresentante del
medesimo Ministero, da rappresentanti dei docenti operanti
negli ISDA e dei docenti delle scuole secondarie ad indirizzo
coreutico.
2. La commissione di cui al comma 1 si riunisce
periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i
diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità, in
particolare, negli insegnamenti tecnici.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, la
commissione di cui al comma 1 definisce gli obiettivi
formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi
nazionali delle discipline coreutiche, nonché sulle modalità
di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per
quanto attiene alle discipline coreutiche.
Art. 17.
(Riordinamento degli studi
coreutici non universitari).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riordinamento degli studi coreutici
nei gradi della scuola media e dell'istruzione secondaria
superiore. I decreti sono emanati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione
pubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e previo
parere del CNDA.
2. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione coreutica nei gradi di istruzione
di cui al comma 1 si svolgerà nei corsi di scuola media ad
orientamento coreutico e nei corsi di scuola secondaria
superiore, di durata quinquennale, denominati licei coreutici
di base;
b) i corsi di scuola media di orientamento
coreutico avranno finalità orientativa e propedeutica alla
formazione coreutica nel grado successivo, relativamente agli
insegnamenti ad essi impartiti; i programmi e gli orari di
insegnamento, da definire con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti la
commissione di cui all'articolo 16 e il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione devono valorizzare l'insegnamento di
educazione coreutica;
c) sarà prevista l'istituzione di una specifica
classe di concorso per l'accesso agli insegnamenti di cui alla
lettera b);
d) saranno stabilite le modalità per la graduale
istituzione o individuazione in ogni distretto,
rispettivamente di almeno una scuola media ad indirizzo
coreutico o di almeno una scuola media ove, per ubicazione o
disponibilità di locali idonei, possano istituirsi corsi ad
orientamento coreutico;
e) i licei coreutici di base avranno finalità di
approfondimento degli insegnamenti coreutici impartiti nella
scuola media; i programmi di insegnamento, da definire con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca sentita la commissione di cui all'articolo 16 e il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dovranno
contemplare, oltre alle materie comuni a tutti i corsi
dell'istruzione secondaria superiore, materie di indirizzo nei
settori della storia e della critica della danza, della teoria
e della tecnica classica, della tecnica moderna e
contemporanea. I licei coreutici di base saranno costituiti
nella loro struttura in un biennio di area comune ed in un
triennio successivo differenziato per l'indirizzo classico o
moderno e contemporaneo. I licei coreutici di base rilasciano
il diploma di maturità coreutica che dà accesso alle facoltà
universitarie ed all'ISDA, secondo i rispettivi ordinamenti;
sarà prevista la possibilità di passaggi dalle classi
intermedie dei licei coreutici di base a scuole od istituti di
istruzione secondaria superiore e viceversa, secondo le
modalità previste dalle disposizioni vigenti;
f) saranno stabilite le modalità per l'istruzione
in ogni regione e provincia, non oltre il secondo anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, rispettivamente, di un numero
sufficiente di licei coreutici di base in relazione alla
popolazione scolastica o di almeno un'altra scuola o istituto
di istruzione secondaria superiore ove, per ubicazione e
disponibilità di locali idonei possano istituirsi corsi ad
indirizzo coreutico; le predette modalità terranno conto degli
istituti coreutici non statali già funzionanti, pareggiati che
abbiano chiesto la statalizzazione o la parità giuridica alla
data di entrata in vigore della presente legge;
g) saranno stabilite le modalità di cessazione del
funzionamento dei corsi di studio presso i licei coreutici
dell'Accademia nazionale di danza, in corrispondenza
dell'attivazione di quelli presso gli istituti di cui
all'articolo 11;
h) le competenze in materia di istruzione nelle
scuole medie e nei corsi di scuola media ad orientamento
coreutico e nei licei coreutici di base e, comunque, nelle
scuole di ogni ordine e grado, resteranno attribuite al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
i) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e dell'economia e delle
finanze, saranno stabilite le modalità per l'assegnazione in
uso, agli istituti di cui all'articolo 11 ed agli istituti di
istruzione di cui al presente articolo, per le rispettive
esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature, dei
beni mobili e delle dotazioni librarie già in uso o in
dotazione dell'Accademia nazionale di danza.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevederanno
anche, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
alle lettere b), c), e), h) ed i) del comma 2, il
riordinamento del corso di studio dell'Accademia nazionale di
danza, relativamente agli anni del corso medesimo che, tenuto
conto delle fasce di età degli allievi, siano corrispondenti a
quelli dei corsi di studio della scuola media e degli istituti
di istruzione secondaria superiore.
4. Gli studenti già iscritti all'Accademia nazionale di
danza proseguono gli studi secondo le disposizioni vigenti al
momento dell'iscrizione. I diplomi, le abitazioni e
l'attestato di avviamento coreutico, conseguiti nell'Accademia
nazionale di danza esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge unitamente al possesso del diploma di
maturità di scuola secondaria superiore, consentono di
richiedere il riconoscimento degli studi compiuti ai fini del
conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui
all'articolo 13.
Art. 18.
(Edilizia).
1. Per le istituzioni di cui all'articolo 9, comma 1, si
applica la normativa vigente in materia di edilizia
universitaria.
Capo IV
ORDINAMENTO DELLE SCUOLE
PRIVATE DI DANZA
Art. 19.
(Scuole private di danza).
1. Gli allievi delle scuole private di danza che non
abbiano ancora compiuto il quattordicesimo anno di età devono
essere sottoposti durante il loro primo anno di corso a una
visita medica specialistica che ne attesti l'integrità fisica.
Le scuole private di danza devono documentare l'idoneità della
loro struttura di esercizio secondo le norme vigenti a tutela
della salute e della sicurezza ed hanno l'obbligo di
richiedere all'atto dell'iscrizione e di conservare i seguenti
documenti:
a) certificato di nascita o relativa dichiarazione
sostitutiva di certificazione;
b) certificato, da rinnovare annualmente, di sana
e robusta costituzione redatto dal medico di base;
c) certificato specialistico da rinnovare ogni due
anni per lo svolgimento dell'attività coreutica, redatto da un
medico ortopedico;
d) certificato specialistico da rinnovare ogni due
anni redatto da un medico cardiologo.
2. Della presentazione della certificazione di cui al
comma 1 la scuola deve rilasciare apposita ricevuta. In caso
di ammissione alla scuola di allievi privi della
documentazione medica si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di un milione di lire per ogni singolo allievo a
carico dal rappresentante giuridico della scuola.
Art. 20.
(Personale docente delle scuole di danza).
1. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi
che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, è
riservato a chi sia in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio o titoli professionali:
a) diploma di perfezionamento rilasciato
dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 1,
secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1236;
b) diploma di avviamento rilasciato dall'Accademia
nazionale di danza, di cui all'articolo 6, quarto comma, della
legge 18 marzo 1958, n. 297;
c) abilitazione all'insegnamento rilasciata per
chiara fama, di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958,
n. 297;
d) abilitazione e idoneità all'insegnamento
rilasciate in base agli articoli 4 e 5 della legge 4 gennaio
1951, n. 28, ed agli articoli 2 e 3 della legge 18 marzo 1958,
n. 297;
e) abilitazione di ogni grado conseguita presso
l'Accademia nazionale di danza o presso istituti nazionali ad
essa equiparati;
f) primo ballerino o ballerina
all'ètoile;
g) primo ballerino o ballerina;
h) solista che possa documentare la carriera
artistica presso enti lirici e primarie compagnie di
balletto;
i) diplomato di scuola di ballo di ente lirico o
dell'Accademia nazionale di danza che possa documentare una
carriera artistica di almeno tre anni;
l) insegnante di ente lirico;
m) danzatore e coreografo di danza classica e
moderna, nelle sue varie espressioni, in possesso di
comprovato curriculum attestante almeno cinque anni di
carriera in primarie compagnie di balletto;
n) danzatore e coreografo di danza di carattere in
possesso di comprovato curriculum attestante almeno
cinque anni di carriera in primarie compagnie di balletto.
2. Coloro i quali non sono in possesso dei predetti titoli
di studio e professionali, devono sostenere davanti alla
commissione esaminatrice di cui all'articolo 21 un esame di
idoneità, aperto anche ai cittadini stranieri che intendano
espletare la loro attività in Italia.
3. L'esame di idoneità di cui al comma 2 è così
articolato:
a) una prova pratica atta a dimostrare la
preparazione didattico-metodologica del candidato relativa
all'insegnamento della danza nei primi tre anni del corso
normale, secondo i programmi stabiliti dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) un colloquio da cui emerga una conoscenza
specifica della danza nei suoi aspetti anatomici, teorici e
storici.
4. La prova d'esame, se non superata, può essere ripetuta
dopo un intervallo minimo di almeno dodici mesi.
Art. 21.
(Commissione d'esame).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è nominata ogni anno la
commissione d'esame composta da sette membri così
individuati:
a) un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
c) il direttore dell'Accademia nazionale di danza
o di accademie ad essa parificate od un suo delegato indicato
nominativamente nel decreto;
d) i direttori delle scuole di ballo presso gli
enti lirici di Milano e Napoli, o loro delegati indicati
nominativamente nel decreto;
e) un medico specialista in ortopedia e
traumatologia designato dalla Federazione nazionale
dell'ordine dei medici;
f) il presidente dell'Associazione nazionale
insegnanti di danza o un rappresentante delle associazioni di
categoria nel settore dello spettacolo.
Art. 22.
(Elenco professionale
degli insegnanti di danza).
1. Presso l'ispettorato generale per l'istruzione
artistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca è istituito un "elenco professionale degli
insegnanti di danza", nel quale vengono iscritti tutti coloro
che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 20, comma
1 e quanti hanno superato l'esame di idoneità di cui
all'articolo 20, comma 2.
Art. 23.
(Sanzioni).
1. Chiunque, non essendo iscritto nell'elenco
professionale di cui all'articolo 22, insegni danza ai
fanciulli di età inferiore ai quattordici anni o ad alunni
della scuola dell'obbligo, è punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa da lire 200.000 a 1 milione, ai sensi
dell'articolo 348 del codice penale. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i corsi e le
scuole private di danza che non si trovino nelle condizioni
previste dalle norme della legge medesima, sono tenuti ad
adeguarvisi.